CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9603 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio separato da intendersi materialmente congiunto al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 5118/06/2019, depositata in data 30 agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quello incidentale dell'Ufficio avverso la sentenza n. 973/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa di rigetto del ricorso del contribuente avverso diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria al rimborso richiesto, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate, per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990. -la CTR, nel ritenere illegittimo il diniego di rimborso, ha affermato che lo ius superveniens di cui all'art. 16-octies della I. n. 123 del 2017 non incideva sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 operando i limiti delle risorse stanziate sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate in fase esecutiva e/o di ottemperanza; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per avere la CTR ritenuto non applicabile alla fattispecie in oggetto la normativa sopravvenuta in corso di causa di cui all'art. 16octies che aveva operato una riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne avessero diritto e, addirittura, escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato; -il motivo è infondato; - al riguardo pare opportuno ricordare che questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA; Cass., sez. 6-5, n.4570 del 2020), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte. Ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso IRPEF spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016); P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.400,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. -Così deciso in Roma il 12 aprile 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].;7:ATAT0 W4 CANCE!...LERIA 2 3 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA] oggi, _ _ ----------- r P y