CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 13599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27574-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] E COMMITTENZA (già ARIT – [OSCURATO:PERSONA] L’INFORMATICA E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 596/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata in data 08/06/2017 R.G. n. 649/2016; Oggetto: Stabilizzazione lavoro precario - risarcimento del danno ritardata assunzione -Rinuncia R.G.N. 27574/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 597/2017 la Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inteso all’accertamento del proprio diritto all’assunzione presso laARIT - Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale di Specialista informatico, cat. D, posizione economica D1, quale vincitore del concorso bandito con delib. n. 608 del 29 ottobre 2008 in attuazione del piano straordinario di stabilizzazione di cui all’art. 3, commi 90 e 95, della legge finanziaria n. 244/2007; 2. a sostegno del ricorso il Goderecci aveva posto la giurisprudenza di cui a Cass., Sez. Un., n. 16728/2012 secondo cui l’espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all’assunzione secondo le modalità fissate dal bando di concorso; 3. la Corte territoriale rilevava che al momento dell’adozione della delibera n. 608 del 29.10.08 di indizione della selezione di interesse dell’appellante (che faceva seguito alla delibera n. 596 del 27.10.2008 avente ad oggetto l’assunzione di personale in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di GR n. 38 del 21.1.2008) sussisteva la copertura finanziaria per l’assunzione dei vincitori di concorso; tale copertura era però venuta meno successivamente all’approvazione della graduatoria per effetto di restrizioni sugli stanziamenti regionali; riteneva che ciò fosse ostativo alla pretesa del ricorrente e che non potesse valere alla configurabilità di un diritto all’assunzione non tanto la ritenuta (dal primo giudice) irretroattività della previsione dell’art. 26 della L.R. Abruzzo n. 6 del 2009 che (nel testo risultante a seguito della modifiche di cui alla L.R. Abruzzo n. 1 del 2010) prevedeva, ai commi 5 tere 6 il divieto di assunzione di personale a seguito di pubblici concorsi indetti e definiti in carenza della verifica delle compatibilità finanziarie dei piani triennali del fabbisogno di personale e la nullità (nella formulazione originaria la sospensione) delle procedure concorsuali in atto o già definite e non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 5, 5bis e 5ter, ma proprio il valore precettivo di detta disposizione normativa; aggiungeva che il diritto dell’appellante alla stipulazione del contratto doveva essere anche negato ai sensi delle previsioni di cui all’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 che, sostituendo il testo dell’art. 76 del d.l. n. 112/1978 aveva reso più stringenti i limiti alle assunzioni di personale; R.G.N. 27574/2017 Pag.richiamava l’orientamento di questa Corte di legittimità reso in relazione al blocco delle assunzioni di cui all’art. 19, comma 1, l. n. 448 del 2001; quanto, poi, alla richiesta di risarcimento del danno per ritardata assunzione, riteneva che l’appellante nonavesse svolto alcuna argomentazione volta a confutare la pronuncia di prime cure che aveva respinto tale domanda (per non essere applicabile alla fattispecie dedotta in causa l’invocato art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001); 4. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi; 5. l’[OSCURATO:PERSONA] –Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT) ha resistito con controricorso; 6. entrambe le parti hanno depositato memorie; 7. in prossimità dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso (per essere stato sottoscritto accordo transattivo) seguito da accettazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Consideratoche: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (exart. 391, comma 4, cod. proc. civ.); 2. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del