CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 14703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Genova;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, applicavaai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], surichiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la penadi anni uno, mesi cinque e giorni ventitre di reclusione ed euro 355,00di multa per il reato ascritto in rubrica (art. 628, comma secondo, art.61 n. 5 cod. pen.).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso viziodella motivazione perché mancante e insufficiente essendosi adagiatasulle richieste delle parti.3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto con motivomanifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'impugnabilità̀della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modoragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema dellapenale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale,rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoiconfronti. Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto didifesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione dellafacoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamentepreviste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle sceltediscrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllodi legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressadalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativodisciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile daquesta Corte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità delricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]