CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00641/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di FERMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del P residente pro tempore, elettivamente domiciliatain Fermo, alla via Campiglione, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura per notar Atlante del 12.11.2024, elettivamente domiciliatain Ancona, alla via Marsala, n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.9.2025. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 301/2024 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del sostituto P rocuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, “dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, e per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso; Fatti di causa 1.Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] , proprietario per acquisto mortis causadei terren i in C.T. del Comune di Montegranaro al foglio 5, particelle n. 384, n. 385, n. 386 e n. 183, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Fermo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che con atto di compravendita del 5. 6.200 6 aveva alienato un vasto appezzamento di terreno alla Immobilia re [OSCURATO:SOCIETA] , che a sua volta , il 6.4.2007,aveva venduto una porzione del medesimo terreno alla [OSCURATO:SOCIETA] e, il 6.7.2007, aveva siglato con la stessa Medioleasingun contratto di leasing immobiliare della medesima porzione (cfr. ricorso, pag. 9). Indi esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale utilizzatrice in forza del contratto di leasing), a decorrere dal giugno2009, nel corso dei lavori di realizzazione di un complesso turistico, aveva occupato illegittimamente e sine titulo le suindicate particelle , ovvero le aree , rimaste in proprietà dell’odierno ricorrente siccome escluse dall’atto di compravendita del 5.6.2006, particelle posta alconfine con la strada provinciale “Veregrense” (cfr. ricorso, pag. 2). LoredanoRanier Luciani e sponeva , altresì , che in data 11.2.2010 la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo aveva disposto l’apertura di un tratto rettilineo -in variante - lungo la strada provinciale “Veregrense” e che il12.2.2010, ai fini della realizzazione del tratto rettilineo,la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto in provvisorio possesso alla [OSCURATO:PERSONA] di Fermo puretalune piccole porzioni del terreno - delle particelle n. 384 e n. 386 - di proprietà d ell’attore , già oggetto di spoglio da parte della società acquirente (cfr. ricorso, pagg. 3 e 14). Chiedeva, dun qu e , accertarsi e dichiararsi di sua proprietà le porzioni anzidettee condannarsi le parti convenute a rilasciargliele e a risarcirgli i danni sofferti. 2.Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale -nel prosieguo – subentrava la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] e ccepiva no il difetto di giurisdizionedel giudice ordinario. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] le seguenti circostanze: -con atto n. 316 del 19.11.1976 il Consiglio provinciale aveva approvat o i lavori di miglioramento della strada provinciale “Veregrense”; -con delibera n. 1569 del 20.5.1977 la Giunta regionale aveva dichiarato i lavori di pubblica utilità; -con decreto n. 9134 del 22.11.1977 il Presidente della Giunta regionale avevaautorizzato l’accesso; -i fondi occupati - e oggetto dei lavori eseguiti in epoca immediatamente successiva -ricomprendevano anche porzione de l terreno in catasto al foglio n. 5, particella n. 20,di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; -il frazionamento della particella n. 20 aveva generato le particelle n. 182 e n. 183 e dal successivo frazionamento della particella n. 182 erano scaturite le particelle n. 384, n. 385 e n. 386; - le particelle oggetto dell’avversa pretesa er ano state usucapite, pur in assenza di esproprio, dalla [OSCURATO:PERSONA] ed erano entrate a far parte del relativo patrimonio indisponibile(cfr. ricorso, pag. 3). 3. Espletat a la c.t.u., con sentenza n. 93/2021 il tribunale accoglieva la domanda dell’attore. 4.Proponevano separati appelli la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Veniva reiterata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Resisteva, controciascun appllo, [OSCURATO:PERSONA] . 5.Riuniti i gravami, la Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 301/2024 in riforma della pronuncia di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizionedel giudice ordinario. Evidenziava la Corte di Ancona che era stato “appurato che nel caso di specie i lavori eseguiti [erano] stati dichiarati di pubblica utilità in forza della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1569 del 1977 e che il decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n. 9134 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [aveva]autorizzato l’accesso ai fondi” (così sentenza d’appello, pag. 18). Evidenziava inoltre che tali atti avevano preceduto “la realizzazione della strada provinciale, nel tratto in oggetto, secondo l’iniziale tracciato”, sicché doveva disconoscersi quanto assunto dall’appellato, ovvero che la P.A. non avesse “appreso gli immobili a seguito di una procedura espropriativa , risultando, al contrario, adottata sia la dichiarazione di PU che la presa di possesso dei fondi con riferimento alla intera estensione della part. 20 