CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b. [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 novembre 2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, e 217, comma 1, n. 4 L.F., lo ha asolto dal reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 L.F., ha riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in bancarotta preferenziale e, esclusa l'aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflittagli (fatto commesso in Torino il 18 ottobre 2017); - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenza dell'elemehto psicologico della fattispecie contestata, è manifestamente infondato, posto che, pur vero che «In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, coni l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale> (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv. 257963), è tuttavia evidente che nella sentenza impugnata, ancorché il dolo della bancarotta preferenziale sia stato erroneamente qualificato come dolo generico, si è centrata tuttavia la sostanZa del dolo specifico, avendo il giudice censurato espressamente affermato che l'amministratore imputato, dipendente della società fallita, ripagandosi dei suoi crediti da lavoro a ridosso del fallimento, ha avvantaggiato sé stesso a scapito degli altri creditori sociali (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata); consapevolezza dell'esistenza di altri creditori sociali certamente avuta dal ricorrente, che ha riconosciuto, nel motivo di ricorso (cfr. pag. 3, secondo capoverso), di avere provveduto, nel suo pur breve periodo di amministrazione della società, <<alla ricostruzione della contabilità societaria»; di modo che il pur rilevato errore di diritto non ha inciso sulla correttezza della motivazione rassegnata dal giudice censurato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.0d0,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il consigliere estensore I