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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 39771/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione impartitole con la sentenza del 9 maggio 2008 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2017, relativa al delitto di violazione di sigilli e a contravvenzioni urbanistiche (conseguenti all'abusiva realizzazione di una piattaforma e di 5 pilastri in cemento armato per una superficie di circa 100,00 metri quadri, di cui con la sentenza di condanna è stata disposta la demolizione).

Il Tribunale, nel disattendere la richiesta della condannata, ha sottolineato che il permesso di costruire in sanatoria allegato all'istanza e posto a fondamento della richiesta di revoca riguarda lievi difformità di un garage a piano interrato, cioè un abuso diverso rispetto a quello di cui all'ordine di demolizione oggetto della richiesta, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna del 9 maggio 2008 del Tribunale di Catania.

2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. In primo luogo, ha denunciato l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale, a causa della mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della radicale modificazione delle opere oggetto della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione, oltre che del rilascio a favore della ricorrente della concessione edilizia in sanatoria di tutto il manufatto dalla stessa realizzato in assenza di titolo urbanistico, compresi la piattaforma e i pilastri oggetto dell'ordine di demolizione.

La concessione in sanatoria menzionata nell'ordinanza impugnata, relativa alle lievi difformità edilizie di un garage al piano interrato (di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 46 del 28 ottobre 2010), era successiva e ulteriore rispetto alla concessione in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007 che aveva riguardato tutto il manufatto abusivo, compresi la piattaforma e i pilastri oggetto dell'iniziale contestazione, e non era stata adeguatamente considerata dal giudice dell'esecuzione, benché allegata alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione.

Tale mancata considerazione determinerebbe l'errata applicazione degli artt. 31 e 44 del d.P.R. 380/2001, con la conseguente necessità di annullare l'ordinanza impugnata.

2.2. In secondo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., a causa della omessa considerazione della pendenza di altro incidente di esecuzione relativo alla medesima sentenza, promosso dal 2 2/, pubblico ministero e in relazione al quale era stata fissata udienza al 13 luglio 2022.

Ha esposto che successivamente alla comunicazione della fissazione dell'udienza per la trattazione della propria richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, rubricata al n. 860/2020, prevista per il 27 aprile 2022, le era stato comunicato l'avviso di fissazione di altra udienza, per il 13 luglio 2022, relativa a incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero, rubricato al n. 220/2021, relativa allo stesso punto della medesima sentenza.

L'avviso di fissazione di tale seconda udienza riportava i numeri di entrambi i procedimenti di esecuzione, in guisa tale da ingenerare nel difensore il convincimento che i due procedimenti fossero stati riuniti o fissati entrambi al 13 luglio 2022, cosicché il difensore della ricorrente non era comparso all'udienza del 27 aprile 2022, all'esito della quale era stato pronunciato il provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che nella sentenza di condanna vi è un generico riferimento alla prosecuzione dei lavori e manca una specifica descrizione delle opere in questione, cosicché la decisione impugnata risulta conforme all'orientamento della giurisprudenza per cui, qualora non sia diversamente stabilito, incombe su colui che intende avvalersi di una facoltà o godere di un beneficio che siano previsti dalla legge, fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non potendosi, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, stabilire a carico del giudice competente a decidere su di essa l'obbligo di acquisirla di ufficio (si richiama la sentenza n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282692).

4. Con memoria del 26 settembre 2022 la ricorrente ha ribadito quanto esposto nel ricorso, aggiungendo che il procedimento di esecuzione instaurato dal pubblico ministero innanzi al medesimo Tribunale di Catania risultava ancora pendente, come da attestazione di cancelleria allegata alla memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo, da esaminare, in ordine logico, preliminarmente, riguardando un vizio del procedimento, è manifestamente infondato.

Pur prescindendo dal rilievo, invero assorbente, della genericità della censura, posto che dai rilievi in ordine alla fissazione di una udienza successiva relativamente al medesimo oggetto, e cioè la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna del 9 maggio 2008 del Tribunale di Catania, sia pure ad istanza del pubblico ministero, la ricorrente non ha fatto discendere specifiche conseguenze in ordine alla lesione del diritto all'intervento del condannato o alla sua assistenza in udienza (in relazione al procedimento dalla stessa promosso e trattato all'udienza del 27 aprile 2022), con la conseguente genericità della censura, va comunque osservato che dalla copia dell'avviso d'udienza allegata al ricorso risulta che l'udienza del 13 luglio 2022 era stata fissata in relazione al procedimento di esecuzione n. 220/2021 (essendo stato chiaramente cancellato, interlineandolo e riquandrandolo, il riferimento al procedimento n. 860/2020 promosso dalla ricorrente e nel quale venne pronunciato il provvedimento impugnato), senza alcun riferimento alla riunione del procedimento n. 860/2020 introdotto dalla ricorrente o alla revoca della fissazione dell'udienza del 27 aprile 2022, fissata in tale procedimento, cosicché da tale avviso nessun dubbio poteva ingenerarsi in ordine alla effettiva celebrazione di detta udienza, alla quale deve dunque ritenersi che il difensore della ricorrente abbia liberamente scelto di non comparire, con la conseguente insussistenza di qualsiasi violazione del diritto di intervento o di assistenza della condannata o di pregiudizio per le sue prerogative difensive.

3. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata considerazione del permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007, che, secondo la prospettazione della ricorrente, riguarderebbe l'intero manufatto abusivo dalla stessa realizzato, nel quale sarebbe compresa anche la piattaforma di 100,00 metri quadri con cinque pilastri in cemento oggetto dell'ordine di demolizione di cui è stata richiesta la revoca, è inammissibile a causa della sua genericità.

Nella sentenza di condanna con la quale è stato impartito l'ordine di demolizione si fa esclusivamente riferimento alla demolizione di detta piattaforma e dei pilastri in cemento armato sulla stessa insistenti, cosicché sarebbe stato onere della ricorrente, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, tenendo conto che nella imputazione si dà atto che la realizzazione delle opere abusive era ancora in corso, allegare e dimostrare che il permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007 riguarda anche dette opere, circostanza che non risulta da tale atto, che neppure era stato allegato a corredo della richiesta di revoca; nell'ordinanza impugnata si dà atto solamente della produzione del permesso di costruire in sanatoria n. 46 del 28 ottobre 2010, relativo a lievi difformità di un garage al piano interrato, cioè a opere diverse da quella da demolire, opere che non vi sono elementi per ritenere comprese nel suddetto permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 2007 (circostanza, invero, già esclusa nella sentenza di condanna, con la quale è stata addebitata alla ricorrente anche la violazione dei sigilli apposti alle opere abusive e nella quale si dà atto della prosecuzione dei lavori successivamente al rilascio della concessione in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007, giudicata dunque irrilevante rispetto all'abuso contestato e di cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile).

4. Va, comunque, ricordato il principio, affermato, proprio riguardo a reati edilizi, che non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione e alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413, che ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo; nello stesso senso già Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276, nonché, successivamente, Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793).

Nel caso in esame, però, la ricorrente ha allegato a corredo della propria richiesta di revoca solamente il suddetto permesso di costruire in sanatoria n. 46 del 28 ottobre 2010 (relativo a lievi difformità di un garage al piano interrato) e null'altro che potesse essere messo in relazione con le opere da demolire, con la conseguente infondatezza della sua istanza, rigettata dal giudice dell'esecuzione; anche con il ricorso per cassazione, con il quale, peraltro, sono state prospettate a questa Corte questioni di fatto non consentite circa l'individuazione delle opere che sarebbero state sanate, la ricorrente si è limitata ad allegare, per la prima volta in questa sede, l'esistenza di un provvedimento di sanatoria, senza altro allegare circa l'estensione di tale provvedimento alle opere da demolire (la cui rilevanza è stata comunque esclusa nella sentenza di condanna).

Ne consegue, sulla base degli elementi allegati dalla stessa ricorrente a corredo della richiesta di revoca e del ricorso per cassazione, la genericità della sua istanza di revoca e delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso per cassazione, non essendovi allo stato elementi per ritenere che le sanatorie ottenute dalla ricorrente medesima non siano state adeguatamente valutate dal giudice dell'esecuzione e che esse riguardino anche le opere da demolire.

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del primo motivo e della genericità, oltre che del contenuto non consentito in questa sede, del secondo.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione impartitole con la sentenza del 9 maggio 2008 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2017, relativa al delitto di violazione di sigilli e a contravvenzioni urbanistiche (conseguenti all'abusiva realizzazione di una piattaforma e di 5 pilastri in cemento armato per una superficie di circa 100,00 metri quadri, di cui con la sentenza di condanna è stata disposta la demolizione). Il Tribunale, nel disattendere la richiesta della condannata, ha sottolineato che il permesso di costruire in sanatoria allegato all'istanza e posto a fondamento della richiesta di revoca riguarda lievi difformità di un garage a piano interrato, cioè un abuso diverso rispetto a quello di cui all'ordine di demolizione oggetto della richiesta, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna del 9 maggio 2008 del Tribunale di Catania. 2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale, a causa della mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della radicale modificazione delle opere oggetto della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione, oltre che del rilascio a favore della ricorrente della concessione edilizia in sanatoria di tutto il manufatto dalla stessa realizzato in assenza di titolo urbanistico, compresi la piattaforma e i pilastri oggetto dell'ordine di demolizione. La concessione in sanatoria menzionata nell'ordinanza impugnata, relativa alle lievi difformità edilizie di un garage al piano interrato (di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 46 del 28 ottobre 2010), era successiva e ulteriore rispetto alla concessione in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007 che aveva riguardato tutto il manufatto abusivo, compresi la piattaforma e i pilastri oggetto dell'iniziale contestazione, e non era stata adeguatamente considerata dal giudice dell'esecuzione, benché allegata alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Tale mancata considerazione determinerebbe l'errata applicazione degli artt. 31 e 44 del d.P.R. 380/2001, con la conseguente necessità di annullare l'ordinanza impugnata. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione in relazione all'art. 179 cod. proc. pen., a causa della omessa considerazione della pendenza di altro incidente di esecuzione relativo alla medesima sentenza, promosso dal 2 2/, pubblico ministero e in relazione al quale era stata fissata udienza al 13 luglio 2022. Ha esposto che successivamente alla comunicazione della fissazione dell'udienza per la trattazione della propria richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, rubricata al n. 860/2020, prevista per il 27 aprile 2022, le era stato comunicato l'avviso di fissazione di altra udienza, per il 13 luglio 2022, relativa a incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero, rubricato al n. 220/2021, relativa allo stesso punto della medesima sentenza. L'avviso di fissazione di tale seconda udienza riportava i numeri di entrambi i procedimenti di esecuzione, in guisa tale da ingenerare nel difensore il convincimento che i due procedimenti fossero stati riuniti o fissati entrambi al 13 luglio 2022, cosicché il difensore della ricorrente non era comparso all'udienza del 27 aprile 2022, all'esito della quale era stato pronunciato il provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che nella sentenza di condanna vi è un generico riferimento alla prosecuzione dei lavori e manca una specifica descrizione delle opere in questione, cosicché la decisione impugnata risulta conforme all'orientamento della giurisprudenza per cui, qualora non sia diversamente stabilito, incombe su colui che intende avvalersi di una facoltà o godere di un beneficio che siano previsti dalla legge, fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non potendosi, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, stabilire a carico del giudice competente a decidere su di essa l'obbligo di acquisirla di ufficio (si richiama la sentenza n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282692). 4. Con memoria del 26 settembre 2022 la ricorrente ha ribadito quanto esposto nel ricorso, aggiungendo che il procedimento di esecuzione instaurato dal pubblico ministero innanzi al medesimo Tribunale di Catania risultava ancora pendente, come da attestazione di cancelleria allegata alla memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il secondo motivo, da esaminare, in ordine logico, preliminarmente, riguardando un vizio del procedimento, è manifestamente infondato. Pur prescindendo dal rilievo, invero assorbente, della genericità della censura, posto che dai rilievi in ordine alla fissazione di una udienza successiva relativamente al medesimo oggetto, e cioè la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna del 9 maggio 2008 del Tribunale di Catania, sia pure ad istanza del pubblico ministero, la ricorrente non ha fatto discendere specifiche conseguenze in ordine alla lesione del diritto all'intervento del condannato o alla sua assistenza in udienza (in relazione al procedimento dalla stessa promosso e trattato all'udienza del 27 aprile 2022), con la conseguente genericità della censura, va comunque osservato che dalla copia dell'avviso d'udienza allegata al ricorso risulta che l'udienza del 13 luglio 2022 era stata fissata in relazione al procedimento di esecuzione n. 220/2021 (essendo stato chiaramente cancellato, interlineandolo e riquandrandolo, il riferimento al procedimento n. 860/2020 promosso dalla ricorrente e nel quale venne pronunciato il provvedimento impugnato), senza alcun riferimento alla riunione del procedimento n. 860/2020 introdotto dalla ricorrente o alla revoca della fissazione dell'udienza del 27 aprile 2022, fissata in tale procedimento, cosicché da tale avviso nessun dubbio poteva ingenerarsi in ordine alla effettiva celebrazione di detta udienza, alla quale deve dunque ritenersi che il difensore della ricorrente abbia liberamente scelto di non comparire, con la conseguente insussistenza di qualsiasi violazione del diritto di intervento o di assistenza della condannata o di pregiudizio per le sue prerogative difensive. 3. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata considerazione del permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007, che, secondo la prospettazione della ricorrente, riguarderebbe l'intero manufatto abusivo dalla stessa realizzato, nel quale sarebbe compresa anche la piattaforma di 100,00 metri quadri con cinque pilastri in cemento oggetto dell'ordine di demolizione di cui è stata richiesta la revoca, è inammissibile a causa della sua genericità. Nella sentenza di condanna con la quale è stato impartito l'ordine di demolizione si fa esclusivamente riferimento alla demolizione di detta piattaforma e dei pilastri in cemento armato sulla stessa insistenti, cosicché sarebbe stato onere della ricorrente, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, tenendo conto che nella imputazione si dà atto che la realizzazione delle opere abusive era ancora in corso, allegare e dimostrare che il permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007 riguarda anche dette opere, circostanza che non risulta da tale atto, che neppure era stato allegato a corredo della richiesta di revoca; nell'ordinanza impugnata si dà atto solamente della produzione del permesso di costruire in sanatoria n. 46 del 28 ottobre 2010, relativo a lievi difformità di un garage al piano interrato, cioè a opere diverse da quella da demolire, opere che non vi sono elementi per ritenere comprese nel suddetto permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 2007 (circostanza, invero, già esclusa nella sentenza di condanna, con la quale è stata addebitata alla ricorrente anche la violazione dei sigilli apposti alle opere abusive e nella quale si dà atto della prosecuzione dei lavori successivamente al rilascio della concessione in sanatoria n. 13 del 8 marzo 2007, giudicata dunque irrilevante rispetto all'abuso contestato e di cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile). 4. Va, comunque, ricordato il principio, affermato, proprio riguardo a reati edilizi, che non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione e alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413, che ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo; nello stesso senso già Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276, nonché, successivamente, Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793). Nel caso in esame, però, la ricorrente ha allegato a corredo della propria richiesta di revoca solamente il suddetto permesso di costruire in sanatoria n. 46 del 28 ottobre 2010 (relativo a lievi difformità di un garage al piano interrato) e null'altro che potesse essere messo in relazione con le opere da demolire, con la conseguente infondatezza della sua istanza, rigettata dal giudice dell'esecuzione; anche con il ricorso per cassazione, con il quale, peraltro, sono state prospettate a questa Corte questioni di fatto non consentite circa l'individuazione delle opere che sarebbero state sanate, la ricorrente si è limitata ad allegare, per la prima volta in questa sede, l'esistenza di un provvedimento di sanatoria, senza altro allegare circa l'estensione di tale provvedimento alle opere da demolire (la cui rilevanza è stata comunque esclusa nella sentenza di condanna). Ne consegue, sulla base degli elementi allegati dalla stessa ricorrente a corredo della richiesta di revoca e del ricorso per cassazione, la genericità della sua istanza di revoca e delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso per cassazione, non essendovi allo stato elementi per ritenere che le sanatorie ottenute dalla ricorrente medesima non siano state adeguatamente valutate dal giudice dell'esecuzione e che esse riguardino anche le opere da demolire. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del primo motivo e della genericità, oltre che del contenuto non consentito in questa sede, del secondo.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l
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