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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 1972

Cassazione n. 00748/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1972 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha revocato l’indulto applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le condanne a lui inflitte con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato fino alla misura di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico motivo la difesa lamenta che la revoca sia stata disposta senza tenere conto dei principi di offensività e di ragionevolezza, del comportamento corretto del condannato lontano da circuiti devianti da molti anni e del fatto che alcuni reati per i quali vi era stata condanna rientrava tra quelli unificati per la continuazione; che le doglianze sono manifestamente inammissibili poiché la revoca dell’indulto deriva ex lege dall’accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel caso in esame e non specificamente contestato dal ricorrente; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1972 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha revocato l’indulto applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le condanne a lui inflitte con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato fino alla misura di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico motivo la difesa lamenta che la revoca sia stata disposta senza tenere conto dei principi di offensività e di ragionevolezza, del comportamento corretto del condannato lontano da circuiti devianti da molti anni e del fatto che alcuni reati per i quali vi era stata condanna rientrava tra quelli unificati per la continuazione; che le doglianze sono manifestamente inammissibili poiché la revoca dell’indulto deriva ex lege dall’accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel caso in esame e non specificamente contestato dal ricorrente; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00748/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris