Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1965

Cassazione n. 01801/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1965 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 aprile 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 9 maggio 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello, con il riferimento alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, contestata in fatto, ha evidenziato le ragioni per le quali il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso; diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, infatti, la descrizione contenuta nel capo di imputazione è completa quanto alla contemporanea presenza dei due autori della rapina quanto meno in un segmento della condotta posta in essere e quanto alla sinergica azione dagli stessi compiuta, tanto che al ricorrente è la persona che ha proferito la minaccia indicata Considerato che la censura oggetto del secondo motivo, nel quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata, con il riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione e il ragionamento seguito, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1965 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 aprile 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 9 maggio 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello, con il riferimento alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, contestata in fatto, ha evidenziato le ragioni per le quali il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso; diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, infatti, la descrizione contenuta nel capo di imputazione è completa quanto alla contemporanea presenza dei due autori della rapina quanto meno in un segmento della condotta posta in essere e quanto alla sinergica azione dagli stessi compiuta, tanto che al ricorrente è la persona che ha proferito la minaccia indicata Considerato che la censura oggetto del secondo motivo, nel quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata, con il riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione e il ragionamento seguito, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Considerato che anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01801/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris