CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1993
Cassazione n. 03933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1993 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in guanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che risulta esaustiva, logica e coerente la motivazione della Corte d'appello là dove ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., dal momento che il ricorrente proferiva espressioni minacciose idonee a coartare la libertà d'ufficio del pubblico ufficiale, consistente nell'assicurare il rispetto della sanzione disciplinare avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalle attività in comune; che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha valutato, al fine di escludere l'applicazione della sanzione sostitutiva, i plurimi precedenti del ricorrente ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte del predetto delle prescrizioni inerenti alla sanzione; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis