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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24967/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato altresì che le contestazioni proposte con il ricorso sono anche generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 9an ra [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA ' [OSCURATO:PERSONA] ( i E3 10,*26 Funzione446' Iziario rifatta De SantAs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato altresì che le contestazioni proposte con il ricorso sono anche generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 9an ra [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA ' [OSCURATO:PERSONA] ( i E3 10,*26 Funzione446' Iziario rifatta De SantAs
Sentenza Cassazione n. 24967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris