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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07070/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02I1MX0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34888/23 Dechache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure in tema di responsabilità per il reato di lesioni sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argonnentativo; Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento alla recidiva, alla attenuante della provocazione e al giudizio di bilanciamento) non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02I1MX0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34888/23 Dechache OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure in tema di responsabilità per il reato di lesioni sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argonnentativo; Ritenuto che la seconda doglianza attinente al ritenuto utilizzo di arma impropria, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento alla recidiva, alla attenuante della provocazione e al giudizio di bilanciamento) non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 07070/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris