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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47153/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese come da nota depositata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia ha riformato la sentenza emessa il 16 giugno 2020 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 56-317 cod. pen. e la condanna generica al risarcimento dei danni, revocata la provvisionale disposta dal primo giudice.

L'imputato è stato ritenuto colpevole del tentativo di concussione commesso, abusando della qualità di ispettore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo PT della Guardia di Finanza di Perugia, nel corso di una verifica fiscale a carico della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] spa, per costringere [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di 30 mila euro, poi ridotta a 25 mila •euro, quale compenso per un suo intervento presso persone molto importanti al fine di sistemare il tutto e scongiurare le possibili gravi conseguenze connesse ad un'indagine della DIA di Roma, compenso non corrisposto per la resistenza del [OSCURATO:PERSONA], intimorito e persino minacciato di tenere il silenzio altrimenti gli avrebbe sparato con la pistola.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile e non animata da intento calunnioso, come provato dalla circostanza che non aveva sporto denuncia nonché dalle imprecisioni del narrato, ritenute segno di genuinità; sui riscontri relativi agli incontri narrati dalla vittima, alle telefonate effettuate dall'imputato da cabine pubbliche con carta prepagata, risultata a lui riconducibile; sullo stato di preoccupazione e allarme del [OSCURATO:PERSONA], riferito dai dipendenti e conseguente alla prospettazione delle gravi conseguenze derivanti dall'indagine romana per riciclaggio e traffico di stupefacenti, poi risultata inesistente, ma alla quale egli aveva creduto in ragione dei numerosi clienti stranieri della società; sulla inconciliabilità di tale condizione di prostrazione del [OSCURATO:PERSONA] con l'andamento e l'esito regolare della verifica.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Martucci.

Con unico, articolato motivo deduce la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.

Denuncia l'omessa motivazione in relazione alle specifiche censure formulate nell'atto di appello con le quali si evidenziavano rilevanti contraddizioni e illogicità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto attendibile il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, invece, reso dichiarazioni contraddittorie, mutevoli ed in contrasto con i dati probatori, in particolare, con i tabulati e le celle telefoniche agganciate, che ne escludono la presenza presso il [OSCURATO:PERSONA] in località Bosco, indicato quale luogo degli incontri con il ricorrente.

La Corte di appello ha confermato il giudizio di attendibilità, muovendo dall'assenza di interesse del [OSCURATO:PERSONA] a calunniare il Martucci, ma in tal modo ha affrontato un tema diverso da quello posto dalla difesa e ha omesso la dovuta verifica del narrato della persona offesa sul numero degli incontri (non più due, ma divenuti tre in dibattimento) e sulla datazione degli stessi, collocata in cinque giorni diversi.

Quanto al primo incontro del 7 settembre 2011 la Corte rende una motivazione apparente, in quanto non tiene conto della smentita proveniente dai dati tecnici (la cella agganciata era quella di [OSCURATO:PERSONA]Arno alta e non di Bosco) e della circostanza che i cellulari del [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato non hanno mai agganciato contemporaneamente la stessa cella.

La conferma del secondo incontro si fonda su supposizioni e contrasta con la parola del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di essersi incontrato con il [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2011 alle 19 e di aver appreso che questi aveva incontrato il Martucci quel pomeriggio, e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; quanto al terzo incontro non vi è alcuna risposta all'obiezione circa la natura inedita dell'incontro, mai riferito in precedenza.

Apparente è anche la motivazione relativa alle telefonate del Martucci che avrebbero preceduto gli incontri, delle quali non vi è traccia tecnica, ma un unico riscontro relativo alla telefonata del 15 settembre 2011; per il primo incontro risulta, invece, accertato un contatto con il L.te Strippoli, non con il Martucci.

Illogicamente la Corte ritiene provato il rapporto riservato tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Martucci in base ad una supposizione ovvero l'utilizzo di cabine pubbliche, piuttosto che su dati oggettivi.

Nessuna risposta è data sulle incongruenze segnalate, rilevabili nelle confuse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], e su quanto riferito dai testimoni, con particolare riguardo alla modalità del primo approccio illecito del Martucci il primo giorno della verifica in occasione della verifica del mezzo aziendale, smentito dagli altri verificatori, a differenza di quanto affermato in sentenza.

La Corte non ha affrontato l'altro tema devoluto, relativo alla genesi delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro con il colonnello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] sin dagli anni 90, contrariamente a quanto da questi riferito, e di sapere dei contrasti familiari per la gestione della società in verifica.

Omessa è anche la valutazione delle dichiarazioni del Martucci, riscontrate dai dati tecnici e dichiarativi acquisiti, ma, soprattutto, è omessa la valutazione delle dichiarazioni sul contrasto avvenuto all'inizio della verifica per il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva interferito nell'attività in corso, riferendo delle sue conoscenze con il colonnello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici, in quanto reiterativi di censure già dedotte in appello, disattese con argomentazioni lineari e logiche, nonché per motivi non consentiti, in quanto diretti a fornire una lettura alternativa dei fatti e delle prove, valutate, invece, in modo coerente e corretto dai giudici di merito.

Le censure del ricorrente mirano a screditare la persona offesa, svalutandone le dichiarazioni, analizzate in modo parcellizzato e selettivo, per concentrarsi sulle contraddizioni ravvisate e sulla genesi della rivelazione dell'illecita pretesa del Martucci, adombrando un interesse del [OSCURATO:PERSONA] a calunniare il ricorrente, con il quale avrebbe avuto un contrasto a causa del tentativo di interferire nell'attività di verifica, evocando le sue conoscenze con i vertici della Guardia di Finanza, in particolare, con il colonnello [OSCURATO:PERSONA], che sporse la denuncia da cui presero avvio le indagini.

A differenza di quanto dedotto nel ricorso, proprio tale elemento giustifica l'incipit del ragionamento della Corte di appello, che, nel respingere la tesi difensiva, secondo la quale tale modo di procedere sarebbe "un'astuzia" del [OSCURATO:PERSONA], ne esclude l'intento calunnioso, in quanto un imprenditore di successo come il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse, né economico né ritorsivo, a perseguire il Martucci, imbastendo una falsa ricostruzione dei fatti e una falsa accusa, essa sì integrante una calunnia che avrebbe potuto arrecargli gravi danni.

In realtà, tale impostazione difensiva trova ragione nella versione del ricorrente, secondo la quale il gesto diretto al [OSCURATO:PERSONA], erroneamente interpretato dalla dipendente Sabbioni quale invito a non usare il telefono, era, invece, diretto ad intimare all'imprenditore di non chiamare il colonnello [OSCURATO:PERSONA] per lamentarsi dell'ennesima verifica: prospettazione questa che, oltre a costituire una lettura alternativa del fatto, verificatosi all'inizio della verifica, non ha trovato alcuna conferma né, come rilevato dai giudici di merito, risulta indicato o individuabile l'interesse o il motivo per il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accusare falsamente il Martucci.

Peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato in passato il colonnello [OSCURATO:PERSONA], ma non lo conosceva bene, tant'è che era stato il direttore dello stabilimento della Arrow, Cornioli, a suggerirgli di rivolgersi all'ufficiale per riferirgli della proposta illecita del Martucci e avere un consiglio (v. pag. 18 sentenza di primo grado), sicché la censura difensiva si rivela inconsistente.

Considerato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La verifica della credibilità della • persona offesa è stata condotta con attenzione dai giudici di merito, che ne hanno valutato il narrato alla luce del completo esame di tutte le fonti probatorie acquisite, di natura tecnica e dichiarativa, giudicando attendibile il racconto dell'imprenditore, specie in ragione dell'oggetto limitato della verifica, relativa solo all'Iva intracomunitaria, e dell'esito regolare della stessa, come riferito dall'ufficiale responsabile della verifica.

Come già detto, il ricorrente concentra l'attenzione su circostanze o su particolari, ritenuti non decisivi dai giudici di merito, risolvendosi le censure in una proposta ricostruttiva alternativa, che si chiede a questa Corte di convalidare con operazione preclusa in questa sede, deputata solo alla verifica della completezza della motivazione e della corretta applicazione delle regole probatorie.

Le imprecisioni nel narrato della persona offesa, valorizzate dal ricorrente quale prova del mendacio, sono state, invece, ritenute dai giudici prova dell'opposto, escludendo ancor più la tesi della calunnia, in quanto una macchinazione ben ordita non avrebbe ammesso alcuna falla o incertezza.

Anche le parziali imprecisioni del [OSCURATO:PERSONA] sulle date degli incontri sono state giustificate in ragione del tempo trascorso dai fatti e dei riscontri acquisiti nonché della circostanza, taciuta nel ricorso, dell'accertato minimo utilizzo del cellulare da parte del Martucci.

La circostanza priva di rilievo le obiezioni difensive sulla mancanza di contatti contestuali tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], risultando conseguenza logica del raro utilizzo del cellulare da parte del Martucci il mancato riscontro della sua presenza nei luoghi e negli orari degli incontri indicati dalla persona offesa, come ritenuto in sentenza (pag. 7).

Di contro non è affatto illogico il rilievo attribuito dai giudici di merito alle telefonate ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], provenienti da cabine pubbliche ed effettuate con carta prepagata di accertata riconducibilità al Martucci, che non ha potuto negarne due, ma le ha giustificate con motivazioni risibili - la ricerca di una agendina e di una pen-drive, che poteva aver lasciato presso la società verificata-, consentendo alla Corte di appello di sottolineare l'anomalia del metodo utilizzato per il contatto diretto con l'imprenditore al pari del nome di copertura utilizzato in una occasione, come riferito dalla dipendente Agostinelli, alla quale si era presentato con forte accento campano come "Carlo il pilota" ovvero proprio con il nome che avrebbe utilizzato per qualificarsi al telefono, come preannunciato al [OSCURATO:PERSONA].

Né va trascurato che per le altre telefonate, ugualmente provenienti da cabine pubbliche (per la puntuale ricostruzione v. pag. 11-14 della sentenza di primo grado), la sentenza impugnata dà atto della probabile riferibilità delle stesse al ricorrente in ragione dei luoghi frequentati e delle altre chiamate a soggetti a lui non estranei al fine di rimarcare ulteriormente l'anomalia del metodo e la circostanza che il ricorrente si era limitato ad ammettere solo le due telefonate, che non poteva assolutamente negare (pag. 8).

Nella stessa linea di condotta si iscrive il metodo di contatto con il commercialista del [OSCURATO:PERSONA], contattato da un numero anonimo per convocarlo in azienda, nonostante non fossero state rilevate criticità, o per chiedergli come contattare con urgenza il [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 15 sentenza di primo grado), a riprova del modo anomalo di rapportarsi ai contribuenti sottoposti a verifica e ai loro tecnici.

Peraltro, quanto al primo incontro, da ritenersi avvenuto il 7 settembre 2011 (giorno successivo all'inizio della verifica), i giudici hanno dato atto che l'utenza del [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato una cella servente anche la zona dell'incontro nell'orario indicato dal dichiarante; quanto al secondo incontro, verificatosi il 12 settembre, giorno del funerale di un finanziere, risultavano convergenti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del sottufficiale [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imprenditore aveva raccontato la vicenda, riferendogli di aver incontrato quello stesso giorno il Martucci; un terzo incontro si sarebbe verificato alcuni giorni dopo, poco prima del termine della verifica e nell'occasione il comportamento del Martucci aveva consolidato i dubbi nell'imprenditore, determinatosi a non pagare.

Quanto alla mancanza di verifiche sulle celle agganciate dal cellulare del [OSCURATO:PERSONA] in dette occasioni la Corte di appello ha precisato che ciò era dovuto al limitato controllo effettuato dagli inquirenti, circoscritto ai giorni 6 e 15 settembre e poi esteso ai giorni 7 e 13 settembre (pag. 7), sicché dalla limitata indagine non può farsi derivare la conseguenza invocata dal ricorrente, avendo la Corte coerentemente affermato che nei limiti in cui le indagini sul posizionamento del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] erano state effettuate, le stesse ne avevano confermato, sebbene parzialmente, e non smentito le dichiarazioni sugli incontri riservati con il Martucci.

Degli ulteriori, numerosi e solidi riscontri alla parola del [OSCURATO:PERSONA], di cui danno atto la sentenza impugnata e quella di primo grado, quali: 1) il gesto indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] per indicargli di non parlare al telefono (gli avrebbe poi spiegato che era intercettato), visto dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA]; 2) il primo approccio avvenuto il primo giorno della verifica, quando il ricorrente era rimasto per ultimo con il [OSCURATO:PERSONA] a bordo del mezzo aziendale in corso di allestimento, confermato dal m.11o Dassoli e dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9 sentenza di primo grado); 3) la ricerca di contatti con l'imprenditore, tanto da far allestire un ufficio nello stesso piano in cui vi era l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], confermato dai dipendenti e dai colleghi del Martucci; 4) il mutato stato d'animo del [OSCURATO:PERSONA], sempre più teso e preoccupato, e gli accorgimenti adottati per evitare di restare da solo con il Martucci, addirittura evitando di recarsi in azienda, riferiti dai dipendenti; 5) le confidenze fatte ad alcuni collaboratori, al commercialista ed a due appartenenti alla Guardia di Finanza, esponendo il disagio per l'iniziativa illecita del ricorrente; il ricorso tace.

Dall'analisi coordinata dell'intero materiale probatorio esaminato e delle numerose testimonianze assunte, puntualmente riportate nella sentenza di primo grado, i giudici di merito hanno concordemente desunto in modo logico e coerente la natura concussiva dell'iniziativa del Martucci, correttamente valorizzando il contesto nel quale l'iniziativa era stata assunta e la qualificazione della fonte dalla quale proveniva.

L'iniziativa illecita era diretta ad ottenere denaro dal [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un'informazione non vera, ma credibile per la vittima ed idonea ad indurla in uno stato di angoscia e di allarme sul quale far leva per persuaderla a pagare per evitare conseguenze dannose, senza disdegnare neanche il ricorso alla minaccia, utilizzando la pistola.

Se è vero che ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione (Sez. 6, n. 25255 del 01/04/2014, R., Rv. 259973), ciò che rileva è la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio a rendere credibile l'atto intimidatorio ed a "colorarlo" di idoneità rispetto all'obiettivo di costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità (Sez. 6, n. 11477 del 28/11/2018, dep. 2019, Fioravanti, Rv. 275165; Sez. 6, n. 24272 del 24/4/2009, Convertino, Rv. 244364).

Nel caso di specie è indubbio il rilievo attribuito alla verifica in corso, all'immediato segnale lanciato al [OSCURATO:PERSONA] di non utilizzare il telefono, all'approccio cercato per informarlo dell'esistenza di un problema più grave della verifica in corso, alla richiesta di incontri riservati all'esterno e di contatti telefonici per fornirgli ulteriori notizie nonché alla necessità di versare una somma, quantificata in 30 mila euro, poi ridotta a 25 mila, per sistemare il tutto su richiesta di persone molto importanti, provenienti da Roma, incontrate in occasione del funerale di un collega.Il contesto era, quindi, propizio e la fonte qualificata, sicché risulta del tutto coerente la valorizzazione dello stato di preoccupazione della vittima, indotto dalla rivelazione, risultata falsa, di un'indagine per riciclaggio e traffico di stupefacenti, trattandosi di un'informazione verosimile per la vittima, in grado di prostrarla ed idonea a costringerla ad accettare la pretesa illecita in ragione dei rapporti commerciali con l'estero e del giro di affari della società, che dal coinvolgimento in detta indagine avrebbe subito gravi danni di immagine.

Ne deriva l'assoluta coerenza, completezza e linearità del ragionamento probatorio dei giudici di merito, che ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, minimamente scalfita dalle censure difensive tese a screditare la persona offesa, senza però, fornire una plausibile spiegazione dell'inverosimile macchinazione attribuita al [OSCURATO:PERSONA], come correttamente osservato dai giudici di merito.

Per le ragioni esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano in 1.500 euro oltre accessori di legge, come da nota depositata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese come da nota depositata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia ha riformato la sentenza emessa il 16 giugno 2020 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 56-317 cod. pen. e la condanna generica al risarcimento dei danni, revocata la provvisionale disposta dal primo giudice. L'imputato è stato ritenuto colpevole del tentativo di concussione commesso, abusando della qualità di ispettore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo PT della Guardia di Finanza di Perugia, nel corso di una verifica fiscale a carico della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] spa, per costringere [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di 30 mila euro, poi ridotta a 25 mila •euro, quale compenso per un suo intervento presso persone molto importanti al fine di sistemare il tutto e scongiurare le possibili gravi conseguenze connesse ad un'indagine della DIA di Roma, compenso non corrisposto per la resistenza del [OSCURATO:PERSONA], intimorito e persino minacciato di tenere il silenzio altrimenti gli avrebbe sparato con la pistola. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile e non animata da intento calunnioso, come provato dalla circostanza che non aveva sporto denuncia nonché dalle imprecisioni del narrato, ritenute segno di genuinità; sui riscontri relativi agli incontri narrati dalla vittima, alle telefonate effettuate dall'imputato da cabine pubbliche con carta prepagata, risultata a lui riconducibile; sullo stato di preoccupazione e allarme del [OSCURATO:PERSONA], riferito dai dipendenti e conseguente alla prospettazione delle gravi conseguenze derivanti dall'indagine romana per riciclaggio e traffico di stupefacenti, poi risultata inesistente, ma alla quale egli aveva creduto in ragione dei numerosi clienti stranieri della società; sulla inconciliabilità di tale condizione di prostrazione del [OSCURATO:PERSONA] con l'andamento e l'esito regolare della verifica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Martucci. Con unico, articolato motivo deduce la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Denuncia l'omessa motivazione in relazione alle specifiche censure formulate nell'atto di appello con le quali si evidenziavano rilevanti contraddizioni e illogicità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto attendibile il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, invece, reso dichiarazioni contraddittorie, mutevoli ed in contrasto con i dati probatori, in particolare, con i tabulati e le celle telefoniche agganciate, che ne escludono la presenza presso il [OSCURATO:PERSONA] in località Bosco, indicato quale luogo degli incontri con il ricorrente. La Corte di appello ha confermato il giudizio di attendibilità, muovendo dall'assenza di interesse del [OSCURATO:PERSONA] a calunniare il Martucci, ma in tal modo ha affrontato un tema diverso da quello posto dalla difesa e ha omesso la dovuta verifica del narrato della persona offesa sul numero degli incontri (non più due, ma divenuti tre in dibattimento) e sulla datazione degli stessi, collocata in cinque giorni diversi. Quanto al primo incontro del 7 settembre 2011 la Corte rende una motivazione apparente, in quanto non tiene conto della smentita proveniente dai dati tecnici (la cella agganciata era quella di [OSCURATO:PERSONA]Arno alta e non di Bosco) e della circostanza che i cellulari del [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato non hanno mai agganciato contemporaneamente la stessa cella. La conferma del secondo incontro si fonda su supposizioni e contrasta con la parola del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di essersi incontrato con il [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2011 alle 19 e di aver appreso che questi aveva incontrato il Martucci quel pomeriggio, e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; quanto al terzo incontro non vi è alcuna risposta all'obiezione circa la natura inedita dell'incontro, mai riferito in precedenza. Apparente è anche la motivazione relativa alle telefonate del Martucci che avrebbero preceduto gli incontri, delle quali non vi è traccia tecnica, ma un unico riscontro relativo alla telefonata del 15 settembre 2011; per il primo incontro risulta, invece, accertato un contatto con il L.te Strippoli, non con il Martucci. Illogicamente la Corte ritiene provato il rapporto riservato tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Martucci in base ad una supposizione ovvero l'utilizzo di cabine pubbliche, piuttosto che su dati oggettivi. Nessuna risposta è data sulle incongruenze segnalate, rilevabili nelle confuse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], e su quanto riferito dai testimoni, con particolare riguardo alla modalità del primo approccio illecito del Martucci il primo giorno della verifica in occasione della verifica del mezzo aziendale, smentito dagli altri verificatori, a differenza di quanto affermato in sentenza. La Corte non ha affrontato l'altro tema devoluto, relativo alla genesi delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro con il colonnello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] sin dagli anni 90, contrariamente a quanto da questi riferito, e di sapere dei contrasti familiari per la gestione della società in verifica. Omessa è anche la valutazione delle dichiarazioni del Martucci, riscontrate dai dati tecnici e dichiarativi acquisiti, ma, soprattutto, è omessa la valutazione delle dichiarazioni sul contrasto avvenuto all'inizio della verifica per il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva interferito nell'attività in corso, riferendo delle sue conoscenze con il colonnello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici, in quanto reiterativi di censure già dedotte in appello, disattese con argomentazioni lineari e logiche, nonché per motivi non consentiti, in quanto diretti a fornire una lettura alternativa dei fatti e delle prove, valutate, invece, in modo coerente e corretto dai giudici di merito. Le censure del ricorrente mirano a screditare la persona offesa, svalutandone le dichiarazioni, analizzate in modo parcellizzato e selettivo, per concentrarsi sulle contraddizioni ravvisate e sulla genesi della rivelazione dell'illecita pretesa del Martucci, adombrando un interesse del [OSCURATO:PERSONA] a calunniare il ricorrente, con il quale avrebbe avuto un contrasto a causa del tentativo di interferire nell'attività di verifica, evocando le sue conoscenze con i vertici della Guardia di Finanza, in particolare, con il colonnello [OSCURATO:PERSONA], che sporse la denuncia da cui presero avvio le indagini. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, proprio tale elemento giustifica l'incipit del ragionamento della Corte di appello, che, nel respingere la tesi difensiva, secondo la quale tale modo di procedere sarebbe "un'astuzia" del [OSCURATO:PERSONA], ne esclude l'intento calunnioso, in quanto un imprenditore di successo come il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse, né economico né ritorsivo, a perseguire il Martucci, imbastendo una falsa ricostruzione dei fatti e una falsa accusa, essa sì integrante una calunnia che avrebbe potuto arrecargli gravi danni. In realtà, tale impostazione difensiva trova ragione nella versione del ricorrente, secondo la quale il gesto diretto al [OSCURATO:PERSONA], erroneamente interpretato dalla dipendente Sabbioni quale invito a non usare il telefono, era, invece, diretto ad intimare all'imprenditore di non chiamare il colonnello [OSCURATO:PERSONA] per lamentarsi dell'ennesima verifica: prospettazione questa che, oltre a costituire una lettura alternativa del fatto, verificatosi all'inizio della verifica, non ha trovato alcuna conferma né, come rilevato dai giudici di merito, risulta indicato o individuabile l'interesse o il motivo per il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accusare falsamente il Martucci. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato in passato il colonnello [OSCURATO:PERSONA], ma non lo conosceva bene, tant'è che era stato il direttore dello stabilimento della Arrow, Cornioli, a suggerirgli di rivolgersi all'ufficiale per riferirgli della proposta illecita del Martucci e avere un consiglio (v. pag. 18 sentenza di primo grado), sicché la censura difensiva si rivela inconsistente. Considerato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La verifica della credibilità della • persona offesa è stata condotta con attenzione dai giudici di merito, che ne hanno valutato il narrato alla luce del completo esame di tutte le fonti probatorie acquisite, di natura tecnica e dichiarativa, giudicando attendibile il racconto dell'imprenditore, specie in ragione dell'oggetto limitato della verifica, relativa solo all'Iva intracomunitaria, e dell'esito regolare della stessa, come riferito dall'ufficiale responsabile della verifica. Come già detto, il ricorrente concentra l'attenzione su circostanze o su particolari, ritenuti non decisivi dai giudici di merito, risolvendosi le censure in una proposta ricostruttiva alternativa, che si chiede a questa Corte di convalidare con operazione preclusa in questa sede, deputata solo alla verifica della completezza della motivazione e della corretta applicazione delle regole probatorie. Le imprecisioni nel narrato della persona offesa, valorizzate dal ricorrente quale prova del mendacio, sono state, invece, ritenute dai giudici prova dell'opposto, escludendo ancor più la tesi della calunnia, in quanto una macchinazione ben ordita non avrebbe ammesso alcuna falla o incertezza. Anche le parziali imprecisioni del [OSCURATO:PERSONA] sulle date degli incontri sono state giustificate in ragione del tempo trascorso dai fatti e dei riscontri acquisiti nonché della circostanza, taciuta nel ricorso, dell'accertato minimo utilizzo del cellulare da parte del Martucci. La circostanza priva di rilievo le obiezioni difensive sulla mancanza di contatti contestuali tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], risultando conseguenza logica del raro utilizzo del cellulare da parte del Martucci il mancato riscontro della sua presenza nei luoghi e negli orari degli incontri indicati dalla persona offesa, come ritenuto in sentenza (pag. 7). Di contro non è affatto illogico il rilievo attribuito dai giudici di merito alle telefonate ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], provenienti da cabine pubbliche ed effettuate con carta prepagata di accertata riconducibilità al Martucci, che non ha potuto negarne due, ma le ha giustificate con motivazioni risibili - la ricerca di una agendina e di una pen-drive, che poteva aver lasciato presso la società verificata-, consentendo alla Corte di appello di sottolineare l'anomalia del metodo utilizzato per il contatto diretto con l'imprenditore al pari del nome di copertura utilizzato in una occasione, come riferito dalla dipendente Agostinelli, alla quale si era presentato con forte accento campano come "Carlo il pilota" ovvero proprio con il nome che avrebbe utilizzato per qualificarsi al telefono, come preannunciato al [OSCURATO:PERSONA]. Né va trascurato che per le altre telefonate, ugualmente provenienti da cabine pubbliche (per la puntuale ricostruzione v. pag. 11-14 della sentenza di primo grado), la sentenza impugnata dà atto della probabile riferibilità delle stesse al ricorrente in ragione dei luoghi frequentati e delle altre chiamate a soggetti a lui non estranei al fine di rimarcare ulteriormente l'anomalia del metodo e la circostanza che il ricorrente si era limitato ad ammettere solo le due telefonate, che non poteva assolutamente negare (pag. 8). Nella stessa linea di condotta si iscrive il metodo di contatto con il commercialista del [OSCURATO:PERSONA], contattato da un numero anonimo per convocarlo in azienda, nonostante non fossero state rilevate criticità, o per chiedergli come contattare con urgenza il [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 15 sentenza di primo grado), a riprova del modo anomalo di rapportarsi ai contribuenti sottoposti a verifica e ai loro tecnici. Peraltro, quanto al primo incontro, da ritenersi avvenuto il 7 settembre 2011 (giorno successivo all'inizio della verifica), i giudici hanno dato atto che l'utenza del [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato una cella servente anche la zona dell'incontro nell'orario indicato dal dichiarante; quanto al secondo incontro, verificatosi il 12 settembre, giorno del funerale di un finanziere, risultavano convergenti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del sottufficiale [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imprenditore aveva raccontato la vicenda, riferendogli di aver incontrato quello stesso giorno il Martucci; un terzo incontro si sarebbe verificato alcuni giorni dopo, poco prima del termine della verifica e nell'occasione il comportamento del Martucci aveva consolidato i dubbi nell'imprenditore, determinatosi a non pagare. Quanto alla mancanza di verifiche sulle celle agganciate dal cellulare del [OSCURATO:PERSONA] in dette occasioni la Corte di appello ha precisato che ciò era dovuto al limitato controllo effettuato dagli inquirenti, circoscritto ai giorni 6 e 15 settembre e poi esteso ai giorni 7 e 13 settembre (pag. 7), sicché dalla limitata indagine non può farsi derivare la conseguenza invocata dal ricorrente, avendo la Corte coerentemente affermato che nei limiti in cui le indagini sul posizionamento del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] erano state effettuate, le stesse ne avevano confermato, sebbene parzialmente, e non smentito le dichiarazioni sugli incontri riservati con il Martucci. Degli ulteriori, numerosi e solidi riscontri alla parola del [OSCURATO:PERSONA], di cui danno atto la sentenza impugnata e quella di primo grado, quali: 1) il gesto indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] per indicargli di non parlare al telefono (gli avrebbe poi spiegato che era intercettato), visto dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA]; 2) il primo approccio avvenuto il primo giorno della verifica, quando il ricorrente era rimasto per ultimo con il [OSCURATO:PERSONA] a bordo del mezzo aziendale in corso di allestimento, confermato dal m.11o Dassoli e dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9 sentenza di primo grado); 3) la ricerca di contatti con l'imprenditore, tanto da far allestire un ufficio nello stesso piano in cui vi era l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], confermato dai dipendenti e dai colleghi del Martucci; 4) il mutato stato d'animo del [OSCURATO:PERSONA], sempre più teso e preoccupato, e gli accorgimenti adottati per evitare di restare da solo con il Martucci, addirittura evitando di recarsi in azienda, riferiti dai dipendenti; 5) le confidenze fatte ad alcuni collaboratori, al commercialista ed a due appartenenti alla Guardia di Finanza, esponendo il disagio per l'iniziativa illecita del ricorrente; il ricorso tace. Dall'analisi coordinata dell'intero materiale probatorio esaminato e delle numerose testimonianze assunte, puntualmente riportate nella sentenza di primo grado, i giudici di merito hanno concordemente desunto in modo logico e coerente la natura concussiva dell'iniziativa del Martucci, correttamente valorizzando il contesto nel quale l'iniziativa era stata assunta e la qualificazione della fonte dalla quale proveniva. L'iniziativa illecita era diretta ad ottenere denaro dal [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un'informazione non vera, ma credibile per la vittima ed idonea ad indurla in uno stato di angoscia e di allarme sul quale far leva per persuaderla a pagare per evitare conseguenze dannose, senza disdegnare neanche il ricorso alla minaccia, utilizzando la pistola. Se è vero che ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione (Sez. 6, n. 25255 del 01/04/2014, R., Rv. 259973), ciò che rileva è la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio a rendere credibile l'atto intimidatorio ed a "colorarlo" di idoneità rispetto all'obiettivo di costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità (Sez. 6, n. 11477 del 28/11/2018, dep. 2019, Fioravanti, Rv. 275165; Sez. 6, n. 24272 del 24/4/2009, Convertino, Rv. 244364). Nel caso di specie è indubbio il rilievo attribuito alla verifica in corso, all'immediato segnale lanciato al [OSCURATO:PERSONA] di non utilizzare il telefono, all'approccio cercato per informarlo dell'esistenza di un problema più grave della verifica in corso, alla richiesta di incontri riservati all'esterno e di contatti telefonici per fornirgli ulteriori notizie nonché alla necessità di versare una somma, quantificata in 30 mila euro, poi ridotta a 25 mila, per sistemare il tutto su richiesta di persone molto importanti, provenienti da Roma, incontrate in occasione del funerale di un collega.Il contesto era, quindi, propizio e la fonte qualificata, sicché risulta del tutto coerente la valorizzazione dello stato di preoccupazione della vittima, indotto dalla rivelazione, risultata falsa, di un'indagine per riciclaggio e traffico di stupefacenti, trattandosi di un'informazione verosimile per la vittima, in grado di prostrarla ed idonea a costringerla ad accettare la pretesa illecita in ragione dei rapporti commerciali con l'estero e del giro di affari della società, che dal coinvolgimento in detta indagine avrebbe subito gravi danni di immagine. Ne deriva l'assoluta coerenza, completezza e linearità del ragionamento probatorio dei giudici di merito, che ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, minimamente scalfita dalle censure difensive tese a screditare la persona offesa, senza però, fornire una plausibile spiegazione dell'inverosimile macchinazione attribuita al [OSCURATO:PERSONA], come correttamente osservato dai giudici di merito. Per le ragioni esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano in 1.500 euro oltre accessori di legge, come da nota depositata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute
Sentenza Cassazione n. 47153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris