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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15970/2022

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nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. domiciliata presso il secondo, Pagina 1 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 Funzione affari legali di [OSCURATO:PERSONA], viale Europa n.175, in Roma,Data pubblicazione 18/05/2022 come da procura a margine dell’atto -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Rossano -intimato- per cassazione della sentenza Trib.

Firenze 2.11.2017, n. 3508/2017, in R.G. n. 10961/2015; vista le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna la sentenza Trib.

Firenze 2.11.2017, n. 3508/2017, in R.G. n. 10961/2015 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Firenze 23 gennaio 2015, n. 249, reiettiva della domanda risarcitoria volta ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [[OSCURATO:PERSONA]] per l’importo di un assegno di traenza spiccato su [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e negoziato ad uno sportello postale ma a favore di un soggetto diverso dal beneficiario;

2. il tribunale ha premesso che il primo giudice aveva escluso ogni negligenza di [OSCURATO:PERSONA], poiché il titolo, privo di alterazioni, era stato pagato a soggetto presentatosi e identificato come [OSCURATO:PERSONA], come da indicazione cartolare;

3. lo stesso tribunale ha a sua volta ritenuto di escludere la invocata responsabilità, in quanto: a) era insussistente la possibilità di accollare a [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità oggettiva, estranea alla ratio dell’art.43 l.ass., imperniato sulla verifica della legittimazione cartolare all’incasso; b) appariva rispettata la regola di prudenza nell’accertamento della corretta titolarità dell’assegno, come emerso dalla sequenza identificativa, condotta su carta d’identità e tessera sanitaria, verificate al momento del pagamento e riferibili Pagina 2 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 alla persona indicata nel titolo; c) il titolo non risultava contraffattoData pubblicazione 18/05/2022, né anzi vi era stata allegazione di una alterazione, conseguendone liberazione del pagamento per come la identificazione era avvenuta;

4. Arca avversa la citata decisione interponendo tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; tali atti sono stati poi ulteriormente illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) di [OSCURATO:PERSONA] che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile;

3. il terzo motivo enuncia una doglianza sulla regolazione delle spese, anche riferite alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], contestandosi la ritenuta inutilità della sua evocazione in giudizio;

4. ritiene il Collegio che i primi due motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati; la prima censura relativa al dedotto pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario, risulta eccentrica rispetto a quanto accertato, in quanto dal tenore della sentenza del tribunale è emerso, invece, che il pagamento è avvenuto ad un soggetto identificato quale nominativamente coincidente con quello risultante dal titolo, ma senza alcuna prova che si trattasse di persone realmente e per previsione del titolo diverse; Pagina 3 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022

5. per un secondo profilo, avendo riguardo alla doglianzaData pubblicazione 18/05/2022 relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018 e 12478/2018, conf.

Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022);

6. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè risulti dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno Pagina 4 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di Data pubblicazione 18/05/2022fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021);

7. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo di due documenti convergenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; tanto più che l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018);

8. è altresì inammissibile il terzo motivo, quanto alla condanna alle spese verso [OSCURATO:PERSONA], poichè conseguente all’affermazione di responsabilità ed avendo riguardo altresì alla motivata inutilità della chiamata in giudizio della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] (in questa sede solo intimato e contro il quale Arca non aveva assunto conclusioni avanti al giudice di merito), secondo l’apprezzamento Pagina 5 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 insindacabilmente condotto dal giudice d’appello e vertente su ratioData pubblicazione 18/05/2022 decidendi corroborata da sufficiente quadro argomentativo (Cass. s.u. 8053/2014); il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. domiciliata presso il secondo, Pagina 1 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 Funzione affari legali di [OSCURATO:PERSONA], viale Europa n.175, in Roma,Data pubblicazione 18/05/2022 come da procura a margine dell’atto -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Rossano -intimato- per cassazione della sentenza Trib. Firenze 2.11.2017, n. 3508/2017, in R.G. n. 10961/2015; vista le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna la sentenza Trib. Firenze 2.11.2017, n. 3508/2017, in R.G. n. 10961/2015 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Firenze 23 gennaio 2015, n. 249, reiettiva della domanda risarcitoria volta ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [[OSCURATO:PERSONA]] per l’importo di un assegno di traenza spiccato su [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e negoziato ad uno sportello postale ma a favore di un soggetto diverso dal beneficiario; 2. il tribunale ha premesso che il primo giudice aveva escluso ogni negligenza di [OSCURATO:PERSONA], poiché il titolo, privo di alterazioni, era stato pagato a soggetto presentatosi e identificato come [OSCURATO:PERSONA], come da indicazione cartolare; 3. lo stesso tribunale ha a sua volta ritenuto di escludere la invocata responsabilità, in quanto: a) era insussistente la possibilità di accollare a [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità oggettiva, estranea alla ratio dell’art.43 l.ass., imperniato sulla verifica della legittimazione cartolare all’incasso; b) appariva rispettata la regola di prudenza nell’accertamento della corretta titolarità dell’assegno, come emerso dalla sequenza identificativa, condotta su carta d’identità e tessera sanitaria, verificate al momento del pagamento e riferibili Pagina 2 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 alla persona indicata nel titolo; c) il titolo non risultava contraffattoData pubblicazione 18/05/2022, né anzi vi era stata allegazione di una alterazione, conseguendone liberazione del pagamento per come la identificazione era avvenuta; 4. Arca avversa la citata decisione interponendo tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; tali atti sono stati poi ulteriormente illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) di [OSCURATO:PERSONA] che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile; 3. il terzo motivo enuncia una doglianza sulla regolazione delle spese, anche riferite alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], contestandosi la ritenuta inutilità della sua evocazione in giudizio; 4. ritiene il Collegio che i primi due motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati; la prima censura relativa al dedotto pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario, risulta eccentrica rispetto a quanto accertato, in quanto dal tenore della sentenza del tribunale è emerso, invece, che il pagamento è avvenuto ad un soggetto identificato quale nominativamente coincidente con quello risultante dal titolo, ma senza alcuna prova che si trattasse di persone realmente e per previsione del titolo diverse; Pagina 3 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 5. per un secondo profilo, avendo riguardo alla doglianzaData pubblicazione 18/05/2022 relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018 e 12478/2018, conf. Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022); 6. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè risulti dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno Pagina 4 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di Data pubblicazione 18/05/2022fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021); 7. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo di due documenti convergenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; tanto più che l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018); 8. è altresì inammissibile il terzo motivo, quanto alla condanna alle spese verso [OSCURATO:PERSONA], poichè conseguente all’affermazione di responsabilità ed avendo riguardo altresì alla motivata inutilità della chiamata in giudizio della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] (in questa sede solo intimato e contro il quale Arca non aveva assunto conclusioni avanti al giudice di merito), secondo l’apprezzamento Pagina 5 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 13751/2018 Numero sezionale 867/2022 Numero di raccolta generale 15970/2022 insindacabilmente condotto dal giudice d’appello e vertente su ratioData pubblicazione 18/05/2022 decidendi corroborata da sufficiente quadro argomentativo (Cass. s.u. 8053/2014); il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 13751/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7
Sentenza Cassazione n. 15970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris