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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 1992

Cassazione n. 49254/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1992; avverso la sentenza del 5 marzo 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Palermo per il delitto di cui all'art. 73, commi I-bis e IV, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] una dose di un grammo di lordo di hashish, avrebbe detenuto, occultati sotto la sella della propria bicicletta, grammi 5,30 di marijuana e in un borsello, che teneva appeso ad un albero in prossimità del luogo di spaccio, due panetti di hashish del peso complessivo di grammi 199, grammi 19 di hashish e 49 confezioni di cellophane contenenti marijuana, del peso complessivo di 70,70 grammi, in Palermo data 5 settembre 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 28 marzo 2019, all'esito del giudizio abbrevtato, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena sospesa di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, disponendo anche confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Manfrè, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del mancato riconoscimento da parte della Corte di appello dell'ipotesi della lieve entità e il vizio di motivazione sul punto.

Il difensore eccepisce, infatti, che l'esclusione dell'applicazione della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe stata operata dalla Corte di appello non già in ragione di una valutazione globale delle circostanze del fatto, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità, ma solo in ragione del dato quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta.

L'attività illecita posta in essere dall'imputato sarebbe, peraltro, rudimentale e, comunque, anche l'abitualità della stessa (peraltro insussistente, a fronte di un'unica cessione accertata) non potrebbe rilevare ai fini dell'esclusione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

4.2. Con il secondo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe, peraltro, contraddittoria la motivazione della Corte di appello che ha negato le circostanze attenuanti generiche all'imputato in ragione dell'abitualità della condotta, nonostante l'unicità dell'episodio di cessione accertato dalla polizia giudiziaria.

5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo, il difensore deduce l'erronea applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e il vizio di motivazione sul punto.

3. Il motivo è, tuttavia, manifestamente infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume 74, comma 6, d.P.R, n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (ex plurimis: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 - 01; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280849- 01; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171 - 01).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), senza che operi alcun automatismo sul punto.In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».

La Corte di appello di Palermo ha fatto buon governo di questi consolidati principi, in quanto ha motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel caso di specie, in ragione del grado di purezza del principio attivo, da cui erano ricavabili 817,2 dosi medie singole, unitamente al dato ponderale (complessivi netti gr. 266,1), della cannabis rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

4. Con il secondo motivo, il difensore censura la contraddittorietà della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con l'abitualità della condotta, nonostante l'unicità dell'episodio di cessione accertato dalla polizia giudiziaria.

5. Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto.

La prospettata contraddittorietà o carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, invero, privo di fondamento.

Proprio in ragione delle complessive modalità dell'azione e, segnatamente, dalla cessione di una dose e dalla contestuale detenzione di un'ampia provvista di diverse sostanze stupefacenti, la Corte di appello ha logicamente inferito come l'imputato fosse stabilmente e abitualmente dedito ad attività di spaccio, pur a fronte dell'unica cessione accertata all'atto del suo arresto.6.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1992; avverso la sentenza del 5 marzo 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Palermo per il delitto di cui all'art. 73, commi I-bis e IV, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] una dose di un grammo di lordo di hashish, avrebbe detenuto, occultati sotto la sella della propria bicicletta, grammi 5,30 di marijuana e in un borsello, che teneva appeso ad un albero in prossimità del luogo di spaccio, due panetti di hashish del peso complessivo di grammi 199, grammi 19 di hashish e 49 confezioni di cellophane contenenti marijuana, del peso complessivo di 70,70 grammi, in Palermo data 5 settembre 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 28 marzo 2019, all'esito del giudizio abbrevtato, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena sospesa di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, disponendo anche confisca e la distruzione di quanto in sequestro. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Manfrè, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del mancato riconoscimento da parte della Corte di appello dell'ipotesi della lieve entità e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore eccepisce, infatti, che l'esclusione dell'applicazione della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe stata operata dalla Corte di appello non già in ragione di una valutazione globale delle circostanze del fatto, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità, ma solo in ragione del dato quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta. L'attività illecita posta in essere dall'imputato sarebbe, peraltro, rudimentale e, comunque, anche l'abitualità della stessa (peraltro insussistente, a fronte di un'unica cessione accertata) non potrebbe rilevare ai fini dell'esclusione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2. Con il secondo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Ad avviso del ricorrente, sarebbe, peraltro, contraddittoria la motivazione della Corte di appello che ha negato le circostanze attenuanti generiche all'imputato in ragione dell'abitualità della condotta, nonostante l'unicità dell'episodio di cessione accertato dalla polizia giudiziaria. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo, il difensore deduce l'erronea applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è, tuttavia, manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume 74, comma 6, d.P.R, n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (ex plurimis: Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706 - 01; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280849- 01; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), senza che operi alcun automatismo sul punto.In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». La Corte di appello di Palermo ha fatto buon governo di questi consolidati principi, in quanto ha motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel caso di specie, in ragione del grado di purezza del principio attivo, da cui erano ricavabili 817,2 dosi medie singole, unitamente al dato ponderale (complessivi netti gr. 266,1), della cannabis rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. 4. Con il secondo motivo, il difensore censura la contraddittorietà della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con l'abitualità della condotta, nonostante l'unicità dell'episodio di cessione accertato dalla polizia giudiziaria. 5. Anche questo motivo è manifestamente infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. La prospettata contraddittorietà o carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, invero, privo di fondamento. Proprio in ragione delle complessive modalità dell'azione e, segnatamente, dalla cessione di una dose e dalla contestuale detenzione di un'ampia provvista di diverse sostanze stupefacenti, la Corte di appello ha logicamente inferito come l'imputato fosse stabilmente e abitualmente dedito ad attività di spaccio, pur a fronte dell'unica cessione accertata all'atto del suo arresto.6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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