che [aveva] poi generato, a seguito di frazionamento, le partt. di cui alla domanda attrice (…)” (così sentenza d’appello, pag. 18). Evidenziava quindi che la P.A. aveva agito nell’esercizio di pubblici poteri, sicché la giurisdizione era devoluta al giudice amministrativo, “ricomprendendo la domanda la richiesta di rilascio dei beni sui quali è stata nel frattempo realizzata l’opera pubblica” (così sentenza d’appello, pag. 18). Evidenziava da ultimo, la corte distrettuale,che non avevano alcun rilievo né la sentenza n. 538/2022, con cui il T.A.R. delle Marche, su ricorso del Luciani, aveva annullato la“ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] di Fermo di apertura al traffico del tratto di strada in questione e del verbale di presa di possesso da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA]”,né la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo aveva sollevato eccezione riconvenzionale di usucapione (cfr. sentenza d’appello, pag. 18). 6.Contro tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; in base adue motivi ne ha chiesto l ’annullamento con ogni consegu ente statuizione . [OSCURATO:PERSONA] di Fermo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Ha depositato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 7.Il P.M. ha formulato per iscritto l e proprie conclusioni ; ha chiest o rigettarsi il primo motivo di ricorso, “dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, ed accogliersi il secondo motivo di ricorso. 8.Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 360-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 9.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1 cod. proc. civ.,il ricorrente sostiene la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; lamenta, poi, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi. Deduce che i beni per cui è controversia non sono stati occupati in forza di provvedimenti amministrativi di P.U. ma con atti abusivi e privi di titolo, ai quali ha fatto seguito, per piccole porzioni delle partt. n. 384 e n. 386, la cosiddetta “presa in possesso provvisoria” in favore della [OSCURATO:PERSONA], del tutto estranea ai risalenti decreti di occupazione per P.U. (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce dunque che è erroneo anche riferire al procedimento ablativo intrapreso nell’anno 1976 la cessione provvisoria alla [OSCURATO:PERSONA], da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della Mediolesing e ai fini dell’apertura del tratto di strada rettilineolungo la strada provinciale “Veregrense”, di piccole porzioni del terreno occupato (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce,segnatamente, che dal piano particellare di esproprio allegato dalle controparti si evince che la porzione occupata della originaria particella n. 20è di estensione pari a mq. 140, mentre, in realtà, le porzioni per cui è lite,hanno la diversa estensione di mq. 250(cfr. ricorso, pag. 15) , sicché “non risulta in alcun modo provato che i provvedimenti adottati nel 1977 si riferissero ai fondi oggetto di controversia” (così ricorso, pag. 15). Afferma, ancora, che nella nota datata 18.9.2009 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] le particelle per cui è lite, sonosì ricomprese in quelle interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità del 1977, nondimeno siffatto riscontro si basa “su un generico riferimento al piano particellare di esproprio” (cfr. ricorso, pagg. 15 –16). Deduce ulteriormenteche le porzioni di terreno per cui è controversia , sono state da luipossedute sino allo spoglio avvenuto nel 2009(cfr. ricorso, pag. 16) . Deduce infine che nella specie esplicano valenza il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 788/2018, con la quale il Tribunale di Fermo ha accolto la domandapossessoria da lui proposta con riferimento allo spoglio , perpetrato ai suoi danni, delle porzioni di terrenode quibus, nonché il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 538/2022, con cui il T.A.R. delle Marche ha accolto l’impugnazione che aveva spiegat o sia contro l’ ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] di Fermo di apertura al traffico del tratto della strada provinciale “Veregrense”, sia contro il verbale del 12.2.2010 di presa di possesso da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 16 –17). 10.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perchéla Corte di Ancona l’ha condannato a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] di Fermo le spese del doppio grado, nonostante che detta [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta contumace in primo grado. 11.Osservano queste Sezioni Unite che i l primo motivo di ricorso va accolto perché fondato. 12.Si premetta che la giurisdizione si determina sulla base della domanda: a tal fine rileva non già la prospettazione delle parti bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata; l’applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l’apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è in materia anche giudice del fatto), ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata “secundum eventum litis” (cfr. Cass. sez. un. 1.8.2006, n. 17461 (R.V. 591320-01)). Dunque, in ordine alle questioni digiurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto , tenendo conto, peraltro, che le risultanzefattuali vanno apprezzate, ai sensi dell’art. 386 c od. p roc . c iv ., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla “causa petendi” e al “ petitum ” sostanziale della stessa, mentre non rileva la successiva attività istruttoria diretta a verificare il fondamento degli elementi dedotti e allegati(cfr. Cass. sez. un. 9.1.2020, n. 156 (Rv. 656657 –01)). 12.1.Con precipuo riferimento alla materia in questa sede controversa è opportuno, in premessa, dar conto pur e de l rilievo che i n tem a diespropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della P.A. o della sua concessionaria, sussiste lagiurisdizione del G.A., ex art. 133, 1° co., lett. g), dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, esclusivamente quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale, mentre sussiste lagiurisdizione del G.O. per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 5.6.2018, n. 14434. Cfr. altresì Cass. sez. un. 16.4.2018, n. 9334, secondo cui, in tema di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione di un bene, sussiste lagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1° co . , lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l’individuazione e la configurazione dell’opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale). 13. [OSCURATO:PERSONA]. sez. un. n. 14434/2018 afferma che “ la giurisdizione del G.O. sussiste per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa”. Calando detti principi nel caso in esame, valgano le considerazioni che seguono. È pur vero che l ’originaria dichiarazione di P.U. (di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1569 del 20.5.1977)aveva riguardato la particella n. 20 (della originaria superficie di ettari 2.79.90) , dal cui frazionamento so no scaturite, dapprima, le particelle n. 182 e n. 183 e, poi, dal frazionamento della particella n. 182, le particelle n. 384, n. 385 e n. 386, particelle, quest’ultime, unitamente alla particella n. 183, interessate sia dall’occupazione ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] sia dalla cessione “in provvisorio possesso” intercorsa in data 12.2.2010 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Fermo.Secondo la Corte territoriale ciò integra un riscontro della surriferita circostanzae cioè che il terreno oggetto della procedura ablativa promossa nel 1976 si identificava con porzionedi mq. 140 della particella n. 20 del foglio 5. Ma, per altro verso,risulta più che congruo il rilievo, valorizzato dal primo giudice, per cui, se le aree oggetto della presente contesa, “fossero state (…) oggetto di precedente provvedimento di occupazione d’urgenza l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto necessità di ottenerneil possesso provvisorio da [OSCURATO:SOCIETA].” (al riguardo, cfr. ricorso, pag. 16. Ben vero, con la sentenza n. 538/2022, il T.A.R. delle Marche analogamente ha osservato che “nessun senso avrebbe il contestato verbale provvisorio in data 12 febbraio 2010 se le aree suddette fossero state già di proprietà pubblica”: al riguardo, cfr. ricorso, pag. 17). Per altro verso ancora,l’assunto del ricorrente di aver posseduto sino allo spoglio avvenuto nel 2009 tutte le porzioni di terreno per cui è lite, èaccreditato in special modo dalla sentenza n. 788/2018, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Fermo ha accolto l’azione possessoriache [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad esperire con ricorso del1°.12.2009. 14. Deve, quindi, concludersi che le porzioni d i terreno oggetto dell’occupazione illegittima ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA] e della cessione di cui al verbale in data 12.2.2010 eranofin dall’origine estranee all’àmbitodella dichiarazione di P.U. del 1977. In questi sensi,quindi, va condivis o quel che sostiene l’odierno ricorrente e cioè che l’azione di rivendica “non ha nulla a che vedere con gli atti amministrativi (…) e in particolare con la procedura di esproprio risalente – senza seguito alcuno -a 34 anni prima” (così ricorso, pag. 14). Parimenti va condiviso il rilievo secondo cui si è al cospetto di “un comportamento di mero fatto, posto in essere in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa) (…)” (così il ricorso, pag. 18). 15.Propriamente, nella specie, valela giurisprudenza di queste S ezioni Unite, secondo cui ovela realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e diespropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione di risarcimento del danno che ne è conseguito,rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 8.7.2019, n. 18272 (Rv. 654586-01); Cass. sez. un. (ord.) 7.12.2016, n. 25044 (Rv. 641778-01)). 16.Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzodi impugnazione. 17.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 301/2024 della Corte d’Appello di Ancona– di cui evidentemente, in sede di statuizione ex art. 382, 1° co., cod. proc. civ., va affermata la giurisdizione – deve essere cassata con rinvio restitutorio alla stessa corte d’appello che, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 18.Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso – assorbito il secondo motivo - cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 301/2024 della Corte d’Appello di Ancona,dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia alla stessa corte d’appello anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni