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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04489/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di un autocarro con le duplici aggravanti dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confessione stragiudiziale asseritamente rilasciata dall'imputato.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento All'art. 625 cod. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito: contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito hanno evidenziato come la registrazione prodotta dalla difesa di parte civile, riguardante il colloquio intervenuto tra l'imputato ed il padre della persona offesa, fosse idonea a sostenere il convincimento maturato, essendo identificabili con sicurezza gli interlocutori di essa, anche alla luce della testimonianza del padre della persona offesa, che ha riconosciuto di avere intrattenuto la conversazione telefonica di cui si tratta.

Considerato che la valutazione e l'interpretazione del contenuto della registrazione di una conversazione effettuata da un privato costituisce questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, evenienze non riscontrabili nel caso in esame (cfr. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017 Rv. 271640 - 01).

Considerato, quanto alle doglianze in tema di riconoscimento delle aggravanti, che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici e privi di confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, dove si è posto in evidenza come il veicolo oggetto di furto fosse stato parcheggiato in un'area non recintata, con le portiere chiuse, circostanze dalle quali è stata logicamente desunta la ricorrenza delle aggravanti contestate.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 fl Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di un autocarro con le duplici aggravanti dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confessione stragiudiziale asseritamente rilasciata dall'imputato. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento All'art. 625 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito: contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito hanno evidenziato come la registrazione prodotta dalla difesa di parte civile, riguardante il colloquio intervenuto tra l'imputato ed il padre della persona offesa, fosse idonea a sostenere il convincimento maturato, essendo identificabili con sicurezza gli interlocutori di essa, anche alla luce della testimonianza del padre della persona offesa, che ha riconosciuto di avere intrattenuto la conversazione telefonica di cui si tratta. Considerato che la valutazione e l'interpretazione del contenuto della registrazione di una conversazione effettuata da un privato costituisce questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, evenienze non riscontrabili nel caso in esame (cfr. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017 Rv. 271640 - 01). Considerato, quanto alle doglianze in tema di riconoscimento delle aggravanti, che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici e privi di confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, dove si è posto in evidenza come il veicolo oggetto di furto fosse stato parcheggiato in un'area non recintata, con le portiere chiuse, circostanze dalle quali è stata logicamente desunta la ricorrenza delle aggravanti contestate. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 fl Il Consigliere es
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