CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 1989
Cassazione n. 48665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pisa del 19 maggio 2022, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza, in relazione al reato di rapina aggravata. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Noccioli aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle dichiarazioni rese dal farmacista persona offesa, da ritenersi intrinsecamente coerenti oltre che confortate dal rinvenimento di un coltello presso la persona del Noccioli. E' stata, poi, ritenuta l'indiziaria sussistenza della fattispecie criminosa contestata, sul presupposto che il bene sottratto (un tester), per quanto di scarso valore, non fosse comunque da considerarsi privo di rilevanza economica. Il giudice del riesame ha, infine, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della presenza di precedenti specifici - uno dei quali per evasione - e della dipendenza da stupefacenti del prevenuto, sussistessero esigenze cautelari tali da rendere necessaria l'adozione della misura cautelare applicata. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo, con un'unica doglianza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta, in primo luogo, la ritenuta coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, apparendo, in particolare, non credibile che - alla stregua di quanto da costui riferito - l'indagato avesse estratto un coltello al solo scopo di garantirsi il possesso di un bene di infimo valore. Avrebbe, poi, errato il Tribunale del riesame nell'affermare che la condotta ascritta al Noccioli integrerebbe il reato di rapina aggravata, atteso che la sottrazione di un oggetto privo di valore, quale è il tester di un profumo, non consentirebbe comunque di configurare il delitto ipotizzato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.1. Orbene, nel caso di specie la doglianza con cui il ricorrente ha contestato la ritenuta coerenza ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa si risolve, nella sostanza, nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni in proposito addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente osservato come le propalazioni accusatorie rese dalla persona offesa siano state obiettivamente suffragate dal rinvenimento del coltello addosso al Noccioli, nonché dal fatto che - per come logicamente deducibile - «non si vede per quale ragione il farmacista avrebbe dovuto calunniare un proprio cliente». 3. Parimenti priva di fondamento è anche la seconda censura, con cui il ricorrente ha contestato la configurazione, nel caso di specie, del delitto di rapina aggravata, sul presupposto che la sottrazione di un oggetto privo di valore, quale sarebbe il tester di un profumo, non consentirebbe comunque di ritenere integrata la fattispecie criminosa ipotizzata. Anche in questo caso appare corretta l'indicazione espressa dal Tribunale del riesame, che ha debitamente osservato come il tester sottratto avesse certamente un valore economico, per quanto decisamente scarso, servendo a testare il profumo ed essendo stato determinato, con la sua sottrazione, un danno alla persona offesa, quanto meno in termini di necessaria sostituzione dello stesso. Il delitto di rapina, d'altro canto, e qualificato come una fattispecie plurioffensiva, nell'ambito della quale accanto alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona, costretta a subire lo spossessamento della cosa mobile mediante violenza o minaccia, viene posta in essere una condotta offensiva del patrimonio. La cosa sottratta deve essere un bene comunque suscettibile di un qualsivoglia valore economico, anche eventualmente modestissimo. Tale ultimo aspetto potrà avere, caso mai, rilievo ai soli fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., da valutarsi, tuttavia, non con esclusivo riguardo al valore venale del corpo del reato, ma facendo riferimento anche al danno complessivo cagionato alla persona offesa (così, tra le altre, Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021-01). Ed allora, nella specie i fatti, per come congruamente ritenuti dal giudice del riesame, orientano per la ravvisabilità di una condotta strutturalmente e teleologicamente orientata ad aggredire un bene comunque facente parte del patrimonio della vittima, con conseguente corretta qualificazione di essa nell'alveo dell'ipotesi di cui all'art. 628 cod. pen. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s