CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1988
Cassazione n. 13854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1988 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1S7 Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 11/10/2022 dal Tribunale di Taranto di condanna per il reato di cui all'art. 116d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Manduria il 30 maggio 2020; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ritiene non adeguatamente motivati dai giudici territoriali; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche, alle pagg.1-2 della sentenza impugnata; rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P . Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell