CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] H E [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'ACCOGLIMENTO /ff [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 23.9.2019, il tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una pluralità di delitti in materia di truffa e di falso; di truffa aggravata in danno dell'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno; di violazione della normativa in materia di accisa agevolata e di falso, allo stesso in rubrica ascritti. Il suddetto imputato veniva, altresì, condannato anche per il reato ex art. 615 ter, co. 1; 2; n. 1); 3, c.p., di cui al capo H) dell'imputazione, per avere istigato i coimputati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alle forze dell'ordine in servizio presso il commissariato di Battipaglia, ad accedere abusivamente al sistema informatico SDI in dotazione alla Polizia di Stato, per soddisfare una sua richiesta illegittima, consistente nel verificare se un'autovettura parcheggiata nei pressi del suo deposito di carburanti fosse un'auto-civetta della polizia, nel timore di essere sottoposto a indagini per la sua attività illecita. Il tribunale, infine, aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA], il D'[OSCURATO:PERSONA] e il Ciaiazza dalla medesima imputazione contestata al capo H) al Garofalo, perché il fatto non costituisce reato. 2. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno: a) in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Salerno, condannava [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione al reato di cui al capo H); b) rigettava l'appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, con cui gli imputati chiedevano che nei loro confronti venisse pronunciata sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto; c) in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Garofalo, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione in senso favorevole all'imputato dell'entità del trattamento sanzionatorio e revoca parziale della confisca per valore equivalente disposta nei confronti del ricorrente per l'importo di euro 3.564.864,00, il cui importo veniva proporzionalmente ridotto, confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ricorrono, con autonomi atti di impugnazione i predetti imputati. 4. Otto i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, disposte all'interno dell'ufficio del Garofalo, per violazione dell'art. 266, co. 2, c.p.p., in quanto, dovendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, il suddetto ufficio "luogo di privata dimora", andava verificata, con giudizio ex ante l'esistenza di un fondato motivo per ritenere che nel luogo in questione, all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, si stesse svolgendo la contestata attività criminosa, giudizio, nel caso in esame svolto, invece, ex post dalla corte territoriale nel rigettare l'eccezione difensiva sul punto. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai reati ex artt. 479 e 476, co. 2, c.p., di cui ai capi D), E) e G) dell'imputazione. Trattandosi di reati propri, essi presuppongono necessariamente la qualità di pubblico ufficiale del soggetto attivo, non rivestita affatto dal Garofalo, ragione per la quale le condotte in questione, al pari di quella avente a oggetto la falsificazione dei libretti dell'Ufficio U.M.A. della Provincia di Salerno di cui al capo G), vanno qualificate ai sensi dell'art. 483, c.p., rimanendo comunque inalterata la natura di atto pubblico fidefacente dei "DAS" (documenti di accompagnamento semplificato), di cui si assume la falsa formazione da parte dell'imputato, per giustificare la vendita e il trasporto del carburante presso imprese agricole in realtà non esistenti, con conseguente estinzione dei suddetti reati per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello. Con il terzo motivo di ricorso, l'imputato giunge alle medesime conclusioni di cui al precedente motivo, deducendo, in alternativa alla diversa qualificazione giuridica di cui all'art. 483, c.p., quella di cui all'art. 482, c.p., non essendo né il Garofalo, né gli altri coimputati, pubblici ufficiali. Con il quarto motivo di ricorso, il Garofalo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, posto che, come messo in luce dagli esiti della svolta istruttoria, nel caso in esame non è emerso alcun pactum tra i presunti sodali (molti dei quali non si conoscevano), ma solo l'esistenza di rapporti autonomi e bilaterali, facenti capo al Garofalo, non perché promotore e organizzatore della struttura, ma solo perché proprietario di un deposito e distributore di carburanti attraverso il quale avvenivano le vendite. Rileva, inoltre, il ricorrente l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato associativo alla data del 30.1.2022, posto che la data di cessazione della permanenza dell'associazione va individuata non nella data della pronuncia del tribunale di Salerno del 23.9.2019, ma in quella del 22.1.2013, data di adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Garofalo. Con il quinto motivo di ricorso il Garofalo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato ex art. 615 ter, c.p., di cui al capo H, contestatogli per avere indotto il personale del commissariato di Battipaglia ad accedere abusivamente alla banca dati in uso alle forze dell'ordine, allo scopo di verificare chi fosse il proprietario dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] parcheggiata nei pressi del suo deposito, nel timore di essere controllato dalle forze dell'ordine e non, come sostenuto dal ricorrente, nella preoccupazione di potere essere vittima di una rapina, senza considerare i contatti avvenuti di persona tra l'imputato e gli agenti di polizia all'interno del commissariato e la circostanza che la richiesta formulata dal Garofalo non implica la consapevolezza da parte sua delle modalità con cui sarebbe stata evasa. Con il sesto motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entil:à del trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Con il settimo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione dell'entità del profitto confiscabile, effettuata senza alcuna indagine tecnica o 'verifica contabile, senza tacere che, con riferimento alle statuizioni in tema di confisca, nessuna distinzione è stata fatta tra confisca diretta e confisca per equivalente. Con l'ottavo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in tema di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Provincia di Salerno, non essendo configurabile alcun danno ex art. 185, c.p., posto che l'attività del Garofalo non ha interferito in alcun modo con le procedure burocratiche della Provincia per l'acquisto agevolato del gasolio, né le falle del sistema possono essere a lui attribuite. 5. Cinque i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo egli deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., perché la corte territoriale è pervenuta ad affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 615 ter, c.p., di cui al capo H), da un lato, senza procedere, alla rinnovazione della prova dichiarativa (censura condivisa anche da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]), con particolare riferimento all'esame reso in dibattimento dagli imputati, non potendosi condividere sul punto l'affermazione della corte territoriale secondo cui la revisione del merito non ha dato corso a un diverso giudizio di attendibilità della prova dichiarativa, ma si è limitato a un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio; dall'altro, in violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della inosservanza da parte della corte territoriale del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e del consolidato principio dell'obbligo di motivazione rafforzata, in quanto la corte territoriale è pervenuta all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi adeguatamente con il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, difettando nella sentenza oggetto di ricorso la confutazione specifica dei più rilevanti argomenti impiegati dal primo giudice; con particolare riferimento alla circostanza che non era stata raccolta la prova che il Garofalo avesse comunicato che la targa da controllare si riferisse a un'autovettura delle forze dell'ordine; che la frase "è come dici tu", attribuita al [OSCURATO:PERSONA], poteva essere interpretata univocamente solo nel senso che in quel momento il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato conferma del dato che vi era coincidenza tra la targa e il tipo di vettura; che le interrogazioni effettuate prima presso il sistema ACI-PRA e poi presso il [OSCURATO:PERSONA], sono inidonee a svelare l'appartenenza dell'auto alle forze di polizia, così come la richiesta di aiuto rivolta al superiore gerarchico ispettore Aurilio, è da ritenersi del tutto incompatibile con il proposito di commettere un reato per favorire il Garofalo. Con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge, con riferimento, da un lato, all'erronea considerazione che le consultazioni SDI siano avvenute per finalità ontologicamente estranee ai propri compiti di ufficio, dall'altro, alla ritenuta illegittimità dell'ordine impartito al [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale deduce anche la violazione dell'art. 51, c.p., in tema di errore indotto e inesistenza del potere, da parte del ricorrente, di sindacare l'ordine del superiore. Ad avviso del ricorrente la corte territoriale omette di chiarire perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il sistema per finalità diverse da quelle consentite, violandolo, posto che il tipo di accesso effettuato dall'imputato, oltre a non essere idoneo a disvelare l'appartenenza dell'auto alle forze dell'ordine, dimostra che l'agente si è mantenuto in linea con le ragioni per cui gli era stato concesso il potere di consultazione e con l'ordine impartitogli dal superiore di effettuare l'indagine telematica: verificare se la targa del veicolo di cui si discute fosse falsa o se il veicolo fosse rubato, senza che sia possibile desumere dalle risultanze processuali, nemmeno attraverso un procedimento logico-abduttivo, che i correi avessero comunicato al [OSCURATO:PERSONA] le illecite ragioni della richiesta di indagine.Quanto al secondo profilo, rileva il ricorrente che la svalutazione del dato incontestato secondo cui l'ordine di effettuare l'accesso al [OSCURATO:PERSONA] venne impartito dal superiore gerarchico ispettore Aurilio, per aiul:are il [OSCURATO:PERSONA], è stata operata dalla corte territoriale sulla base di argomenti fallaci. Ciò in quanto è errata l'affermazione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] non abbia consultato preliminarmente la banca dati ACI-PRA; appare una mera petizione di principio che l'accesso alla banca dati della Motorizzazione civile consenta il disvelamento dell'auto di copertura; è dei pari inesatta l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito né al suo superiore, né al suo collega di pattuglia l'esito dell'accertamento, non considerando la corte di appello sul punto, con un vero e proprio travisamento della prova per omissione, il contenuto della deposizione testimoniale del Calzaretta, collega del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la corte territoriale omette di spiegare per quale ragione l'ordine impartito dall'Audio (non incriminato per la sua condotta) debba considerarsi illegittimo, e, quindi, tale da escludere la configurabilità della scrinninante ex art. 51, c.p., non giustificando, per la sua manifesta criminosità, l'obbedienza del [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo di ricorso, l'imputato lamenta vizio di motivazione, con riferimento alle censure rappresentate con l'appello incidentale, volte a contestare la sussistenza della condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA], risultando indimostrato ed anzi smentito dalla deposizione del maresciallo Capozzolo, l'assunto secondo cui l'esito "risultati zero" derivante dall'interrogazione alla banca dati ACI-PRA significasse auto di copertura, e non avendo la corte territoriale fornito risposta alle deduzioni difensive riportate nelle pagine da 11 a 15 dei motivi di appello, che il ricorrente sintetizza a p. 43 del ricorso. Con il quinto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non avendo la corte territoriale specificato le ragioni per cui il trattamento sanzionatorio riservato al [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto avvenuto per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], è stato fissato in misura prossima al massimo edittale. 6. Cinque sono i motivi di ricorso articolati nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sotto un duplice profilo: insussistenza della fattispecie penale di cui all'art. 615 ter, c.p., e inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata. Rileva in particolare il ricorrente come la corte territoriale abbia eluso il tema fondamentale evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Casani-Savarese) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato in questione, è necessario accertare che l'accesso al sistema informatico abbia concretizzato uno sviamento di potere, sia stato cioè commesso per finalità diverse da quelle per le quali il relativo potere è stato concesso. Sul punto il ricorrente osserva che tutti gli accessi effettuati presso le diverse banche dati (ACI-PRA; SDI e Motorizzazione civile), non consentivano di verificare se l'autovettura segnalata dal Garofalo fosse o meno un'auto in uso alle forze dell'ordine, sicché appare fondato l'assunto secondo cui gli accessi sono stati effettuati per analizzare la segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] quale possibile notizia di reato. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge in ordine al disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., come si è già detto a proposito del [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso il D'[OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in quanto la corte territoriale non ha considerato, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, come gli imputati abbiano svolto le indagini sul numero di targa segnalato da Garofalo nel convincimento di prevenire la commissione di un reato, tanto da rendere partecipe il capo dell'ufficio, ispettore Aurilio, della necessità di un approfondimento mediante la collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], sicché appare erroneo il convincimento della corte di appello di verificare, ai fini della esclusione della responsabilità degli agenti di P.S, se vi fosse agli atti una formale notizia di reato ovvero una documentata esigenza di repressione della criminalità. / Con il quarto motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge in punto di utilizzazione delle intercettazioni disposte sull'utenza telefonica del Garofalo, autorizzate per le indagini relative a un delitto, l'associazione a delinquere, non connesso a quello di cui all'art. 615 ter, c.p., il che comporta ai sensi dei principi di diritto affermati nella sentenza Cavallo delle Sezioni Unite, la inutilizzabilità nei confronti dell'imputato delle suddette intercettazioni. Con il quinto motivo di ricorso l'imputato lamenta ancora una volta l'inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata e la violazione dei principi in tema di prova indiziaria, di cui all'art. 192, co. 2, c.p.p., in quanto la motivazione della corte territoriale consiste in una mera valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi indiziari. Con il sesto motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che richiedeva una specifica motivazione, eccedendo il minimo edittale, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, concesse, invece, al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 7. Tre sono i motivi di ricorso articolati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 270, c.p.p., nella formulazione previgente, in quanto è stato posto a carico dell'imputato il contenuto delle conversazioni intercettate per reati diversi da quello di cui all'art. 615 ter, c.p., nei confronti di soggetti diversi, in mancanza di ragioni di connessione tra i suddetti reati. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge in punto di omessa rinnovazione in sede di appello della prova dichiarativa; la mancata considerazione di una serie di dati probatori (i ripetuti accessi effettuati dal prevenuto alla banca dati ACI-PRA e allo SD]: per verificare se il veicolo risultasse rubato o se a esso fossero associati controlli di polizia ovvero per controllare la targa; la conversazione intercettata in cui il Garofalo ammette con il suo interlocutore di essersi rivolto alle forze dell'ordine, con callida maliziosità, per chiedere di verificare se fosse stato posto in essere un appostamento da parte di qualcuno intenzionato a ucciderlo) incompatibili con la costruzione accusatoria. In particolare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto accesso a una banca dati che documenta non la proprietà dell'autovettura ma i controlli di polizia a persone collegate all'autoveicolo, dimostra che gli era stato prospettato, sia pure maliziosamente, dal Garofal, la presenza di un'auto con persone sospette, tanto da indurre il ricorrente a di chiedere un ausilio immediato all'ispettore Aurilio, prospettandogli il timore di una rapina. In questo contesto la frase "è come dicevi tu" acquista un significato opposto rispetto a quello attribuitole dalla corte territoriale, confermando ulteriormente che al [OSCURATO:PERSONA] era stata prospettata la presenza di una macchina sospetta. Rileva, inoltre, il ricorrente come la mancata considerazione da parte della corte territoriale della circostanza che nel pomeriggio dello stesso giorno in cui fu effettuato l'accesso, il Garofalo convocò nel suo ufficio il maresciallo dei CC. [OSCURATO:PERSONA] e inviò a tale Vivone un messaggio avente ad oggetto la targa del veicolo di cui si discute, dimostra come l'identificazione dell'automobile attraverso la targa fosse diventata un'ossessione per il Garofalo, a dimostrazione che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non avevano soddisfatto tale pressante esigenza. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui l'imputato non sarebbe stato ritenuto meritevole per il sol fatto di avere osato difendersi. 8. I ricorsi non possono essere accolti, apparendo inammissibile il ricorso del Garofalo e infondati i ricorsi degli altri imputati. 9. Iniziando a esaminare la posizione del Garofalo, va rilevato che diverse sono le ragioni per cui i motivi di impugnazione proposti nel suo interesse devono considerarsi inammissibili. 9.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, posto che, ove anche si voglia considerare l'ufficio del Garofalo, al cui interno si sono svolte le conversazioni oggetto di captazione (in questo senso cfr. Cass., Sez. 5, n. 50192 del 04/11/2019, Rv. 277959), non risultano elementi per poter ritenere violato il principio affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dalla corte territoriale, secondo cui, in tema di intercettazioni tra presenti, la previsione dell'art. 266, comma 2, c.p.p., che richiede come presupposto di ammissibilità delle operazioni di captazione nei luoghi indicati dall'art. 614, c.p., l'esistenza di un fondato motivo per ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, non presuppone che detta attività sia poi successivamente accertata, ma va intesa nel senso che è sufficiente, in base ad un giudizio "ex ante", possa ragionevolmente ritenersi sussistente all'atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 40509 del 07/05/2019, Rv. 277362; Cass., Sez. 6, n. 36770 del 09/06/2003, Rv. 226333). Al riguardo il motivo di ricorso articolato dal Garofalo appare del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica affermazione, peraltro di natura meramente fattuale, sulla circostanza che solo con giudizio ex post si avrebbe avuto contezza dello svolgimento da parte del Garofalo di un'attività illecita. 9.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, sulla base della incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, si presentano come motivi nuovi, non dedotti in sede di appello, con la conseguenza che essi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. In applicazione di tale principio, ad avviso del Collegio, proprio perché con il ricorso per cassazione non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevalpili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora, come nel caso in esame, in appello sia stata contestata solo la sussistenza della condotta sotto il profilo soggettivo ovvero oggettivo (cfr., in questo senso, Cass., .Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368). Si tratta in ogni caso di rilievi manifestamente infondati.Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, infatti, a norma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1957, n. 474, l'amministrazione finanziaria può "autorizzare gli esercenti dei depositi liberi di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti all'emissione dei certificati di provenienza che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi". Ne deriva che il certificato di provenienza si connette al potere di supremazia dell'amministrazione finanziaria, esercitato direttamente dai suoi uffici o, sostitutivamente, dal privato titolare del deposito, essendo quest'ultimo, nel caso in esame, investito occasionalmente d'una pubblica funzione; ragione per la quale la falsità commessa, materiale o ideologica che sia, si iscrive nella categoria dei reati propri del pubblico ufficiale" (cfr. Cass., Sez. U, n. 544 del 29/10/1983, Rv. 162201). In tal senso si è attestata la giurisprudenza di legittimità nel ribadire l'esercizio da parte del titolare del deposito di poteri certificativi di natura pubblicistica. Si è affermato, infatti, che, in materia di oli minerali, è da considerarsi pubblico ufficiale, anche quando sia un privato esercente di deposito libero di olio minerale pur reso commerciale, il soggetto legalmente autorizzato al rilascio dei documenti di provenienza, attestanti la provenienza del prodotto petrolifero dal deposito in esso indicato nonché la prova della sua identità e delle circostanze soggettive di spazio e di tempo che ne accompagnano il trasporto (fattispecie in tema di falso ideologico in atto pubblico: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 10333 del 20/02/1990, Rv. 184894; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7477 del 04/11/2010, Rv. 249692). Non appare revocabile in dubbio, pertanto, che, nel formare dei falsi Documenti di [OSCURATO:PERSONA] e dei falsi libretti dell'Ufficio UMA della provincia di Salerno, indicati nei capi D); E); G) dell'imputazione, il Garofalo, nella qualità di proprietario di un deposito e distributore di carburante, attraverso il quale avvenivano le vendite, legittimato, in quanto tale, ad emettere i D.A.S., sia stato investito, sia pure occasionalmente, di una pubblica funzione.I D.A.S., infatti, in base alla normativa vigente ([OSCURATO:PERSONA] sulle Accise anche in materia di prodotti petroliferi agevolati in ricezione della direttiva europea n. 3649/92 e successive modificazioni), documenti indispensabili per assicurare la circolazione di benzina e gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa, devono contenere precise informazioni, quali: i dati del soggetto trasportatore; la data del trasporto; i dati identificativi del prodotto; i dati del soggetto destinatario; il numero del documento; le sedi di partenza e di consegna del prodotto trasportato e, per potere essere utilizzati, sono soggetti a vidimazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] competente. Con la conseguenza che la qualificazione giuridica della condotta del Garofalo in termini di falso ideologico in atto pubblico appare del tutto corretta, avendo egli, nell'anzidetta qualità di pubblico ufficiale, emesso i D.A.S al fine di giustificare la vendita e il trasporto del carburante presso imprese agricole in realtà inesistenti 9.3. Inammissibili appaiono il quarto e il quinto motivo di ricorso, per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal Garofalo, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. D'altro lato, i menzionati motivi di impugnazione devono ritenersi inammissibili anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 581., co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in motivi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Accanto alle indicate cause di inammissibilità del quarto e del quinto motivo di ricorso, se ne colloca una che attiene specificamente all'eccepito decorso del termine di prescrizione del reato associativo di cui al capo A) dell'imputazione, che il ricorrente considera perento alla data del 30.1.2022, in un momento, dunque, successivo alla pronuncia della sentenza di appello, risalente al 12.7.2021. Orbene, in considerazione della inammissibilità originaria del ricorso del Garofalo, che cristallizza l'affermazione di responsabilità e le relative conseguenze nel momento in cui venne pronunciata la sentenza della corte di appello, appare evidente che il decorso del termine di prescrizione del reato associativo compiutosi dopo tale pronuncia è privo di qualsiasi effetto sulla esistenza del reato in questione. 9.4. Passando ad esaminare le doglianze articolate in punto di trattamento sanzionatorio, non può non rilevarsene l'inammissibilità. Come è noto al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed al:to a determinare o meno il riconoscimento del beneficio„ sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella gravità dei fatti per cui si procede e nella personalità negativa del prevenuto, il quale, ha rilevato con logico argomentare il giudice di appello, ha dimostrato "una notevole spregiudicatezza nel delinquere, mai oggetto di resipiscenza, asservendo al suo tornaconto anche pubblici ufficiali", il principale ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., ancorando, dunque, la sua decisione ai parametri fissati dall'art. 133, c.p., (cfr. p. 35 della sentenza di secondo grado).Del tutto adeguato risulta il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale anche nel determinare l'entità del trattamento sanzionatorio, in quanto l'entità della pena inflitta, peraltro calcolata partendo dal minimo edittale, è stata rapportata alla concreta gravità dei fatti, conformemente alla previsione dell'art. 133, c.p. (cfr. p. 35 della sentenza oggetto di ricorso). Appare del tutto evidente, pertanto, come le censure difensive siano manifestamente infondate, genericamente reiterative dei rilievi disattesi dal giudice di appello e, soprattutto, tali da sollecitare una nuova valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio non consentita in sede di legittimità. 9.5. Del tutto generici, reiterativi e di natura meramente fattuale appaiono gli ultimi due motivi di ricorso, in presenza di una diffusa e articolata motivazione, con cui sono stati chiariti i limiti della disposta confisca (in parte revocata), che era stata disposta originariamente, in forma diretta, in solido, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo successivamente deceduto) e, solo in caso di indisponibilità, per valore corrispondente al profitto del reato (cfr. pp. 31-33 della sentenza oggetto di ricorso) ed è stato dato specifico conto dei danni arrecati dalla condotta dell'imputato alla parte civile costituita, Provincia di Salerno (cfr. p. 35 della sentenza oggetto di ricorso). 10. Sulla base delle svolte considerazioni, che forniscono, ad avviso del Collegio, adeguata risposta anche agli ulteriori rilievi articolati dal ricorrente in punto di qualificazione giuridica dei delitti di falso e di intervenuta estinzione per prescrizione del reato associativo nella memoria pervenuta in data 1.6.2022, il ricorso del Garofalo va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).11. Passando a esaminare i motivi di ricorso degli altri imputati, vanno innanzitutto affrontate le questioni di diritto ad essi comuni, partendo dalla eccezione articolata dal D'[OSCURATO:PERSONA] nel quarto motivo di ricorso e dal [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso. Si tratta di rilievi infondati, in quanto, come affermato da un condivisibile arresti5 della Suprema Corte, in tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), c.p.p., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Rv. 282027). Tale approdo interpretativo, peraltro, si inserisce nell'alveo segnato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270, c.p.p., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12, c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395). Devono, pertanto, ritenersi utilizzabili nei confronti anche degli altri imputati gli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato associativo, posto che è stata riconosciuta in favore di quest'ultimo la sussistenza del vincolo della continuazione tra il suddetto reato e quello di CIJi all'art. 615 ter, c.p., contestato al suddetto Garofalo, al [OSCURATO:PERSONA], al D'[OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].12. Infondata deve ritenersi la violazione del disposto di cui all'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., denunciata con motivo comune ai tre ricorrenti innanzi indicati, tema che va affrontato in uno con quello dell'obbligo di rendere una motivazione "rafforzata" da parte del giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria, di cui viene, del pari, viene denunciata la violazione dai ricorrenti. Come è noto, in materia di ribaltamento della sentenza assolutoria la giurisprudenza di legittimità afferma che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri et similia). Sul punto la Suprema Corte ha affermato, in particolare, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., ex plurimis, per tutte Cass., Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674; Cass., Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018 2019). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilil:à dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011;Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Eclu, 1 sez., 29 giugno 2017). Il diritto convenzionale emergente dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu valorizza dunque non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverba le. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti della Suprema Corte ma, soprattutto, dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen. che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nei caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Le Sezioni Unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Cass., Sez. Un. n. 27620 del 28/04/2016 Dasgupta, Rv. 267486) ed estendendo tale obbligo anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Cass., Sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Inoltre, da ultimo, è stata offerta una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3 bis dell'art. 603, c.p.p., attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. Si è affermato, infatti, che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3 bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali - ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3 bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle, del tutto identiche sul piano lessicale, già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che, secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018-, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante chieda una diversa valutazione dei dati di contesto. Ne consegue che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (cfr. Cass., Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Rv. 270471; Cass., Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Rv. 271012; Cass., Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Rv. 273553; Cass., Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Rv. 274593; Cass., Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Cass., Sez. 4, n. 45210 del 02/10/2019, Rv. 277870). 12.1. Orbene, la decisione assunta al riguardo dalla corte territoriale appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, da un lato, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, le prove testimoniali assunte non sono state tacciate di inattendibilità, né dal giudice di primo grado, né nell'atto di gravame; dall'altro, nell'appello proposto il pubblico ministero "invoca una diversa interpretazione, anche in punto di diritto, del tenore delle intercettazioni telefoniche (fonte oggettiva di convincimento) e della "combinazione con altri dati di indagine pure di natura oggettiva (la sequenza degli accessi alle varie banche dati (cfr. p. 17 della sentenza oggetto di ricorso). Dall'altro, giova evidenziare che il giudice di primo grado, come rilevato dalla corte territoriale (cfr. p. 6), ha condannato ill Garofalo per il delitto di cui al capo H), per avere indotto il [OSCURATO:PERSONA], il D'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a introdursi abusivamente nel sistema informatico S.D.I. nonostante non vi fossero indagini in corso, allo scopo verificare se un'auto che aveva notato stazionare in prossimità del proprio deposito, di cui aveva romito la targa, fosse o meno un veicolo "civetta" in dotazione delle forze dell'ordine, nel timore di averne attirato l'attenzione, per la sua attività illecita in corso d'opera. E, al tempo stesso, ha mandato assolti i coimputati del Garofalo sul presupposto che non fossero consapevoli di agire contra legem. In particolare, come evidenzia la corte territoriale, "nel procedere alla valutazione di tale quadro indiziario, si reputava ricorrente la sussistenza della condotta sotto il profilo materiale, essendo documentalmente provata la natura abusiva dell'accesso effettuato materialmente dal [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una motivata esigenza di sicurezza personale o di un pericolo potenziale (mai manifestato nel corso delle conversazioni intercettate dal Garofalo, anzi preoccupato di controlli delle forze dell'ordine)".Non si ritenevano, invece, "sussistenti, in maniera univoca, elementi dimostrativi dell'elemento soggettivo in capo ai pubblici ufficiali in base ai seguenti argomenti: a) non vi era prova che Garofalo avesse comunicato che la targa da controllare si riferisse ad un'autovettura delle forze dell'ordine in assenza di indicazioni in tal senso nelle conversazioni intercettate, di tal che era necessaria una prova rigorosa del dolo; b) l'espressione "è come dici tu" pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] al Garofalo, si riferiva al tipo di autovettura (ossia che era abbinata a una Punto e non a una [OSCURATO:PERSONA]); c) gli accessi al P.R.A. e allo S.D.I. non erano idonei, neppure in astratto, ad accertare che si trattasse di auto in uso alle forze dell'ordine; d) non vi era stata comunicazione, dopo l'accertamento del [OSCURATO:PERSONA] alla Motorizzazione, idonea a comprendere che si trattava di auto intesta a enti riconosciuti; e) la conversazione di qualche giorno dopo tra il Garofalo e il D'[OSCURATO:PERSONA] dimostrava che il primo aveva avuto da terzi la notizia dell'organo di PG locale impegnato nelle indagini a suo carico; f) le diverse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio di garanzia, non superavano detto deficit probatorio, in quanto conseguenti allo stato di prostrazione causato dalla detenzione carceraria" (cfr. p. 13 della sentenza oggetto di ricorso). Orbene, premesso che, come si detto nelle pagine precedenti, il ricorso per cassazione proposto dal Garofalo è stato dichiarato inammissibile anche con riferimento al capo relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 615 ter, c.p., e tenuto conto delle ragioni che hanno condotto il tribunale ad assolvere il D'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], risultano incontestabili due dati di particolare importanza. [OSCURATO:PERSONA] ha agito per perseguire l'indicata finalità, quindi allo scopo di asservire le pubbliche funzioni cui erano destinati i coimputati a una sua precipua esigenza personale, peraltro di natura illecita, essendo egli interessato a sapere se le forze dell'ordine lo stavano monitorando, nel timore che venisse scoperta l'attività illecita cui era dedito. L'intervenuto accesso allo S.D.I. contra legem da parte degli imputati, che lo stesso tribunale considera effettivamente verificatosi, pur non ritenendo di poterlo addebitare, sotto il profilo soggettivo, ai suddetti ricorrenti. Dunque, è sotto questo specifico e limitato profilo che va valutato se la sentenza oggetto di ricorso abbia o meno adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata. All'uopo occorre soffermarsi brevemente sulla natura del reato di cui si discute. Come chiarito da un consolidato orientamento, che ormai può definirsi in termini di "diritto vivente", integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, iper la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema (cfr. Cass., sez. un., 27/10/2011, n. 4694; Cass., sez. V, 26/06/2015, n. 44403, rv. 266088; Cass., sez. V, 15/01/2015, n. 15950; Cass., sez. V, 20/06/2014, n. 44390, rv. 260763; Cass., sez. V, 30/09/2014, n. 47105; Cass., Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, rv. 274392). Si è, altresì, chiarito che, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, c.p., non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell'agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 72 del 20/11/2020, Rv. 280144). Infine non è revocabile in dubbio che la banca dati nota come S.D.I. ([OSCURATO:PERSONA]Indagine istituito presso il C.E.D. del Ministero dell'Interno), istituita dall'art. 8, I. n. 121 del 1981, in uso alla Polizia di Stato, nel quale sono annotate le tutte le informazioni di polizia, che contiene tutte le informazioni acquisite dalle Forze di Polizia nel corso di attività amministrative, di prevenzione o repressione dei reati, sia una banca dati riservata, contenente informazioni per le quali il divieto di comunicazione è imposto dalla legge (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8911 del 04/02/2021, Rv. 280745). Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, l'art. 9, co. 3, I. n. 121 del 1981, vieta "ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a)", che contempla la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità, gli unici scopi che legittimano l'accesso alla menzionata banca dati. Se ciò è vero come è vero, ne consegue, come rilevato dalla corte di appello con argomentare dotato di intrinseca coerenza logica, che la dimostrazione del dolo generico in capo ai predetti ricorrenti è in re ipsa, in assenza di qualsivoglia elemento che consenta di ritenere l'accesso allo S.D.I. motivato dalla necessità di soddisfare esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ovvero di prevenzione e repressione della criminalità. La circostanza che, come si è detto, per la configurazione del reato, non hanno rilievo gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema (nel caso in esame il desiderio dei coimputati di soddisfare una richiesta del Garofalo), non implica che tali scopi e finalità non siano, viceversa, rilevanti, sotto il profilo di elementi di fatto da prendere in considerazione per ricostruire l'elemento soggettivo del reato. Ritiene, infatti, il Collegio di aderire al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007). Sotto questo profilo appare di valore decisivo (ma non nel senso attribuitole dal tribunale) la conversazione telefonica intercettata il 21.3.2012 tra il Garofalo e il D'[OSCURATO:PERSONA], in cui il primo comunicava al suo interlocutore, non a caso con linguaggio criptico, di avere appreso che l'autovettura di cui si discute faceva parte del parco automobilistico delle forze dell'ordine di Battipaglia, in quanto essa rivela, come ben evidenziato dalla corte territoriale, quale fosse l'effettivo intento perseguito dal Garofalo e la consapevolezza di tale intento da parte del D'[OSCURATO:PERSONA], con il quale il Garofalo conversa nell'assoluta certezza di essere compreso. Consapevolezza, che, correttamente, è stata estesa dal giudice di appello anche al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], non solo perché essi hanno fatto accesso allo S.D.I. in assenza di qualsiasi evidenza giustificatrice, ma anche in ragione dei rapporti di confidenza e conoscenza che, sia pure di intensità diversa, li legavano al Garofalo, in virtù dei quali essi erano disposti a soddisfare una richiesta priva di legittima giustificazione, come si è detto. Sul punto la corte territoriale ha evidenziato, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, come dalle intercettazioni sia emerso, da un lato, che l'originaria richiesta di informazioni del Garofalo era stata rivolta al D'[OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultimo era in servizio di pattuglia con il [OSCURATO:PERSONA], il quale, accortosi dell'errore commesso dal collega nell'annotare il numero di targa fornitogli dal Garofalo, una volta ottenuto il numero esatto, aveva contattato personalmente il Garofalo, riferendogli che il veicolo in questione non era censito nel P.R.A.; dall'altro, che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva bene il Garofalo, con il quale era entrato in rapporti per l'acquisto di carburante agricolo, pur negando, significativamente, in sede di interrogatorio di garanzia di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 21 e 23 della sentenza di secondo grado).Ad avviso del Collegio tale percorso motivazionale soddisfa i requisiti della motivazione rafforzata, rendendo evidente, come rilevato dalla corte di appello (cfr. p. 19), la contraddizione in cui è incorso il giudice di primo grado, laddove, pur affermando che vi sia stato un accesso abusivo da parte dei predetti ricorrenti allo S.D.I., in assenza di una legittima giustificazione e, in particolare, della prova di una qualsivoglia notizia di reato, proveniente dal Garofalo, abbia poi concluso per il difetto del dolo in capo al D'[OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, come sottolinea la corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, proprio dal contenuto della conversazione intercettata il 20.3.2012, alle ore 10.25, si evince che la richiesta del Garofalo era sorretta da ragioni ben diverse dal timore di essere in presenza di un evento potenzialmente illecito, tale da richiedere l'intervento immediato delle forze di polizia: il Garofalo, infatti, nell'occasione, "chiedeva al D'[OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] di fare la verifica senza urgenza, contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire nel caso di un soggetto che si ritiene potenziale vittima di gravi reati" (cfr. p. 22 della sentenza di secondo grado). La decisione della corte territoriale deve, pertanto, ritenersi dei tutto conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria, secondo cui il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova incliziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 19.9. 2013, n. 42482, rv. 256967), come fatto, per l'appunto, dalla corte territoriale, valorizzando in un quadro unitario i singoli elementi di fatto diffusamente esaminati nelle pagine che precedono.Tali elementi, peraltro, giova ribadire, non consistono in prove dichiarative, in quanto la conclusione cui è giunta la corte di appello si fonda su di una diversa valutazione del compendio probatorio, costituito in massima parte dagli esiti delle disposte intercettazioni e dagli accertati accessi allo S.D.I. Vero è che la corte territoriale ha valorizzato anche il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dagli imputati, ritenendole maggiormente attendibili rispetto a quelle rese in dibattimento, con cui il D'Angelillo, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano ritrattato quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari. Ad avviso del Collegio, tuttavia, nonostante la valutazione della corte territoriale in questo caso attenga alla attendibilità di prove dichiarative, non si è presenza di una violazione del principio fissato dall'art. 603 co. 3 bis, c.p.p., perché non si tratta di prove decisive, in quanto tali dichiarazioni attengono a profili (l'accesso allo S.D.I. da parte degli imputati; i loro contatti con il Garofalo) già ampiamente dimostrati anche senza il contributo conoscitivo da tali prove fornito (cfr. Cass., Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Rv. 277870; Cass., Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, Rv. 276318). In base alle medesime osservazioni la corte territoriale ha rigettato anche gli appelli incidentali proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], volti a ottenere che nei loro confronti venisse pronunciata sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto (cfr. pp. 24-26 della sentenza oggetto di ricorso), per cui, in conclusione può affermarsi che la decisione della corte territoriale appare conformarsi al principio secondo cui la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Cass., Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449). 13. Ciò posto tutti gli ulteriori rilevi formulati dai ricorrenti appaiono inammissibili perché in parte versati in fatto, in parte acriticamente reiterativi di doglianze già disattese dalla corte territoriale e, comunque, tali da non incidere sulla tenuta complessiva della motivazione posta fondamento della sentenza oggetto di ricorso. In particolare va rilevato che la dedotta inidoneità della ricerca nella banca dati dello S.D.I. a verificare se l'autovettura indicata dal Garofalo appartenesse o meno alle forze dell'ordine, è prospettiva del tutto irrilevante perché non coglie il dato essenziale più volte rimarcato: l'assenza di una causa che rendesse legittima l'interrogazione della menzionata banca dati, che, peraltro, non veniva rappresentata al [OSCURATO:PERSONA] nemmeno dal suo superiore Aurilio, quando gli chiese di coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA]. Né va taciuto, con riferimento al quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che, secondo un costante approdo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). 13. Con riferimento, infine, alle doglianze in punto di dosimetria della pena, le censure difensive appaiono inammissibili, in quanto manifestamente infondate e tali da sollecitare una nuova valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in se.de di legittimità.Ed invero la corte territoriale, con motivazione esaustiva, ha chiarito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., si giustifica nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del D'[OSCURATO:PERSONA], in mancanza di elementi positivi da valorizzare in loro favore e in ragione di una maggiore gravità della loro condotta, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], il quale ne è meritevole, in considerazione non solo delle ammissioni operate in sede di interrogatorio di garanzia, ma anche della circostanza che egli era subentrato solo in un secondo momento nell'attività in parola, senza essere stato direttamente sollecitato dal Garofalo. Anche alla determinazione dell'entità del trattamento sanzi