CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello c:he, specie in ordine alla determinazione della pena e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato la presenza dei precedenti penali a carico del ricorrente e la particolare gravità del fatto che ha necessitato di una gran mole di indagini affinché si accertasse che il ricorrente aveva inteso favorire i soggetti che tentavano di compiere il furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04