CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2021
Cassazione n. 05384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 21/052021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova del 19/3/2014 ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza e lesioni aggravate, previo giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso Doro tramite il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto, sebbene il ricorrente avesse nominato come unico difensore per il giudizio di appello l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la citazione era stata notificata al precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 difensore del ricorrente ha inviato una memoria, contenente le conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto al giudizio di appello ha partecipato, formulando istanza di trattazione orale, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato con revoca di ogni precedente difensore e che nulla ha eccepito in ordine alla mancata notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò discende che si era semmai prodotta una nullità a regime intermedio, derivante dalla mancata notifica al precedente difensore, ma la revoca di ogni precedente nomina vale a rendere il vizio privo di rilievo, fermo restando che il nuovo difensore, pur avendo partecipato al giudizio di appello, non ha immediatamente eccepito la nullità, come sarebbe stato suo onere, essendo preclusa, in mancanza, la possibilità di far valere quel vizio nel grado successivo (si rinvia in generale a Sez. U. n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187 e più specificamente a Sez. 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620). 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]