CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z JUANA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3uana [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., per aver posto in essere atti idonei ad impossessarsi di prodotti alimentari occultandoli e mettendoli nella sua borsa tentando di sottrarli al legale rappresentante della società dell'esercizio commerciale. La ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità. Con il secondo e terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. In ordine alla prima doglianza si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'imputata sulla base delle risultanze istruttorie. In particolare, ha evidenziato come dalle dichiarazioni del teste principale, riscontrate dallo scontrino riepilogativo della merce e dal verbale di restituzione, fosse possibile individuare con precisione i beni sottratti e il relativo valore economico. Il teste ha, infatti, riferito di aver richiesto l'emissione di uno scontrino non fiscale al solo fine di quantificare la merce rinvenuta nella borsa dell'imputata, successivamente restituita al centro commerciale mediante apposito verbale. Ha, inoltre, confermato che i beni recuperati erano privi di scontrino fiscale e non erano stati regolarmente pagati. Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto inequivocabilmente dimostrata la responsabilità penale dell'imputata. In ordine al secondo e terzo motivo si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità invocata, evidenziando come l'abitualità delle condotte, desumibile dalla commissione di ulteriori fatti della stessa indole, sia antecedenti sia successivi a quelli oggetto del presente procedimento, nonché il particolare grado di organizzazione con cui i reati sono stati commessi, ostino al riconoscimento del beneficio richiesto. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M