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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34811/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso diCammareri Lucian o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 19/12/2024 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 19 dicembr e 202 4 la Corte di appello di Palermo ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 14 luglio 2023 del Tribunale di Trapani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso con altri, aveva raccolto, gestito e trasportato rifiuti pericolosi e non, consistenti in cavi di rame e materiale ferroso in ingente quantità, senza autorizzazione.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione maturata al 15 ottobre 2023, prima della sentenza di appello (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova, perché dall’istruttoria dibattimentale era emerso che era giunto sul posto alla guida della propria autovettura per lasciare del materiale all’esterno del magazzino, mentre la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che fosse uno dei soggetti che operavano stabilmente in quel luogo, senza tener conto che solo una limitata quantità di materiale era a lui riconducibile (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta tenuta, che era stata occasionale, trattandosi di un unico episodio (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato (quarto motivo), la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, in assenza di accertamento della natura pericolosa dei rifiuti (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Il primo motivo di ricorso, attinente alla prescrizione, che, secondo il ricorrente, sarebbe maturata al più tardi al 15 ottobre 2023,è inconsistente.

Il reato è stato commesso il 15 ottobre 2018, per cui si deve tener conto anche della sospensione del termine di prescrizione, nella misura di un anno e sei mesi,prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]).

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art.159 cod. pen. si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. 1.2.Il secondo motivo di ricorso relativo all’accertamento di responsabilità, il terzo relativo alla occasionalità della condotta e il quarto relativo al concorso di persone nel reato sono generici e fattuali.

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la Polizia ferroviaria di Palermo, nell’ambito delle attività di prevenzione contro i furti di rame, avendo notato dei rifiuti speciali accatastati lungo il ciglio della via [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, aveva organizzato un servizio di appostamento e di osservazione, grazie al quale aveva scoperto che il ricorrente, insieme ai coimputati, riceveva da raccoglitori privati il rame e altri rifiuti, che trattava e caricava sull’autocarro, mentre lasciava a terra quelli che non gli interessavano.

A specifica richiesta, non era stato in grado di esibire autorizzazioni o di giustificare in altro modo la condotta tenuta né di dare indicazioni sulla provenienza del rame che stava trattando.

L’ARPA aveva verificato che i rifiuti sequestrati erano classificabili sia come non pericolosi che come pericolosi.

Il Tribunale ha dunque accertato che l’imputato raccoglieva, gestiva, trattava e trasportava i rifiuti, in concorso con altri soggetti, senza autorizzazione e iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, oltre che senza i formulari di carico e scarico, in violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006.

La Corte di appelloha ritenuto, con motivazione ineccepibile, che la condotta presentava un certo livello organizzativo e non poteva considerarsi occasionale per la rilevante quantità di rifiuti trattati, tra cui 75,6 chili di rame.

Il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata né ha confutato l’accertamento dei fatti, ma si è limitato a reiterare i motivi di appello, chiedendo al Giudice di legittimità una r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso diCammareri Lucian o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 19/12/2024 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 19 dicembr e 202 4 la Corte di appello di Palermo ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 14 luglio 2023 del Tribunale di Trapani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso con altri, aveva raccolto, gestito e trasportato rifiuti pericolosi e non, consistenti in cavi di rame e materiale ferroso in ingente quantità, senza autorizzazione. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione maturata al 15 ottobre 2023, prima della sentenza di appello (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova, perché dall’istruttoria dibattimentale era emerso che era giunto sul posto alla guida della propria autovettura per lasciare del materiale all’esterno del magazzino, mentre la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che fosse uno dei soggetti che operavano stabilmente in quel luogo, senza tener conto che solo una limitata quantità di materiale era a lui riconducibile (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta tenuta, che era stata occasionale, trattandosi di un unico episodio (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato (quarto motivo), la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, in assenza di accertamento della natura pericolosa dei rifiuti (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Il primo motivo di ricorso, attinente alla prescrizione, che, secondo il ricorrente, sarebbe maturata al più tardi al 15 ottobre 2023,è inconsistente. Il reato è stato commesso il 15 ottobre 2018, per cui si deve tener conto anche della sospensione del termine di prescrizione, nella misura di un anno e sei mesi,prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art.159 cod. pen. si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. 1.2.Il secondo motivo di ricorso relativo all’accertamento di responsabilità, il terzo relativo alla occasionalità della condotta e il quarto relativo al concorso di persone nel reato sono generici e fattuali. Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la Polizia ferroviaria di Palermo, nell’ambito delle attività di prevenzione contro i furti di rame, avendo notato dei rifiuti speciali accatastati lungo il ciglio della via [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, aveva organizzato un servizio di appostamento e di osservazione, grazie al quale aveva scoperto che il ricorrente, insieme ai coimputati, riceveva da raccoglitori privati il rame e altri rifiuti, che trattava e caricava sull’autocarro, mentre lasciava a terra quelli che non gli interessavano. A specifica richiesta, non era stato in grado di esibire autorizzazioni o di giustificare in altro modo la condotta tenuta né di dare indicazioni sulla provenienza del rame che stava trattando. L’ARPA aveva verificato che i rifiuti sequestrati erano classificabili sia come non pericolosi che come pericolosi. Il Tribunale ha dunque accertato che l’imputato raccoglieva, gestiva, trattava e trasportava i rifiuti, in concorso con altri soggetti, senza autorizzazione e iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, oltre che senza i formulari di carico e scarico, in violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006. La Corte di appelloha ritenuto, con motivazione ineccepibile, che la condotta presentava un certo livello organizzativo e non poteva considerarsi occasionale per la rilevante quantità di rifiuti trattati, tra cui 75,6 chili di rame. Il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata né ha confutato l’accertamento dei fatti, ma si è limitato a reiterare i motivi di appello, chiedendo al Giudice di legittimità una r
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