CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2019
Cassazione n. 25333/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19897-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio legale NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis ; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5320/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/11/2019; 5c:44 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] II avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], professore ordinario a tempo pieno presso l'Università di [OSCURATO:PERSONA] II con incarico di direzione del [OSCURATO:PERSONA] di medicina di laboratorio, il quale, nel convenire in giudizio l'Università e l'Azienda, aveva chiesto la rideterminazione dell'indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 perché l'importo perequativo doveva essere quantificato tenendo conto, ai fini dell'equiparazione, del trattamento fondamentale ed accessorio previsto, dai CCNL succedutesi nel tempo, per i dirigenti medici destinatari di analogo incarico; 2. la Corte territoriale, premesso che si era formato giudicato interno sul rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Università, ha ricostruito il quadro normativo e, richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9279/2016, ha evidenziato che l'indennità deve essere parametrata al trattamento economico spettante al dirigente che svolge le medesime funzioni; 3. il giudice d'appello ha, poi, analizzato le disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e del CCNL 8.6.2000, per il quadriennio 1998/2001, che distinguono gli incarichi in relazione alle caratteristiche della struttura diretta, ed ha anche precisato che le tabelle di equiparazione a suo tempo adottate stabiliscono la corrispondenza fra professore universitario e primario ospedaliero, ossia di dirigente di II livello; 4. infine la Corte distrettuale ha ritenuto provato, sulla base della documentazione formata dalla stessa Azienda, l'attribuzione al Cimino della direzione di una struttura complessa di natura dipartimentale ([OSCURATO:PERSONA] di Medicina di Laboratorio) e, pertanto, ha escluso che l'appellante fosse stato destinatario, come sostenuto dall'Azienda, solo di un incarico di natura professionale; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali hanno opposte difese con Ric. 2020 n. 19897 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] e l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'Azienda ricorrente denuncia «error in iudicando.... Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/79. Contrasto con i precedenti giurisprudenziali. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità» e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di essersi posta in contrasto con altre decisioni della stessa Corte che avevano ritenuto la certificazione rilasciata dall'Azienda non sufficiente per dimostrare la natura dell'incarico espletato; 2. la medesima rubrica è anteposta alla seconda censura con la quale, richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 9276/2016 nonché la disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 27 del CCNL 2000 per la dirigenza medica del [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che l'indennità di perequazione va commisurata al trattamento retributivo spettante al personale ospedaliero di pari mansioni, funzioni ed anzianità e, pertanto, l'onere gravante sull'originario ricorrente non poteva essere assolto solo attraverso la produzione documentale; 3. infine con il terzo motivo, che reca la medesima intitolazione degli altri due motivi, l'Azienda nella sostanza deduce la violazione del d.lgs. n. 517/1999 e rileva che solo con la delibera n. 453 del 30 ottobre 2013 sono state completate le operazioni amministrative finalizzate all'individuazione delle diverse strutture, con la conseguenza che le differenze pretese dal Cimino potevano essere, al più, rivendicate a decorrere dal 10 gennaio 2014; 4. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili nella parte in cui denunciano il vizio motivazionale e pretendono di desumere la dedotta contraddittorietà della motivazione dal confronto con precedenti giurisprudenziali della stessa Corte; Ric. 2020 n. 19897 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- 4.1. è consolidato l'orientamento inaugurato da Cass. S.U. n. 8053/2014 secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il vizio motivazionale rileva solo qualora l'anomalia si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (da denunciare ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione alla violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.) ed attenga all'esistenza della motivazione in sé, risulti dal testo della sentenza impugnata e prescinda dal confronto con le risultanze processuali, evenienze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in quanto il giudice d'appello ha dato ampio conto delle ragioni per le quali il gravame doveva essere disatteso; 5. il ricorso è, poi, infondato quanto alla ritenuta violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 e del d.lgs. n. 517/1999; 5.1. le recenti pronunce di questa Corte nn. 12952 e 12954 del 2022, all'esito della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in continuità con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento al personale universitario non docente, hanno affermato che: a) l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, che ha disciplinato la materia prevedendo che l'indennità di perequazione debba consistere in a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, lì dove prevede che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1», attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» ha inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità; b) l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che disciplina l'indennità di perequazione spettante ai docenti universitari ed ai ricercatori impegnati nell'attività assistenziale, al comma 4 stabilisce che «il professore ordinario Ric. 2020 n. 19897 sez. ML - ud. 26-05-2022 -4- e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale; il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale» e prevede, quindi, corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica); c) questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999); d) l'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996; successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico; ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse; ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto; e) le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, hanno riconosciuto carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la Ric. 2020 n. 19897 sez. ML - ud. 26-05-2022 -5- parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012); f) sulla base del medesimo principio il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello (art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta; g) l'ammontare dell'assegno perequativo deve essere quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del [OSCURATO:PERSONA] a parità di incarico e di anzianità; 6. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, il ricorso deve essere rigettato perché la Corte territoriale, seppure sulla base di un diverso iter argomentativo e di una ricostruzione non completa del quadro normativo, correttamente ha ritenuto fondata la domanda rilevando che al Cimino, professore ordinario equiparato al primario e, quindi, al dirigente di secondo livello ( pag. 10 della motivazione) erano state attribuite le funzioni di Direttore di Dipartimento, certificate dall'attestato rilasciato dall'Azienda il 22.4. 2008; 7. il ricorso, nella parte in cui contesta la valutazione espressa sulla natura dell'incarico conferito, è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finisce per censurare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e sollecita un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 8. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Cimino, liquidate come da dispositivo; 8.1. vanno, invece, compensate le spese quanto al rapporto processuale con l'Università degli Studi di Napoli perché il ricorso è stato alla stessa notificato al solo fine di ricostituire il contraddittorio processuale e nessuna censura è stata proposta avverso il capo della decisione che ha ritenuto la formazione del giudicato interno sulla statuizione della sentenza di primo grado che aveva escluso la legittimazione dell'ente; Ric. 2020 n. 19897 sez. ML - ud. 26-05-2022 -6- 9. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l'esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge. Compensa le spese con l'Università. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterior