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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17117/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-controCommercio, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente e ricorrente incidentale-controGrimaldi Antonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4260/2021depositata il 11/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data 11.6.2021 la Corte d’Appello di Roma accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaGrimaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeCupini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e con la quale era statoaccertato, diversamente da quanto dagli stessi sostenuto, che i contratti dilocazione di diversi immobili stipulati da essi attori con FondazioneEnasarco erano cessati alla data del 31.12.2009; il tribunale aveva altresìrigettato ulteriori domande proposte dagli attori dirette all’accertamentodell’illegittima richiesta di conguagli e di rimborso di quote versate a titolodi tassa di registrazione ed altresì la domanda riconvenzionale proposta dacanone diverso da quello originariamente convenuto.Le parti appellanti, contestando la decisione del giudice di prime cure,avevano evidenziato, per quanto di interesse in questa sede, che icontratti di locazione si erano tacitamente prorogati alla scadenza del31.12.2009 poiché non erano mai state inviate le relative disdette e che diciò la locatrice non aveva fornito alcuna prova. [OSCURATO:PERSONA] invece ritenuto che gli stessi attori avessero dato atto dellascadenza dei rapporti già alla data del 31.12.2009.Nel giudizio di impugnazione erano intervenuti, aderendo alla domandadegli appellanti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandro MonetaNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di altri conduttori, mentre CivitielloGiuseppe, già attore in primo grado, era rimasto contumace.La corte territoriale, ritenuto che non vi fosse adeguata prova dell’inviodelle disdette ai conduttori e che i rapporti locatizi si fossero prorogati sinoal 30.12.2015, accoglieva l’appello e condannava i conduttori al rilasciodegli immobili alla data del 30.11.2021.

Dichiarava assorbite le ulterioridomande proposte.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AndreaVitale e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno propostoricorso articolato in due motivi.incidentale articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.depositato memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in stretta correlazione con gliarticoli 665 cod. proc. Civ. e 30 legge 27 luglio 1970 n.392 in relazioneall'art. 360 primo comma n.4 cod. proc. Civ.»Lamenta che il giudice del gravame “ha stabilito -senza che gli fosse maistato chiesto in nessuno dei due gradi di giudizio di merito da parte dellasenso contrario della stessa parte locatrice- la data del rilascio degliimmobili locati”.Numero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il motivo merita accoglimento.La corte territoriale, alla luce della documentazione in atti, ha ritenuto chenon vi fosse prova dell’invio da parte della locatrice delle disdette deicontratti di locazione per la data del 31.12.2009 e neppure per lascadenza del 31.12.2012, mentre ha rilevato che le missive in atti risalentiall’anno 2012 (19.10.2012) potessero costituire valida disdetta per lasuccessiva scadenza del 31.12.2015.

Ciò posto ha dunque statuito che ‘icontratti di locazione in corso tra le parti devono essere dichiarati cessatialla scadenza del 31 dicembre 2015 e i conduttori vanno condannati alrilascio dell'immobile in favore dell'appellata Fondazione; mentre la datadell'esecuzione, avuto riguardo al contrapposti interessi e al tempo ormaitrascorso, può essere fissata al 30 novembre 2021’.Così disponendo, il giudice del gravame ha accolto la domanda proposta invia subordinata da parte convenuta, odierna controricorrente, la qualeaveva chiesto nella comparsa in appello, come nel giudizio di primo grado,“b) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui, inriforma della sentenza impugnata nel senso pretesa dagli appellanti,venisse accertato che i contratti stipulati nel 2002 si siano tacitamenterinnovati anche successivamente al 31 dicembre 2009, accertare edichiarare la cessazione degli stessi a far data dal 31 dicembre 2012 o,comunque, da quell'altra data, anche successiva, che risulti maturata inbase alla disciplina di legge e alle condizioni contrattuali".Si rileva che il potere del giudice di pronunciare entro i confini delledomande proposte dalle parti si rapporta agli elementi essenziali dellestesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum"(Cass.n.15734/2022, Cass. n. 16608/2021).Si osserva che questa Corte, in molteplici occasioni, ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui nella domanda di risoluzione, o comunqueNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella dirilascio dell’immobile (Cass. 20 agosto 1985, n. 4439, nonché Cass., sez.un., 20 marzo 1985, n. 2034; Cass. 12 febbraio 1982, n. 848, Cass. 9febbraio 2000, n. 1450, nonché, Cass. 20 dicembre 2004, n. 22665 eCass. 16 novembre 2007, n.23819).Infatti la domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essereconsiderata non solo nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nelsuo contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalità che la parteintende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delletesi svolte e altresì le corrispondenti offerte di prove, tenendosi inoltreconto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulataed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che possa,implicitamente o indirettamente, essere desunta dalle deduzioni o dallerichieste delle parti.Pertanto, un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente introdottaquando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e lacausa petendi e non ne estenda l'ambito di riferimento (Cass.n.906/2018,Cass. n.3143/1993, Cass. n.6727/1991).

Segue, da quanto precede, che ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art.112 c.p.c.- che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte unbene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovicorrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta ilgiudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno deglielementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nella domanda (ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevid'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare ildiritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltantoNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processoun titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte asostegno della domanda -Cass. n. 17897/2019, Cass. n.455/2011).Nella specie, seppur normalmente l’istanza di rilascio è connessanaturalmente alla declaratoria di cessazione del rapporto locatizio, si rilevache dalle deduzioni e richieste svolte da parte convenuta negli atti dicausa si evince che tra la domanda di accertamento della cessazione delrapporto locatizio e quella di rilascio non vi era quel rapporto diconnessione necessaria con il petitum e la causa petendi.Ed infatti nelle note autorizzate integrative di Enasarco per l’udienza del16.9.2014, riportate a pag.11 del ricorso, effettivamente la convenutaspiega:” Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] contrariamente a quanto exadverso paventato non ha mai voluto mettere in discussione né il diritto diprelazione degli inquilini in caso di vendita degli immobili locati nella loropermanenza nei rispettivi appartamenti pur in seguito alla disdetta deirelativi contratti di locazione né, comunque, ha mai inteso determinareunilateralmente l'ammontare dei canoni di locazione.

Circostanza questadimostrata dal fatto che Enasarco non ha mai intrapreso azioni volte aottenere la restituzione degli immobili in questione con riferimento allequali sin d'ora formula espressa riserva di agire in separato giudizio perottenere il rilascio”.E se è pur vero che nella costituzione in primo grado la convenuta si eralimitata a chiedere il rigetto della domanda di accertamentodell’intervenuta proroga del rapporto locatizio al 31.12.2009, è altresì veroche la stessa Fondazione, proprio chiedendo il solo rigetto della domandaproposta ex adverso, non aveva manifestato in atti alcun interesse alrilascio per effetto dell’eventuale accertamento negativo della scadenzadel rapporto alla data indicata dai conduttori, così come con riferimentoNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026alle successive scadenze enunciate nelle domande dalla stessa proposte invia subordinata.Né una volontà di segno contrario poteva essere correttamente trattadalla documentazione prodotta in atti e formata in epoca precedenteall’instaurazione del giudizio, cui ha fatto richiamo la corte territoriale,materiale istruttorio precedente dunque alla formulazione delle domandesvolte.D’altra parte, la stessa controricorrente nel controricorso non indica alcunpasso dei propri atti in cui ha espresso, neppure implicitamente,un’istanza di rilascio degli immobili dei ricorrenti.Il motivo deve dunque essere accolto.Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. ecarenza di logicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite ai sensi dell'articolo 360 comma n. 3 cod.proc.civ.»Deducono di essere risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di appello eche dunque erroneamente sono state compensate le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio.Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente motivo.La controricorrente ha formulato due motivi di ricorso incidentale.Con il primo motivo essa ha censurato la sentenza ex adverso impugnataper «violazione e/o falsa interpretazione dell'articolo 2967 cod. civ.(articolo 360 numero 3 cod. proc. Civ.)».Assume che la Corte d'appello ha attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza fra fatticostitutivi ed eccezioni.Ritiene la controricorrente che la prospettazione svolta nell’attointroduttivo del giudizio da parte degli attori fosse fondata sul fatto che latotalmente inerte per oltre un triennio, proponendo in seguito le condizioniper la stipula del nuovo contratto nel mese di ottobre 2012.

Ritengonoquindi che il fatto costitutivo allegato a fondamento del diritto al rinnovodei contratti di locazione fosse la mancata comunicazione della disdetta eche dunque ad essi spettasse l’onere della prova del predetto fattocostitutivo seppur di carattere negativo.L’assunto è infondato.Gli attori hanno chiesto l’accertamento della rinnovazione tacita deirapporti locatizi.

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensidell'art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa daparte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontàcontraria da parte del locatore.Deducendo, dunque, la permanenza negli immobili per oltre un triennio eche solo nel 2012 avevano ricevuto la missiva di richiesta di nuovacontrattazione in mancanza di precedente disdetta, essi hanno cosìallegato i fatti costitutivi in forza dei quali il giudice di merito ha ritenutoprovato il rinnovo alla scadenza del 30.12.2009.Al contrario, parte convenuta ha eccepito e dedotto che i rapporti si eranotempestivamente conclusi per intervenuta disdetta; conseguentemente,alla convenuta spettava la prova della propria eccezione (cfr. in termini,seppur risalente, Cass. n.1825/1969).L’aver ritenuto poi che la permanenza nell’immobile per tre anni senzaulteriori manifestazioni di volontà da parte del locatore in merito allaNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026continuazione o meno del rapporto era circostanza sufficiente a dimostrarel’intervenuto rinnovo, attiene alla valutazione di merito sottratta alsindacato di legittimità e, peraltro, non adeguatamente censurata.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia l’«omesso esamedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ.».Si assume che la Corte di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivorelativo all'intervenuta disdetta dei contratti di locazione alla data del 31dicembre 2009 come allegato e documentato nell'atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado; l'esame ed il contestualeaccertamento di tale fatto storico avrebbe condotto al rigetto dell'appello equindi alla conferma della sentenza di primo grado nella quale gli effettidei contratti di locazione de quibus erano stati ritenuti cessati alla datapredetta.Il motivo è inammissibile.Con tale motivo parte ricorrente lamenta che il giudice di merito non haritenuto sussistente una valida disdetta dei contratti alla data del31.12.2009 e rileva così l’erronea valutazione degli elementi istruttoriesistenti agli atti e, in particolare, l’ammissione da parte degli stessi attoridella ricezione della disdetta.Dunque, non si tratta di omesso esame di un fatto decisivo cioèdell’esistenza della disdetta, ma di erronea valutazione, a dire delcontroricorrente, della ritenuta mancanza di prova della stessa.Tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali ed abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivoper il giudizio (Cass. n. 23153/2018, Cass. n.11892/2016).

Lacontestazione della persuasività del ragionamento del giudice di meritonella valutazione delle risultanze istruttorie attiene infatti alla sufficienzadella motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cuiall'art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., denunciabile in cassazione solo quando sirappresenti come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce peraltro nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U.n.8053/2014)Con il ricorso per cassazione, dunque, la parte non può rimettere indiscussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità(ex plurimis Cass.n.7099/2022, Cass.n.11863/2018, Cass.n.29404/2017,Cass.n.6056/2016).Pertanto, accoglie il ricorso principale con riferimento al primo motivo,assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non essendonecessari altri accertamenti in fatto, avvalendosi della facoltà di cui all’art.384 secondo comma c.p.c., questa Corte può provvedere alla decisionedella causa nel merito, espungendo dalla motivazione e dal dispositivo laNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026condanna al rilascio degli immobili per la data del 30.11.2021 da parte deiricorrenti.Rigetta il ricorso incidentale.In considerazione dell’esito del giudizio di impugnazione sussistono giustimotivi per compensare le spese processuali del procedimento di appello.In considerazione della soccombenza, le spese processuali del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di partecontroricorrente.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il ricorso principale con riferimento al primo motivo e, perl’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,espunge dal dispositivo della sentenza stessa la condanna deiricorrenti al rilascio degli immobili da loro goduti con fissazionedell’esecuzione alla data del 30.11.2021;- dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale;- rigetta il ricorso incidentale;- compensa le spese del giudizio di appello;- condanna parte controricorrente alla refusione delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensioltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 da parte della controricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-controCommercio, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente e ricorrente incidentale-controGrimaldi Antonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4260/2021depositata il 11/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data 11.6.2021 la Corte d’Appello di Roma accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaGrimaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeCupini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e con la quale era statoaccertato, diversamente da quanto dagli stessi sostenuto, che i contratti dilocazione di diversi immobili stipulati da essi attori con FondazioneEnasarco erano cessati alla data del 31.12.2009; il tribunale aveva altresìrigettato ulteriori domande proposte dagli attori dirette all’accertamentodell’illegittima richiesta di conguagli e di rimborso di quote versate a titolodi tassa di registrazione ed altresì la domanda riconvenzionale proposta dacanone diverso da quello originariamente convenuto.Le parti appellanti, contestando la decisione del giudice di prime cure,avevano evidenziato, per quanto di interesse in questa sede, che icontratti di locazione si erano tacitamente prorogati alla scadenza del31.12.2009 poiché non erano mai state inviate le relative disdette e che diciò la locatrice non aveva fornito alcuna prova. [OSCURATO:PERSONA] invece ritenuto che gli stessi attori avessero dato atto dellascadenza dei rapporti già alla data del 31.12.2009.Nel giudizio di impugnazione erano intervenuti, aderendo alla domandadegli appellanti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandro MonetaNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di altri conduttori, mentre CivitielloGiuseppe, già attore in primo grado, era rimasto contumace.La corte territoriale, ritenuto che non vi fosse adeguata prova dell’inviodelle disdette ai conduttori e che i rapporti locatizi si fossero prorogati sinoal 30.12.2015, accoglieva l’appello e condannava i conduttori al rilasciodegli immobili alla data del 30.11.2021. Dichiarava assorbite le ulterioridomande proposte.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AndreaVitale e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno propostoricorso articolato in due motivi.incidentale articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.depositato memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in stretta correlazione con gliarticoli 665 cod. proc. Civ. e 30 legge 27 luglio 1970 n.392 in relazioneall'art. 360 primo comma n.4 cod. proc. Civ.»Lamenta che il giudice del gravame “ha stabilito -senza che gli fosse maistato chiesto in nessuno dei due gradi di giudizio di merito da parte dellasenso contrario della stessa parte locatrice- la data del rilascio degliimmobili locati”.Numero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il motivo merita accoglimento.La corte territoriale, alla luce della documentazione in atti, ha ritenuto chenon vi fosse prova dell’invio da parte della locatrice delle disdette deicontratti di locazione per la data del 31.12.2009 e neppure per lascadenza del 31.12.2012, mentre ha rilevato che le missive in atti risalentiall’anno 2012 (19.10.2012) potessero costituire valida disdetta per lasuccessiva scadenza del 31.12.2015. Ciò posto ha dunque statuito che ‘icontratti di locazione in corso tra le parti devono essere dichiarati cessatialla scadenza del 31 dicembre 2015 e i conduttori vanno condannati alrilascio dell'immobile in favore dell'appellata Fondazione; mentre la datadell'esecuzione, avuto riguardo al contrapposti interessi e al tempo ormaitrascorso, può essere fissata al 30 novembre 2021’.Così disponendo, il giudice del gravame ha accolto la domanda proposta invia subordinata da parte convenuta, odierna controricorrente, la qualeaveva chiesto nella comparsa in appello, come nel giudizio di primo grado,“b) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui, inriforma della sentenza impugnata nel senso pretesa dagli appellanti,venisse accertato che i contratti stipulati nel 2002 si siano tacitamenterinnovati anche successivamente al 31 dicembre 2009, accertare edichiarare la cessazione degli stessi a far data dal 31 dicembre 2012 o,comunque, da quell'altra data, anche successiva, che risulti maturata inbase alla disciplina di legge e alle condizioni contrattuali".Si rileva che il potere del giudice di pronunciare entro i confini delledomande proposte dalle parti si rapporta agli elementi essenziali dellestesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum"(Cass.n.15734/2022, Cass. n. 16608/2021).Si osserva che questa Corte, in molteplici occasioni, ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui nella domanda di risoluzione, o comunqueNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella dirilascio dell’immobile (Cass. 20 agosto 1985, n. 4439, nonché Cass., sez.un., 20 marzo 1985, n. 2034; Cass. 12 febbraio 1982, n. 848, Cass. 9febbraio 2000, n. 1450, nonché, Cass. 20 dicembre 2004, n. 22665 eCass. 16 novembre 2007, n.23819).Infatti la domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essereconsiderata non solo nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nelsuo contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalità che la parteintende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delletesi svolte e altresì le corrispondenti offerte di prove, tenendosi inoltreconto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulataed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che possa,implicitamente o indirettamente, essere desunta dalle deduzioni o dallerichieste delle parti.Pertanto, un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente introdottaquando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e lacausa petendi e non ne estenda l'ambito di riferimento (Cass.n.906/2018,Cass. n.3143/1993, Cass. n.6727/1991). Segue, da quanto precede, che ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art.112 c.p.c.- che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte unbene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovicorrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta ilgiudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno deglielementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nella domanda (ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevid'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare ildiritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltantoNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processoun titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte asostegno della domanda -Cass. n. 17897/2019, Cass. n.455/2011).Nella specie, seppur normalmente l’istanza di rilascio è connessanaturalmente alla declaratoria di cessazione del rapporto locatizio, si rilevache dalle deduzioni e richieste svolte da parte convenuta negli atti dicausa si evince che tra la domanda di accertamento della cessazione delrapporto locatizio e quella di rilascio non vi era quel rapporto diconnessione necessaria con il petitum e la causa petendi.Ed infatti nelle note autorizzate integrative di Enasarco per l’udienza del16.9.2014, riportate a pag.11 del ricorso, effettivamente la convenutaspiega:” Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] contrariamente a quanto exadverso paventato non ha mai voluto mettere in discussione né il diritto diprelazione degli inquilini in caso di vendita degli immobili locati nella loropermanenza nei rispettivi appartamenti pur in seguito alla disdetta deirelativi contratti di locazione né, comunque, ha mai inteso determinareunilateralmente l'ammontare dei canoni di locazione. Circostanza questadimostrata dal fatto che Enasarco non ha mai intrapreso azioni volte aottenere la restituzione degli immobili in questione con riferimento allequali sin d'ora formula espressa riserva di agire in separato giudizio perottenere il rilascio”.E se è pur vero che nella costituzione in primo grado la convenuta si eralimitata a chiedere il rigetto della domanda di accertamentodell’intervenuta proroga del rapporto locatizio al 31.12.2009, è altresì veroche la stessa Fondazione, proprio chiedendo il solo rigetto della domandaproposta ex adverso, non aveva manifestato in atti alcun interesse alrilascio per effetto dell’eventuale accertamento negativo della scadenzadel rapporto alla data indicata dai conduttori, così come con riferimentoNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026alle successive scadenze enunciate nelle domande dalla stessa proposte invia subordinata.Né una volontà di segno contrario poteva essere correttamente trattadalla documentazione prodotta in atti e formata in epoca precedenteall’instaurazione del giudizio, cui ha fatto richiamo la corte territoriale,materiale istruttorio precedente dunque alla formulazione delle domandesvolte.D’altra parte, la stessa controricorrente nel controricorso non indica alcunpasso dei propri atti in cui ha espresso, neppure implicitamente,un’istanza di rilascio degli immobili dei ricorrenti.Il motivo deve dunque essere accolto.Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. ecarenza di logicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite ai sensi dell'articolo 360 comma n. 3 cod.proc.civ.»Deducono di essere risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di appello eche dunque erroneamente sono state compensate le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio.Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente motivo.La controricorrente ha formulato due motivi di ricorso incidentale.Con il primo motivo essa ha censurato la sentenza ex adverso impugnataper «violazione e/o falsa interpretazione dell'articolo 2967 cod. civ.(articolo 360 numero 3 cod. proc. Civ.)».Assume che la Corte d'appello ha attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza fra fatticostitutivi ed eccezioni.Ritiene la controricorrente che la prospettazione svolta nell’attointroduttivo del giudizio da parte degli attori fosse fondata sul fatto che latotalmente inerte per oltre un triennio, proponendo in seguito le condizioniper la stipula del nuovo contratto nel mese di ottobre 2012. Ritengonoquindi che il fatto costitutivo allegato a fondamento del diritto al rinnovodei contratti di locazione fosse la mancata comunicazione della disdetta eche dunque ad essi spettasse l’onere della prova del predetto fattocostitutivo seppur di carattere negativo.L’assunto è infondato.Gli attori hanno chiesto l’accertamento della rinnovazione tacita deirapporti locatizi. La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensidell'art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa daparte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontàcontraria da parte del locatore.Deducendo, dunque, la permanenza negli immobili per oltre un triennio eche solo nel 2012 avevano ricevuto la missiva di richiesta di nuovacontrattazione in mancanza di precedente disdetta, essi hanno cosìallegato i fatti costitutivi in forza dei quali il giudice di merito ha ritenutoprovato il rinnovo alla scadenza del 30.12.2009.Al contrario, parte convenuta ha eccepito e dedotto che i rapporti si eranotempestivamente conclusi per intervenuta disdetta; conseguentemente,alla convenuta spettava la prova della propria eccezione (cfr. in termini,seppur risalente, Cass. n.1825/1969).L’aver ritenuto poi che la permanenza nell’immobile per tre anni senzaulteriori manifestazioni di volontà da parte del locatore in merito allaNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026continuazione o meno del rapporto era circostanza sufficiente a dimostrarel’intervenuto rinnovo, attiene alla valutazione di merito sottratta alsindacato di legittimità e, peraltro, non adeguatamente censurata.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia l’«omesso esamedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ.».Si assume che la Corte di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivorelativo all'intervenuta disdetta dei contratti di locazione alla data del 31dicembre 2009 come allegato e documentato nell'atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado; l'esame ed il contestualeaccertamento di tale fatto storico avrebbe condotto al rigetto dell'appello equindi alla conferma della sentenza di primo grado nella quale gli effettidei contratti di locazione de quibus erano stati ritenuti cessati alla datapredetta.Il motivo è inammissibile.Con tale motivo parte ricorrente lamenta che il giudice di merito non haritenuto sussistente una valida disdetta dei contratti alla data del31.12.2009 e rileva così l’erronea valutazione degli elementi istruttoriesistenti agli atti e, in particolare, l’ammissione da parte degli stessi attoridella ricezione della disdetta.Dunque, non si tratta di omesso esame di un fatto decisivo cioèdell’esistenza della disdetta, ma di erronea valutazione, a dire delcontroricorrente, della ritenuta mancanza di prova della stessa.Tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali ed abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivoper il giudizio (Cass. n. 23153/2018, Cass. n.11892/2016). Lacontestazione della persuasività del ragionamento del giudice di meritonella valutazione delle risultanze istruttorie attiene infatti alla sufficienzadella motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cuiall'art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., denunciabile in cassazione solo quando sirappresenti come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce peraltro nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U.n.8053/2014)Con il ricorso per cassazione, dunque, la parte non può rimettere indiscussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità(ex plurimis Cass.n.7099/2022, Cass.n.11863/2018, Cass.n.29404/2017,Cass.n.6056/2016).Pertanto, accoglie il ricorso principale con riferimento al primo motivo,assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non essendonecessari altri accertamenti in fatto, avvalendosi della facoltà di cui all’art.384 secondo comma c.p.c., questa Corte può provvedere alla decisionedella causa nel merito, espungendo dalla motivazione e dal dispositivo laNumero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026condanna al rilascio degli immobili per la data del 30.11.2021 da parte deiricorrenti.Rigetta il ricorso incidentale.In considerazione dell’esito del giudizio di impugnazione sussistono giustimotivi per compensare le spese processuali del procedimento di appello.In considerazione della soccombenza, le spese processuali del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di partecontroricorrente. P.Q.MLa Corte:- accoglie il ricorso principale con riferimento al primo motivo e, perl’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,espunge dal dispositivo della sentenza stessa la condanna deiricorrenti al rilascio degli immobili da loro goduti con fissazionedell’esecuzione alla data del 30.11.2021;- dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale;- rigetta il ricorso incidentale;- compensa le spese del giudizio di appello;- condanna parte controricorrente alla refusione delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensioltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 da parte della controricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 27089/2021Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 17117/2026Data pubblicazione 31/05/2026Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris