CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 23410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21017-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, piazza Verbana 22, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sestessa, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, p iazza B arberini n. 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; Ric. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 4/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20333/2011, in parziale accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(poi [OSCURATO:SOCIETA] sud s.p.a.), revocò il d ecreto i ngiuntivo n. 20853/2010 ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di Euro 68.807,14, corrispondente alla differenza tra la misura dei compensi professionali per n. 14 incarichi a lei conferiti, asseritamente spettante sulla base delle tariffe forensi e gli importi a lei liquidati dall’Agente della Riscossion e in applicazione dell’apposita convenzione stipulata in data23/10/2006. Il Tribunale ritenne,infatti, valida la suddetta c onvenzione, ma, ne individuòla scadenza alla data del 31/12/2007; pertanto, in parziale accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al pagamento in suo favore degli importi calcolati sulla base delle tariffe forensi per leprestazioni da lei espletate dopo la suddetta scadenza della c onvenzione; compensò parzialmente le spese, ponendole per laresidua parte a carico dell’ opponente . 2. Con sentenza n. 56/2018, la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], confermando la validità della convenzione ed escludendo, per quel che qui ancora rileva, il carattere usurario dell’accordo; escluse, altresì , che la misura del compenso convenuta rendesse non dignitosa la retribuzione. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito con controricorso Ric. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] , subentrata dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società [OSCURATO:SOCIETA]ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione d i inammissibilità delcontroricorso per difetto di ius postulandi, sollevata nella memoria dalla ricorrentesul rilievo che la difesa avrebbe potuto essere assunta soltanto da un avvocato dello Stato e non da un avvocato del libero foro, trattandosi di ricorso per cassazionee di lite non afferente all'attività di riscossione, ai sensi dei parr. 3.4.1. e 3.5 del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto, le SezioniUnite di questa Corte hanno affermato che «ai fini dellarappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale […] di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né delladelibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 –[…] nei casi in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale,que sta non sia disponibile ad assumere il patrocinio»(Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008). Nella specie, dunque, AdER ha tempestivamente depositato in via telematica copia in formato digitale «.pdf» di uno scambio di mail intervenuto in data anteriore alla notifica del controricorso da cui è possibile desumere che l'Avvocatura dello Stato fu informata della notifica del ricorso per cassazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di costituirsi e che l' a vvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - rispose che era opportuna la deroga al patrocinio dell’Avvocatura di Stato e il conferimento dell’incarico di difesa ad un avvocatodel libero foro; conseguentemente, deve escludersi alcun vizio della procura (Cass. Sez. 3, 22/12/2021, n. 41205). 1. Con il primo motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., degli artt. 100, 101, 112, 329, 346 e 132 n. 4 cod. proc. civ. , nonché dell’art. 2909 cod. civ.e degli artt. 24 e 111 Cost.: nella parte del ricorsoin cui ha argomentato su questa censura, la ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto attenersi al giudicato formatosi sulla non operatività della Convenzione per la liquidazione dei compensi relativi agli incarichi espletati dopo la sua scadenza e comprendere che la sua impugnazione non concerneva, evidentemente, la statuizione sul punto del primo Giudice. 1.1. Il motivo è infondato nella partein cui non è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato che la convenzione stipulata tra le parti il 23/10/2006 (ovvero quando era già entrato in vigore il c.d. decreto Bersani sulla liberalizzazione delle tariffe professionali: d.l. n. 223/2006,conv. nella legge n. 408/2006) non era affetta da nullità nella parte in cui prevedeva un compenso globale per l’opera prestata, con conseguente validità delle specifiche pattuizioni dicriteri derogatori rispetto alle vigenti tariffe. La decisione è conforme al principio consolidato secondo cui, in tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., nella l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari (e, quindi, anche inferiori rispetto ai minimi tariffari), in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al Ric. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 5 - successivo comma 2, elimina in modo «secco»ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., soltanto nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente (Cass. Sez. 3, n. 17726 del 6/07/2018). Per il compenso degli incarichi successivi alla scadenza della Convenzione, la Corte territoriale non ha modificato la pronuncia di primo grado sulla operatività delle tariffe. 2. Con il secondo motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza ex art. 132 n. 3 e 161 cod. proc. civ. per essere state riportate le conclusioni delle parti mediante il richiamo al verbale di udienza e non analiticamente. 2.1. Il motivo è infondato. Per principio ormai consolidato, la nullità della sentenza per omessa o erronea trascrizione delle conclusioni ricorre soltantoquando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte; quando, invece, dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessao l’erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. Sez. 3, n. 4208 del 23/02/2007 ; Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015). Ric. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 6 - 3.Con il terzo motivo, la ricorrente ha prospettato,in riferimento al n. 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 e 161 cod. proc. civ. perché la Corte d’appello non avrebbe esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione. 3.1. Il motivo è, all’evidenza, infondato perché la sentenza impugnata contiene un’adeguataesposizione dei fatti del processo, dei motivi di appello e delle ragioni del giudizio della loro infondatezza. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degliartt. 100, 101, 112, 113, 115, 132, 324, 329, 342, 345cod. proc. civ. 4.1. Il motivo è,in parte, inammissibile e , in parte , infondato. La censura risulta , per un verso, inammissibile per difetto di specificità: nonostante l’argomentazione si sviluppi per oltre tre pagine, la ricorrente non ha riportato i motivi di appello di cui sarebbe stato omesso l’esame ed ha riproposto la violazione del giudicato già esclusa con lo scrutinio del primo motivo di ricorso; ha, inoltre , sostenuto l’erroneità della decisione sulla regolarità della costituzione della appellata, sebbene la Corte l’abbia proprio invece affermata per l’assenza di valida procura agli atti, tanto da non pronunciare condanna alle spese in suo favore, quale parte vincitrice nel grado di impugnazione. Il motivo è, poi , per altro verso infondato nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia sulla misura asseritamente irrisoria dell’onorario in riferimento all’art. 2233 cod. civ. e sull’asserita condotta «usuraria» de ll’E quitalia : entrambe le questioni sono state , infatti,affrontate e decise motivatamente (pag. 4 e 5 della sentenza). In particolare, la Corte territoriale ha correttamente ravvisat o l’insussistenza di un comportamento in mala fede da parte dell’allora [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che, una volta scaduta la convenzione con la contestuale richiesta di prosecuzione degli incarichi legali già in corso Ric. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 7 - (per i quali, quindi, si sarebbero dovuti continuare ad applicare i criteri tariffari previsti in convenzione al momento del loro conferimento), doveva escludersi ogni condotta “usuraria” in capo all’[OSCURATO:SOCIETA], essendosi l’avvocato, oltretutto, lamentato della non proporzionalità dei relativi compensi a due anni di distanza dal termine della convenzione e quando gli incarichi erano già stati portati a compimento. 5. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente ha dedotto, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’ omesso l’esamedi un fatto decisivo, ovvero quello riguardante l’individuazione del «momento finale della prestazione»: la Corte territoriale avrebbe dovuto, per il principio di unitarietà e infrazionabilità della prestazione, applicare all’intero rapporto le tariffe vigenti alla data della sua conclusione, perchéormai la convenzione non era più in vigore. 5.1. In disparte ogni considerazione sulla sua formulazione, il motivo è, in ogni caso, infondato in quanto si basasu un presupposto erroneo in fatto e in diritto e, cioè, il voler ricondurre ad un unico rapporto difensivo gli incarichi per cui è stato chiesto compenso: seppure, infatti, il rapporto tra le parti ha trovatola sua fonte unitaria nella convenzione intercorsa, ciascun incarico di difesa ha mantenuto, evidentemente, la sua autonomia ed è stato unitariamente retribuito per le relative prestazioni rese durante il suo svolgimento; non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del principio di infrazionabilità del compenso del difensore inteso come corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, come consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte; il richiamo alle pronunce delle S.U. indicate con la doglianzaè, perciò , inconferente. 6. In definitiva, il ricorso deve essere integralmenterespinto. Ric. 2018 n. 21017 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 8 - Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al dichiarato valore della controversia,vanno p oste a carico della ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio della soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidantein e uro 5. 7 00,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, o ltre alle spese forfettarie, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que