CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 03429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14161/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 1710/2022depositata il 15/03/2022 . R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a l precetto , per oltre ottantatremila euro (€ 83.693,32), notificatogli in data 12/12/2013, spiccato nei suoi confronti sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed eccepiva l’omessa notifica del titolo esecutivo, l’inefficacia del titolo e la prescrizione del credito, oltre alla carenza di legittimazione attiva dell’intimante; nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il Tribunale di Roma respingeva l’opposizionepreventiva, ritenendola infondata; [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione alla Corte territoriale; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1710 del 15/03/2022, accoglieva il gravame spiegatodal [OSCURATO:PERSONA]; avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con atto affidato a un solo motivo; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il difensore del controricorrente ha depositato memoria di stile per l’adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che l’unico motivo di ricorso è proposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2910, 2943 e 2945 cod. civ.: con esso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. afferma che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto non validi, ai fini della prescrizione nei confronti del debitore, gli atti posti in essere da essa, quale cessionaria del credito e che la B anca Nazionale dell’Agricoltura – in seguito B.N.A. – aveva dapprima chiesto la revoca e l’inopponibilità dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, poi la stessa banca aveva esercitato il proprio diritto di R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle credito attraverso l’intervento nell’esecuzione immobiliare che vedeva pignorato l’immobile, oggetto dell’azione revocatoria nel frattempo accolta; il Collegio ritiene preliminare la verifica della procedibilità del ricorso; la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , alla seconda pagina del ricorso, ha affermato che la sentenza impugnata, emanata dalla Corte d’appello di Roma n.1710/2022 depositata i l 15/03/2022 , gli è stata notificata in data 29/03/2022; la ricorrente non ha, tuttavia, prodotto la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notifica da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; in atti, sia cartacei che telematici, vi è soltanto una copia della detta sentenza con attestazione di avvenuto deposito, in data 15/03/2022,da parte del cancelliere della Corte d’appello di Roma; in tema deve richiamarsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (da ultimo: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: «in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all ’ art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio»; ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 –02); nella specie, inoltre, e ciò al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla rilevata carenza di produzione della copia ai sensi d ell ’ art. 369 , comma 2, n. 2,cod. proc. civ. , ai fini della procedibilità si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15/03/2022 e il ricorso risulta essere notificato il 25/05/202 2 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione; la copia notificata della sentenza impugnata non risulta, invero, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , né risulta in altri atti legittimamente accessibili direttamente da questa Corte, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica; il rilievo dell’improcedibilità del ricorso preclude quello della sua infondatezza; la Corte territoriale ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto di credito dellaElipso Finance S.r.l. , poiché azionato decorsi R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda revocatoria della B.N.A. e non risultavano atti interruttivi notificati al [OSCURATO:PERSONA] prima del ricorso monitorio del 2013; tutti gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. o sono stati effettuati prima del decennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria, intervenuta nel 1998 (con maturazione del termine prescrizionale ordinario il 20/10/2008) oppure sono stati effettuati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., successivamente fallita e mediante la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ma non risultano essere stati mai notificati personalmente al [OSCURATO:PERSONA]; a tanto consegue l’infondatezza, nel merito , della prospettazione della ricorrente in ordine alla rituale e valida interruzione della prescrizione decennale; il ricorso è, conclusivamente, dichiarato improcedibile, posto che le fattispecie di improcedibilità devono essere per prime rilevate (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 -01); le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del controricorrente, antistatario; la decisione di improcedibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiaraimprocedibile il ricorso; c ondanna l a ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatoGuido Cesarini , quale procuratore antistatario . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso arti