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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09460/2026

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dia, n. 5186/35/2015, depositata in data 1° dicembre 2015.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentointegrale del ricorso principale e l’accoglimento dei motivi secondo,Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo,Data pubblicazione 14/04/2026quindicesimo e diciottesimo, del ricorso incidentale;uditi per l’Agenzia l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontribuente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente:a) in data 15 luglio 2011 l’avviso di accertamento n.T9R01A100454/2011, con il quale acclarava, per l’anno di imposta2006, un reddito da lavoro autonomo pari ad Euro 896.771,00 (afronte di zero euro dichiarati) ed un maggior volume d’affari, ai finiIVA, per Euro 140.025,00; l’atto scaturiva da una segnalazione dellaDirezione regionale e si fondava anche su indagini bancarie eseguitesui conti correnti intestati al contribuente;b) in data 17 dicembre 2012 otto avvisi di accertamento (nn.T9R01L100973-74-75-79-80-81-82-83), con i quali acclarava redditida lavoro autonomo, per gli anni dal 2003 al 2010, rispettivamenteper Euro 2.047.380,00, Euro 4.807.219,34 (oltre Euro 2.604,33 atitolo di redditi da capitale), Euro 4.313.062,04, Euro12.310.418,48, Euro 17.818.147,12 (oltre Euro 110.265,30 qualiredditi da capitale), Euro 18.211.953,53 (oltre Euro 26.400,48 qualiredditi da capitale), Euro 22.816.903,80 ed Euro 9.657.341,78, aseguito di indagini penali che avevano portato alla condanna delcontribuente per bancarotta ed appropriazione indebita;c) in data 9 maggio 2013 l’intimazione di pagamento n.08755979005, con la quale era stata dichiarata, per effetto delmancato versamento della quarta rata, la decadenza del beneficiodel pagamento rateale di quanto indicato in un avviso diaccertamento (per l’anno 2007), in relazione al quale il contribuenteaveva prestato acquiescenza, ed era stata applicata la sanzioneprevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 (ovvero il doppio dell’importoresiduo da pagare).Il contribuente proponeva dieci distinti ricorsi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Lodi:Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026-in relazione all’avviso sub a) ne deduceva la nullità per laData pubblicazione 14/04/2026mancata allegazione dell’autorizzazione all’acquisizione dei datibancari, per l’erronea qualificazione del reddito come da lavoroautonomo e per l’illegittimo automatismo fondante la ripresa basatasui prelevamenti, in assenza di ulteriori elementi;-in relazione agli otto avvisi sub b) deduceva la decadenzadell’Ufficio per le annualità per le quali l’Agenzia riteneva di poterusufruire del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973,l’illegittimità dell’utilizzo di dati ed elementi raccolti nel procedimentopenale, l’insussistenza del requisito della residenza in Italia,l’erronea riconduzione delle somme acclarate a redditi di lavoroautonomo; in subordine, chiedeva il riconoscimento di una congruamisura di costi, necessari alla produzione dei proventi acclarati;-in relazione all’intimazione sub c) lamentava, per quantoancora qui rilevi, l’illegittima applicazione di sanzione ed interessi,poiché il mancato pagamento del piano di rateizzo era dovuto acausa di forza maggiore.L’Ufficio si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto deiricorsi, ribadendo la legittimità del proprio operato.La CTP, riuniti i ricorsi, così decideva:-confermava l’avviso di accertamento sub a);-dichiarava l’Agenzia decaduta in relazione agli avvisi sub b)per gli anni dal 2003 al 2006, annullando i corrispondenti avvisi diaccertamento, non potendo trovare applicazione il raddoppio deitermini sia perché i reati (dichiarazione infedele ed emissione difatture per operazioni inesistenti) si erano prescritti prima dellanotifica degli avvisi di accertamento sia perché non era statapresentata la denuncia penale prima dello spirare del termineordinario di accertamento;-rideterminava i redditi indicati negli avvisi sub b) relativi aglianni dal 2007 al 2010, previa decurtazione di 1/3 dalle sopra indicatesomme, così ritenute ‘più eque’; il reddito per l’anno 2007 andava,poi, ulteriormente ridotto di quanto accertato con l’avviso sub a); inNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026tal modo si era tenuto conto dei costi sostenuti per la produzione deiNumero di raccolta generale 9460/2026redditi; Data pubblicazione 14/04/2026-riteneva non applicabile la sanzione indicata nell’intimazionedi pagamento sub c), attesa la sopravvenuta privazione della libertàpersonale del contribuente ed il sequestro di tutti i suoi beni;-compensava le spese in relazione al giudizio avente adoggetto l’intimazione di pagamento (sub c) e condannava ilcontribuente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, dellespese liquidate in complessivi Euro 88.000,00.2.

L’Ufficio ed il contribuente proponevano due distinti appelliavverso la decisione dei giudici di prossimità, volti alla riforma dellastessa nelle parti rispettivamente loro sfavorevoli.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiaconfermava la decisione di primo grado: in particolare, respingevale eccezioni sollevate dal contribuente circa a) l’asserita illegittimitàdi tutti gli atti impugnati perché sottoscritti da funzionari privi dellaqualifica dirigenziale, b) la sua residenza in territorio non italiano, ec) l’ulteriore abbattimento dei redditi in applicazione della sentenzan. 228/2014 della Corte costituzionale.

Confermava, quindi, lepretese già ritenute legittime dalla CTP rifacendosi ‘ad una miriadedi società (n° 29) del Daccò’ e a ’10 conti correnti esteri sui qualiaffluivano compensi ragguardevoli effettuati dai vari soggetticoinvolti’ (pag. 3 della sentenza).

Rigettava, poi, il gravamedell’Agenzia ritenendo giusta la decisione della CTP sia in punto dinecessità della denuncia all’A.G. prima della scadenza del termineordinario di accertamento sia in punto di riduzione dei redditiacclarati per le altre annualità sulla base di una ‘interpretazionecostituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 53 della Costituzionecon il principio della capacità contributiva’ (ancora pag. 3).3.

Contro la sentenza della CTR proponeva ricorso percassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi.

Resisteva il contribuentecon controricorso.Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Successivamente anche il contribuente proponeva ricorso perNumero di raccolta generale 9460/2026cassazione, affidato a 18 motivi.

Data pubblicazione 14/04/2026È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr.

MauroVitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto accogliersiintegralmente il ricorso erariale e limitatamente ai motivi secondo,terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo,quindicesimo e diciottesimo il ricorso della parte privata.Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.All’udienza pubblica del 03/03/2026 il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito leconclusioni già rese con la memoria.

L’avvocato dello Stato hachiesto accogliersi il ricorso erariale e rigettarsi la richiesta dirivisitazione, contenuta nella memoria, dell’orientamento della Cortein materia di raddoppio dei termini, nonché l’assorbimento dei motiviprocedimentali proposti dalla parte ed il rigetto degli altri.

L’avvocatodel contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Daccò va qualificato come incidentale.2.

Il ricorso principale del patrono erariale è affidato a tremotivi.3.

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazionedell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57,comma 3, del D.P.R. n. 633/1972» per avere la CTR erroneamenteritenuto decaduta l’Agenzia dal potere di accertamento conriferimento agli anni d’imposta 2003-2004-2005-2006 per nonessere stata inoltrata la denuncia all’A.G. nel termine ordinario e peressersi i reati prescritti in data antecedente alla notifica degli avvisidi accertamento.

La ricorrente non ignora che secondo unNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026consistente orientamento della giurisprudenza di merito, fondatoNumero di raccolta generale 9460/2026sulla lettera dell’art. 37, comma 26, del d.l. 233/2006D atea p usbbuliclalazio ne 14/04/2026circolare ADE n. 28/E del 4 agosto 2006, il raddoppio dei termini èapplicabile solo ai termini ancora in corso al momento dellaconoscenza, da parte dell’Ufficio, della notitia criminis.

Opina, dicontro, che la norma, così come affermato dal giudice delle legginella sentenza n. 247/2011 (‘sorprendentemente ignorata dai Giudicid’appello’), prevede, quale unica condizione per il raddoppio deitermini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale,indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento.

Al ricorrere di talecondizione non viene prorogato l’originario termine ‘breve’ ma operaautonomamente il termine raddoppiato’3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Deve premettersi che in base all’art. 37, comma 24, deld.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R.n. 600/1973, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denunciaai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dald.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza perl’accertamento, previsti nei commi primo e secondo, sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è statacommessa la violazione.

In via parallela, ai fini IVA, per effetto dellanovella prevista dal comma 25 del citato d.l. n. 223/2006, è statoinserito il medesimo capoverso, all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972,dopo il secondo comma.3.3.

Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito che «intema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sonoraddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgerel'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltroNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n.Numero di raccolta generale 9460/2026247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamenDtatoa pupbeblirca ziio ne 14/04/2026periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art.1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazionedell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisigià notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016).Nelle citate pronunce questa Corte ha precisato che «non diraddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovotermine di decadenza» applicabile in ipotesi di sussistenza di seriindizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alladiscrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deveessere accertato dal giudice.Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causadi estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenutaarchiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azionepenale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante laformulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di unasentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale,anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale eprocedimento e giudizio tributario (in termini, Cass. 15/05/2015, n.9974)» (Cass. n. 16728/2016 cit.; a ben vedere, sul cd. doppiobinario tra giudizio penale e giudizio tributario è successivamenteintervenuto il legislatore con l’introduzione dell’art. 21bis d.lgs.74/2000 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n.87/2024, la cui applicazione nella fattispecie è però esclusa).3.4.

Ciò premesso, secondo la disciplina applicabile allafattispecie oggetto di scrutinio, il raddoppio dei termini deriva,pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti "l'obbligo didenuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.”, indipendentementedall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azionepenale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, inNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenutaData pubblicazione 14/04/2026una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, dicondanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171).La Corte costituzionale (sentenza n. 247/2011) ha, infatti,affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini ècostituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale,indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudicetributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi diimpugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora(cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza edaccertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito conimparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentaledelle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente diun più ampio termine di accertamento» (Cass. 10/01/2025, n. 600).È, quindi, estraneo al perimetro del presente giudizio lo iussuperveniens, consistente nelle modifiche introdotte, dapprima,dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128,che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazionipenali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata etrasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario didecadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dall’art. 1,commi da 130 a 132, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, chehanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppiodei termini ordinari.La prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma disalvaguardia prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128/2015, non si applicaalle violazioni punibili constatate in processi verbali dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva sianonotificati entro il 31 dicembre 2015.

Nella specie la notifica degliavvisi di accertamento, relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006,Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026è intervenuta in data 17 dicembre 2012, ben prima, quindi, dellaNumero di raccolta generale 9460/2026data del 31 dicembre 2015.

Data pubblicazione 14/04/2026Quanto alla seconda modifica, poi, il regime transitorioprevisto dalla legge n. 208 del 2015, per i periodi di imposta anterioria quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio deitermini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo delcomma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo acondizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessadall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primoperiodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie nonregolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non siastato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entroil 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma,del d.lgs. n. 128 del 2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degliavvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioniamministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i qualil’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva osanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto(ex multis, Cass. n. 26037/2016 cit.).Si è, infine, precisato che il raddoppio dei termini previsto dallanorma in commento non può trovare applicazione per l’IRAP, poichéle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass.03/05/2018, n. 10483), e, dipendendo indissolubilmente dal fattoche il comportamento tenuto costituisca fatto penalmente rilevantenel senso sopra definito, non può operare che in relazioneall’accertamento a carico del contribuente ed al suo titolo diresponsabilità principale, senza estendersi automaticamente alcoobbligato solidale, destinatario di un autonomo atto di iscrizione aruolo (Cass. 02/08/2024, n. 21870).3.5.

La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati, né sussistono motivi per un ripensamentodell’orientamento ormai pacifico di questa Corte in materia(ripensamento sollecitato dal contribuente nella memoria sulNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026presupposto erroneo dell’intervenuta abrogazione della disciplinaData pubblicazione 14/04/2026transitoria dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 128/2015 ad opera dell’art. 1,comma 132, l. n. 208/2015); in parte qua s’impone, quindi, lacassazione della sentenza, essendo irrilevanti, ai finidell’applicazione del termine raddoppiato, sia l’estinzione del reatoastrattamente ipotizzabile sia la mancata denuncia all’A.G. entro iltermine ordinario di accertamento.

In definitiva, gli avvisi diaccertamento relativi agli anni dal 2003 al 2006, devono ritenersitardivi solo limitatamente all’IRAP.4.

Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta, in relazione all’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2,n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ridotto di un terzo gliimponibili indicati negli avvisi di accertamento per gli anni dal 2007al 2010 sulla base di una motivazione meramente apparente;tautologico è, secondo il patrono erariale, il riferimento al principiodella capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., avendo omesso laCTR qualsiasi accertamento di fatto della infondatezza (parziale), nelmerito, degli avvisi impugnati e qualsiasi valutazione dei motivi diappello proposti dall’Ufficio.4.1.

Il motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio censura il medesimocapo della decisione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.,per violazione dell’art. 113, comma primo, c.p.c. e dell’art. 115,comma primo, c.p.c., applicabili al giudizio tributario per effetto delrichiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, peravere la CTR condiviso la riduzione degli imponibili operata dalla CTP,basata solo sull’equità.4.2.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullaNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliaNumero di raccolta generale 9460/2026motivazionale che si tramuta in violazione dDi ata pluebbglicgaezio ne 14/04/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale perData pubblicazione 14/04/2026relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che dettamotivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fattioggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisionerisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez.

U.,4/6/2008 n. 14814).

Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare leragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardoai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n.16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primogrado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso dispecie, non consenta di appurare che alla condivisione delladecisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraversol’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame,previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazionidifensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis,Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).4.3.

Nella specie la CTR, con riferimento agli avvisi diaccertamento dal 2007 al 2010, ha respinto la pretesa dell’Agenziadi conferma dei valori accertati negli atti ‘poiché una interpretazionecostituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 53 della Costituzionecon il principio della capacità contributiva porta questo Collegio acondividere la decisione del giudice di prime cure’.4.4.

Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame dell’Ufficio; nonvi è alcuna esposizione dei motivi di appello avanzati dall’Agenziacon riferimento agli avvisi de quibus.

Né la condivisione delladecisione di prime cure può basarsi su una interpretazionecostituzionalmente orientata (non è dato nemmeno comprendere dicosa) al rispetto dell’art. 53 della Costituzione.Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/20265.

In definitiva, il primo ed il terzo motivo del ricorso principaleData pubblicazione 14/04/2026vanno accolti, assorbito il secondo.6.

Può ora passarsi all’esame del ricorso incidentale, affidato a18 motivi.7.

Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR pronunciato, in relazione agli accertamentidegli anni dal 2007 al 2010, su una domanda non formulata dalricorrente.

Precisamente, secondo il giudice di appello quest’ultimoavrebbe chiesto un ulteriore abbattimento della materia imponibileaccertata nei predetti anni in applicazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 228/2014; sostiene, di contro, di aver chiesto, conriferimento alle dette annualità, l’annullamento integrale degli avvisisulla base di plurime censure (totalmente pretermesse dalla CTR, v.infra i successivi motivi), non già sull’applicazione della sentenza n.228/2014, inconferente nella specie, poiché gli avvisi non erano statiemessi ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.7.1.

Il motivo è fondato.7.2.

Invero, con riferimento alle dette annualità il contribuente,nell’atto di appello, aveva proposto plurimi motivi (illegittimità degliavvisi perché fondati su dati non legittimamente acquisiti,infondatezza degli avvisi), ma non aveva chiesto alcun abbattimentodell’imponibile accertato sulla scorta della decisione n. 228/2014della Corte costituzionale.8.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre inrelazione agli avvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, laviolazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha omesso dipronunciarsi sull’eccezione di infondatezza degli accertamenti (art.360, comma primo, n. 4, c.p.c.).

Sostiene di aver ribadito in appellola doglianza relativa alla infondatezza degli accertamenti permancanza di prova e contraddittorietà delle rettifiche(l’approssimazione delle pretese era stata affermata anche dallaCTP, che però, in luogo di annullare gli atti, aveva ridotto di un terzoNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026l’imponibile).

Su tale motivo di gravame la CTR avrebbe omessoData pubblicazione 14/04/2026qualsiasi pronuncia.8.1.

Il motivo è infondato.8.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso leparti dell’atto di appello in cui aveva proposto il motivo relativo allamancata prova della sussistenza dei redditi accertati.Deve, però, ritenersi che la CTR si sia pronunciata sulladoglianza, affermando, in relazione alla natura ed all’entità deiredditi, la rilevanza di una ‘miriade’ di società e di 10 conti correntibancari.9.

Con il terzo motivo il contribuente, sempre in relazione agliavvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, la violazione degliart. 132, comma 2, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 36, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, per avere la CTR reso una motivazione apparenteNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026sull’eccepita infondatezza degli accertamenti, mediante il riferimentoData pubblicazione 14/04/2026a natura ed entità dei redditi.9.1.

Il motivo è fondato.9.2.

Richiamate le coordinate ermeneutiche in tema dimotivazione apparente (v. § 4.2.), va evidenziato che la CTR, conriferimento agli avvisi di accertamento dal 2007 al 2010, ha respintol’appello del contribuente (confermando l’abbattimento, nella misuradi un terzo, dei redditi imponibili) con la seguente motivazione: ‘circala natura ed entità dei redditi accertati occorre rifarsi ad una miriadedi società (n°29) del Daccò tra cui primeggia l’austriaca MTB-[OSCURATO:PERSONA] con sede in Vienna,Esslinggass 2, società utilizzata per fornire consulenze, a 10 conticorrenti esteri sui quali affluivano compensi ragguardevoli effettuatidai vari soggetti coinvolti (la sola MTB per Euro 28.244.435,00 cioè+ Euro 1.944.041,80, DP Consultans ILC Euro 1.299.438,05 cioè +Euro 2.091.500,00; SIKRI [OSCURATO:PERSONA].

Euro 15.587.009,00)’.9.3.

Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame delcontribuente; non vi è alcuna esposizione dei motivi di appelloavanzati in maniera molto articolata dalla parte privata conriferimento agli avvisi de quibus.

Né viene minimamente indicato ilruolo svolto dal contribuente nella ‘miriade’ di società, né la causadei compensi transitati sui conti correnti (nella sentenza della CTRnemmeno viene precisato, nonostante gli elevatissimi importiimponibili ripresi a tassazione, quale fosse il lavoro autonomo svoltodal contribuente).10.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimentodel quarto, con il quale il contribuente lamenta, sempre in relazioneagli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2007 al 2010, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c.; per effetto dell’annullamento in parte qua della sentenza perNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026motivazione apparente, infatti, il giudice del rinvio dovrà provvedereData pubblicazione 14/04/2026ad un nuovo esame di tutto il compendio probatorio, onde valutarela legittimità degli avvisi de quibus.11.

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta,ancora in relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere laCTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli11.1.

Il motivo è fondato atteso che, a fronte della specificacontestazione da parte del contribuente, è mancata qualsiasidecisione della CTR sulla natura dei redditi imponibili accertatidall’Ufficio.12.

L’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimentodei successivi sesto e settimo, proposti in via subordinata, con i qualisi prospetta la medesima censura sotto il profilo della motivazioneapparente e della violazione di legge (artt. 6, 53 e 54 t.u.i.r.); anchel’ottavo motivo, con cui il contribuente lamenta la violazione dell’art.37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, deve ritenersi assorbitonell’accoglimento del quinto.13.

Con il nono motivo il ricorrente incidentale lamenta, ancorain relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omessoqualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnatiper l’asserita misura del beneficio personale e la carenza dellacondizione del possesso dei redditi.13.1.

Il motivo, al pari del quinto, è fondato atteso che, afronte della specifica contestazione da parte del contribuente, èmancata qualsiasi decisione della CTR sulla sussistenza del ‘possessodei redditi’ e sulla misura dell’effettivo ‘beneficio personale’.14.

L’accoglimento del nono motivo comporta l’assorbimentodei successivi decimo e undicesimo, proposti in via subordinata, coni quali si prospetta la medesima censura sotto il profilo dellaNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026motivazione apparente e della violazione di legge (art. 53 t.u.i.r.,Data pubblicazione 14/04/2026art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.).15.

Con il dodicesimo motivo il contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per motivazione inesistente sull’eccezione di mancatadimostrazione della legittima acquisizione e del legittimo uso dei datiposti a base delle rettifiche degli avvisi dal 2007 al 2010; l’eccezioneera stata espressamente respinta dalla CTP, con pronuncia gravatain parte qua dal ricorrente incidentale e la CTR avrebbe omessoqualsiasi decisione sul relativo motivo di appello, implicitamenterigettandolo.15.1.

Il motivo, ricondotto, alla luce del suo contenutosostanziale, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame diuna eccezione ritualmente proposta (non potendo, all’evidenza,discutersi di motivazione inesistente a fronte di un rigetto implicitodi una domanda e/o eccezione, essendo connaturata ad ogni rigettoimplicito la carenza di motivazione), è fondato.15.2.

Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTRsulla questione, già respinta in primo grado e riproposta con motivodi appello, della legittima acquisizione e del legittimo utilizzo dei datiposti a base degli accertamenti de quibus.16.

Con il tredicesimo motivo il contribuente, in relazioneall’avviso di accertamento del 2006 (fondato sulle indagini bancarie,supra sub a), lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, da un lato,pronunciato su una domanda non formulata e, dall’altro, omesso dipronunciarsi su una domanda avanzata dalla parte.

In particolare, igiudici di appello avrebbero respinto la domanda avente ad oggettoun ‘ulteriore’ abbattimento della pretesa in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 228/2014, domanda in realtà mai proposta inquanto l’avviso de quo era stato confermato integralmente dalladecisione di primo grado (la riduzione di un terzo aveva riguardatogli avvisi dal 2007 al 2010), pertanto nessuna ‘ulteriore’ riduzioneNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026poteva essere richiesta in relazione ad esso.

La CTR avrebbe, invece,Data pubblicazione 14/04/2026omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda di applicazione deglieffetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n.600/1973, ovvero di escludere dalla materia imponibile le sommecorrispondenti ai prelevamenti (domanda, tra l’altro, ritenutafondata dal medesimo Ufficio nelle controdeduzioni all’appelloincidentale proposto dal contribuente).15.1.

Il motivo è fondato sotto ambedue gli aspetti evidenziati.15.2.

Invero, la CTR si è pronunciata, anche con riferimentoall’avviso di accertamento per l’anno 2006 fondato su accertamentibancari, accomunandolo a quelli degli anni successivi fino al 2010,con il rigetto della pretesa di un ulteriore (oltre a quello di 1/3 giàoperato in primo grado) abbattimento dell’imponibile, pretesa maiformulata (e non poteva essere altrimenti) con riferimento all’anno2006, poiché l’avviso de quo era stato confermato integralmentedalla CTP.Dall’altro lato, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTRsulla domanda di annullamento del recupero a tassazione dellesomme in uscita (prelevamenti) dei conti correnti, per effetto dellasentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.17.

L’accoglimento del tredicesimo motivo comportal’assorbimento del quattordicesimo, proposto in via subordinata, concui la medesima questione viene posta sotto il profilo della violazionedi legge (artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972).18.

Gli ultimi quattro motivi attengono tutti allaregolamentazione delle spese di lite.L’annullamento con rinvio della sentenza di appello comporta,giocoforza, l’annullamento del capo sulle spese (del grado di appello)e la necessità, per il giudice del rinvio, di procedere ad una nuovaregolamentazione delle spese del secondo grado.Per tale motivo devono ritenersi assorbiti i motividiciassettesimo e diciottesimo, con i quali il contribuente lamenta,Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026rispettivamente, la violazione di legge per motivazione apparenteData pubblicazione 14/04/2026della condanna al pagamento di Euro 50.000,00 a titolo di spese delsecondo grado, e la violazione di legge (art. 15 d.lgs. n. 546/1992 eart. 92 c.p.c.) per avere la CTR condannato il ricorrente nonostantela soccombenza reciproca.Il quindicesimo motivo, invece, attiene alle spese del primogrado di lite; il contribuente, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4), c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere laCTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era statadedotta l’illegittima condanna del contribuente al pagamento dellespese di giudizio di primo grado (nell’importo di Euro 88.000,00).Il motivo è fondato.Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sulmotivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di primogrado.L’accoglimento del quindicesimo motivo comportal’assorbimento del sedicesimo, proposto in via subordinata, con cuila medesima questione viene posta sotto il profilo della motivazioneapparente (della implicita decisione di rigetto del motivo digravame).19.

In conclusione vanno accolti il primo ed il terzo motivo delricorso principale, assorbito il secondo; vanno, poi, accolti i motiviprimo, terzo, quinto, nono, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimodel ricorso incidentale, rigettato il secondo, assorbiti gli altri; lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo esame in relazione allecensure accolte ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale,assorbito il secondo, i motivi primo, terzo, quinto, nono, dodicesimo,tredicesimo ed quindicesimo del ricorso incidentale, rigettato ilNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaData pubblicazione 14/04/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dia, n. 5186/35/2015, depositata in data 1° dicembre 2015.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentointegrale del ricorso principale e l’accoglimento dei motivi secondo,Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo,Data pubblicazione 14/04/2026quindicesimo e diciottesimo, del ricorso incidentale;uditi per l’Agenzia l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontribuente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente:a) in data 15 luglio 2011 l’avviso di accertamento n.T9R01A100454/2011, con il quale acclarava, per l’anno di imposta2006, un reddito da lavoro autonomo pari ad Euro 896.771,00 (afronte di zero euro dichiarati) ed un maggior volume d’affari, ai finiIVA, per Euro 140.025,00; l’atto scaturiva da una segnalazione dellaDirezione regionale e si fondava anche su indagini bancarie eseguitesui conti correnti intestati al contribuente;b) in data 17 dicembre 2012 otto avvisi di accertamento (nn.T9R01L100973-74-75-79-80-81-82-83), con i quali acclarava redditida lavoro autonomo, per gli anni dal 2003 al 2010, rispettivamenteper Euro 2.047.380,00, Euro 4.807.219,34 (oltre Euro 2.604,33 atitolo di redditi da capitale), Euro 4.313.062,04, Euro12.310.418,48, Euro 17.818.147,12 (oltre Euro 110.265,30 qualiredditi da capitale), Euro 18.211.953,53 (oltre Euro 26.400,48 qualiredditi da capitale), Euro 22.816.903,80 ed Euro 9.657.341,78, aseguito di indagini penali che avevano portato alla condanna delcontribuente per bancarotta ed appropriazione indebita;c) in data 9 maggio 2013 l’intimazione di pagamento n.08755979005, con la quale era stata dichiarata, per effetto delmancato versamento della quarta rata, la decadenza del beneficiodel pagamento rateale di quanto indicato in un avviso diaccertamento (per l’anno 2007), in relazione al quale il contribuenteaveva prestato acquiescenza, ed era stata applicata la sanzioneprevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 (ovvero il doppio dell’importoresiduo da pagare).Il contribuente proponeva dieci distinti ricorsi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Lodi:Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026-in relazione all’avviso sub a) ne deduceva la nullità per laData pubblicazione 14/04/2026mancata allegazione dell’autorizzazione all’acquisizione dei datibancari, per l’erronea qualificazione del reddito come da lavoroautonomo e per l’illegittimo automatismo fondante la ripresa basatasui prelevamenti, in assenza di ulteriori elementi;-in relazione agli otto avvisi sub b) deduceva la decadenzadell’Ufficio per le annualità per le quali l’Agenzia riteneva di poterusufruire del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973,l’illegittimità dell’utilizzo di dati ed elementi raccolti nel procedimentopenale, l’insussistenza del requisito della residenza in Italia,l’erronea riconduzione delle somme acclarate a redditi di lavoroautonomo; in subordine, chiedeva il riconoscimento di una congruamisura di costi, necessari alla produzione dei proventi acclarati;-in relazione all’intimazione sub c) lamentava, per quantoancora qui rilevi, l’illegittima applicazione di sanzione ed interessi,poiché il mancato pagamento del piano di rateizzo era dovuto acausa di forza maggiore.L’Ufficio si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto deiricorsi, ribadendo la legittimità del proprio operato.La CTP, riuniti i ricorsi, così decideva:-confermava l’avviso di accertamento sub a);-dichiarava l’Agenzia decaduta in relazione agli avvisi sub b)per gli anni dal 2003 al 2006, annullando i corrispondenti avvisi diaccertamento, non potendo trovare applicazione il raddoppio deitermini sia perché i reati (dichiarazione infedele ed emissione difatture per operazioni inesistenti) si erano prescritti prima dellanotifica degli avvisi di accertamento sia perché non era statapresentata la denuncia penale prima dello spirare del termineordinario di accertamento;-rideterminava i redditi indicati negli avvisi sub b) relativi aglianni dal 2007 al 2010, previa decurtazione di 1/3 dalle sopra indicatesomme, così ritenute ‘più eque’; il reddito per l’anno 2007 andava,poi, ulteriormente ridotto di quanto accertato con l’avviso sub a); inNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026tal modo si era tenuto conto dei costi sostenuti per la produzione deiNumero di raccolta generale 9460/2026redditi; Data pubblicazione 14/04/2026-riteneva non applicabile la sanzione indicata nell’intimazionedi pagamento sub c), attesa la sopravvenuta privazione della libertàpersonale del contribuente ed il sequestro di tutti i suoi beni;-compensava le spese in relazione al giudizio avente adoggetto l’intimazione di pagamento (sub c) e condannava ilcontribuente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, dellespese liquidate in complessivi Euro 88.000,00.2. L’Ufficio ed il contribuente proponevano due distinti appelliavverso la decisione dei giudici di prossimità, volti alla riforma dellastessa nelle parti rispettivamente loro sfavorevoli.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiaconfermava la decisione di primo grado: in particolare, respingevale eccezioni sollevate dal contribuente circa a) l’asserita illegittimitàdi tutti gli atti impugnati perché sottoscritti da funzionari privi dellaqualifica dirigenziale, b) la sua residenza in territorio non italiano, ec) l’ulteriore abbattimento dei redditi in applicazione della sentenzan. 228/2014 della Corte costituzionale. Confermava, quindi, lepretese già ritenute legittime dalla CTP rifacendosi ‘ad una miriadedi società (n° 29) del Daccò’ e a ’10 conti correnti esteri sui qualiaffluivano compensi ragguardevoli effettuati dai vari soggetticoinvolti’ (pag. 3 della sentenza). Rigettava, poi, il gravamedell’Agenzia ritenendo giusta la decisione della CTP sia in punto dinecessità della denuncia all’A.G. prima della scadenza del termineordinario di accertamento sia in punto di riduzione dei redditiacclarati per le altre annualità sulla base di una ‘interpretazionecostituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 53 della Costituzionecon il principio della capacità contributiva’ (ancora pag. 3).3. Contro la sentenza della CTR proponeva ricorso percassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi. Resisteva il contribuentecon controricorso.Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Successivamente anche il contribuente proponeva ricorso perNumero di raccolta generale 9460/2026cassazione, affidato a 18 motivi. Data pubblicazione 14/04/2026È stata, quindi, fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. MauroVitiello, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto accogliersiintegralmente il ricorso erariale e limitatamente ai motivi secondo,terzo, quinto, sesto, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo,quindicesimo e diciottesimo il ricorso della parte privata.Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.All’udienza pubblica del 03/03/2026 il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito leconclusioni già rese con la memoria. L’avvocato dello Stato hachiesto accogliersi il ricorso erariale e rigettarsi la richiesta dirivisitazione, contenuta nella memoria, dell’orientamento della Cortein materia di raddoppio dei termini, nonché l’assorbimento dei motiviprocedimentali proposti dalla parte ed il rigetto degli altri. L’avvocatodel contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Daccò va qualificato come incidentale.2. Il ricorso principale del patrono erariale è affidato a tremotivi.3. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazionedell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57,comma 3, del D.P.R. n. 633/1972» per avere la CTR erroneamenteritenuto decaduta l’Agenzia dal potere di accertamento conriferimento agli anni d’imposta 2003-2004-2005-2006 per nonessere stata inoltrata la denuncia all’A.G. nel termine ordinario e peressersi i reati prescritti in data antecedente alla notifica degli avvisidi accertamento. La ricorrente non ignora che secondo unNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026consistente orientamento della giurisprudenza di merito, fondatoNumero di raccolta generale 9460/2026sulla lettera dell’art. 37, comma 26, del d.l. 233/2006D atea p usbbuliclalazio ne 14/04/2026circolare ADE n. 28/E del 4 agosto 2006, il raddoppio dei termini èapplicabile solo ai termini ancora in corso al momento dellaconoscenza, da parte dell’Ufficio, della notitia criminis. Opina, dicontro, che la norma, così come affermato dal giudice delle legginella sentenza n. 247/2011 (‘sorprendentemente ignorata dai Giudicid’appello’), prevede, quale unica condizione per il raddoppio deitermini, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale,indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento. Al ricorrere di talecondizione non viene prorogato l’originario termine ‘breve’ ma operaautonomamente il termine raddoppiato’3.1. Il motivo è fondato.3.2. Deve premettersi che in base all’art. 37, comma 24, deld.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R.n. 600/1973, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denunciaai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dald.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza perl’accertamento, previsti nei commi primo e secondo, sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è statacommessa la violazione. In via parallela, ai fini IVA, per effetto dellanovella prevista dal comma 25 del citato d.l. n. 223/2006, è statoinserito il medesimo capoverso, all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972,dopo il secondo comma.3.3. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito che «intema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sonoraddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgerel'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltroNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n.Numero di raccolta generale 9460/2026247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamenDtatoa pupbeblirca ziio ne 14/04/2026periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art.1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazionedell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisigià notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016).Nelle citate pronunce questa Corte ha precisato che «non diraddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovotermine di decadenza» applicabile in ipotesi di sussistenza di seriindizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alladiscrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deveessere accertato dal giudice.Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causadi estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenutaarchiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azionepenale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante laformulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di unasentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale,anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale eprocedimento e giudizio tributario (in termini, Cass. 15/05/2015, n.9974)» (Cass. n. 16728/2016 cit.; a ben vedere, sul cd. doppiobinario tra giudizio penale e giudizio tributario è successivamenteintervenuto il legislatore con l’introduzione dell’art. 21bis d.lgs.74/2000 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n.87/2024, la cui applicazione nella fattispecie è però esclusa).3.4. Ciò premesso, secondo la disciplina applicabile allafattispecie oggetto di scrutinio, il raddoppio dei termini deriva,pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti "l'obbligo didenuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.”, indipendentementedall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azionepenale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, inNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenutaData pubblicazione 14/04/2026una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, dicondanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171).La Corte costituzionale (sentenza n. 247/2011) ha, infatti,affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini ècostituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale,indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudicetributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi diimpugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora(cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza edaccertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbia agito conimparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentaledelle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente diun più ampio termine di accertamento» (Cass. 10/01/2025, n. 600).È, quindi, estraneo al perimetro del presente giudizio lo iussuperveniens, consistente nelle modifiche introdotte, dapprima,dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128,che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazionipenali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata etrasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario didecadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dall’art. 1,commi da 130 a 132, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, chehanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppiodei termini ordinari.La prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma disalvaguardia prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128/2015, non si applicaalle violazioni punibili constatate in processi verbali dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva sianonotificati entro il 31 dicembre 2015. Nella specie la notifica degliavvisi di accertamento, relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006,Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026è intervenuta in data 17 dicembre 2012, ben prima, quindi, dellaNumero di raccolta generale 9460/2026data del 31 dicembre 2015. Data pubblicazione 14/04/2026Quanto alla seconda modifica, poi, il regime transitorioprevisto dalla legge n. 208 del 2015, per i periodi di imposta anterioria quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio deitermini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo delcomma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo acondizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessadall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primoperiodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie nonregolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non siastato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entroil 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma,del d.lgs. n. 128 del 2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degliavvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioniamministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i qualil’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva osanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto(ex multis, Cass. n. 26037/2016 cit.).Si è, infine, precisato che il raddoppio dei termini previsto dallanorma in commento non può trovare applicazione per l’IRAP, poichéle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass.03/05/2018, n. 10483), e, dipendendo indissolubilmente dal fattoche il comportamento tenuto costituisca fatto penalmente rilevantenel senso sopra definito, non può operare che in relazioneall’accertamento a carico del contribuente ed al suo titolo diresponsabilità principale, senza estendersi automaticamente alcoobbligato solidale, destinatario di un autonomo atto di iscrizione aruolo (Cass. 02/08/2024, n. 21870).3.5. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati, né sussistono motivi per un ripensamentodell’orientamento ormai pacifico di questa Corte in materia(ripensamento sollecitato dal contribuente nella memoria sulNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026presupposto erroneo dell’intervenuta abrogazione della disciplinaData pubblicazione 14/04/2026transitoria dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 128/2015 ad opera dell’art. 1,comma 132, l. n. 208/2015); in parte qua s’impone, quindi, lacassazione della sentenza, essendo irrilevanti, ai finidell’applicazione del termine raddoppiato, sia l’estinzione del reatoastrattamente ipotizzabile sia la mancata denuncia all’A.G. entro iltermine ordinario di accertamento. In definitiva, gli avvisi diaccertamento relativi agli anni dal 2003 al 2006, devono ritenersitardivi solo limitatamente all’IRAP.4. Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta, in relazione all’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2,n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ridotto di un terzo gliimponibili indicati negli avvisi di accertamento per gli anni dal 2007al 2010 sulla base di una motivazione meramente apparente;tautologico è, secondo il patrono erariale, il riferimento al principiodella capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., avendo omesso laCTR qualsiasi accertamento di fatto della infondatezza (parziale), nelmerito, degli avvisi impugnati e qualsiasi valutazione dei motivi diappello proposti dall’Ufficio.4.1. Il motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio censura il medesimocapo della decisione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.,per violazione dell’art. 113, comma primo, c.p.c. e dell’art. 115,comma primo, c.p.c., applicabili al giudizio tributario per effetto delrichiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, peravere la CTR condiviso la riduzione degli imponibili operata dalla CTP,basata solo sull’equità.4.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullaNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliaNumero di raccolta generale 9460/2026motivazionale che si tramuta in violazione dDi ata pluebbglicgaezio ne 14/04/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale perData pubblicazione 14/04/2026relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che dettamotivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fattioggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisionerisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U.,4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare leragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardoai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n.16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primogrado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso dispecie, non consenta di appurare che alla condivisione delladecisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraversol’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame,previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazionidifensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis,Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).4.3. Nella specie la CTR, con riferimento agli avvisi diaccertamento dal 2007 al 2010, ha respinto la pretesa dell’Agenziadi conferma dei valori accertati negli atti ‘poiché una interpretazionecostituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 53 della Costituzionecon il principio della capacità contributiva porta questo Collegio acondividere la decisione del giudice di prime cure’.4.4. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame dell’Ufficio; nonvi è alcuna esposizione dei motivi di appello avanzati dall’Agenziacon riferimento agli avvisi de quibus. Né la condivisione delladecisione di prime cure può basarsi su una interpretazionecostituzionalmente orientata (non è dato nemmeno comprendere dicosa) al rispetto dell’art. 53 della Costituzione.Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/20265. In definitiva, il primo ed il terzo motivo del ricorso principaleData pubblicazione 14/04/2026vanno accolti, assorbito il secondo.6. Può ora passarsi all’esame del ricorso incidentale, affidato a18 motivi.7. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR pronunciato, in relazione agli accertamentidegli anni dal 2007 al 2010, su una domanda non formulata dalricorrente. Precisamente, secondo il giudice di appello quest’ultimoavrebbe chiesto un ulteriore abbattimento della materia imponibileaccertata nei predetti anni in applicazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 228/2014; sostiene, di contro, di aver chiesto, conriferimento alle dette annualità, l’annullamento integrale degli avvisisulla base di plurime censure (totalmente pretermesse dalla CTR, v.infra i successivi motivi), non già sull’applicazione della sentenza n.228/2014, inconferente nella specie, poiché gli avvisi non erano statiemessi ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.7.1. Il motivo è fondato.7.2. Invero, con riferimento alle dette annualità il contribuente,nell’atto di appello, aveva proposto plurimi motivi (illegittimità degliavvisi perché fondati su dati non legittimamente acquisiti,infondatezza degli avvisi), ma non aveva chiesto alcun abbattimentodell’imponibile accertato sulla scorta della decisione n. 228/2014della Corte costituzionale.8. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, sempre inrelazione agli avvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, laviolazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha omesso dipronunciarsi sull’eccezione di infondatezza degli accertamenti (art.360, comma primo, n. 4, c.p.c.). Sostiene di aver ribadito in appellola doglianza relativa alla infondatezza degli accertamenti permancanza di prova e contraddittorietà delle rettifiche(l’approssimazione delle pretese era stata affermata anche dallaCTP, che però, in luogo di annullare gli atti, aveva ridotto di un terzoNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026l’imponibile). Su tale motivo di gravame la CTR avrebbe omessoData pubblicazione 14/04/2026qualsiasi pronuncia.8.1. Il motivo è infondato.8.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso leparti dell’atto di appello in cui aveva proposto il motivo relativo allamancata prova della sussistenza dei redditi accertati.Deve, però, ritenersi che la CTR si sia pronunciata sulladoglianza, affermando, in relazione alla natura ed all’entità deiredditi, la rilevanza di una ‘miriade’ di società e di 10 conti correntibancari.9. Con il terzo motivo il contribuente, sempre in relazione agliavvisi di accertamento degli anni dal 2007 al 2010, la violazione degliart. 132, comma 2, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 36, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, per avere la CTR reso una motivazione apparenteNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026sull’eccepita infondatezza degli accertamenti, mediante il riferimentoData pubblicazione 14/04/2026a natura ed entità dei redditi.9.1. Il motivo è fondato.9.2. Richiamate le coordinate ermeneutiche in tema dimotivazione apparente (v. § 4.2.), va evidenziato che la CTR, conriferimento agli avvisi di accertamento dal 2007 al 2010, ha respintol’appello del contribuente (confermando l’abbattimento, nella misuradi un terzo, dei redditi imponibili) con la seguente motivazione: ‘circala natura ed entità dei redditi accertati occorre rifarsi ad una miriadedi società (n°29) del Daccò tra cui primeggia l’austriaca MTB-[OSCURATO:PERSONA] con sede in Vienna,Esslinggass 2, società utilizzata per fornire consulenze, a 10 conticorrenti esteri sui quali affluivano compensi ragguardevoli effettuatidai vari soggetti coinvolti (la sola MTB per Euro 28.244.435,00 cioè+ Euro 1.944.041,80, DP Consultans ILC Euro 1.299.438,05 cioè +Euro 2.091.500,00; SIKRI [OSCURATO:PERSONA]. Euro 15.587.009,00)’.9.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondato il gravame delcontribuente; non vi è alcuna esposizione dei motivi di appelloavanzati in maniera molto articolata dalla parte privata conriferimento agli avvisi de quibus. Né viene minimamente indicato ilruolo svolto dal contribuente nella ‘miriade’ di società, né la causadei compensi transitati sui conti correnti (nella sentenza della CTRnemmeno viene precisato, nonostante gli elevatissimi importiimponibili ripresi a tassazione, quale fosse il lavoro autonomo svoltodal contribuente).10. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimentodel quarto, con il quale il contribuente lamenta, sempre in relazioneagli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2007 al 2010, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c.; per effetto dell’annullamento in parte qua della sentenza perNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026motivazione apparente, infatti, il giudice del rinvio dovrà provvedereData pubblicazione 14/04/2026ad un nuovo esame di tutto il compendio probatorio, onde valutarela legittimità degli avvisi de quibus.11. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta,ancora in relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere laCTR omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli11.1. Il motivo è fondato atteso che, a fronte della specificacontestazione da parte del contribuente, è mancata qualsiasidecisione della CTR sulla natura dei redditi imponibili accertatidall’Ufficio.12. L’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimentodei successivi sesto e settimo, proposti in via subordinata, con i qualisi prospetta la medesima censura sotto il profilo della motivazioneapparente e della violazione di legge (artt. 6, 53 e 54 t.u.i.r.); anchel’ottavo motivo, con cui il contribuente lamenta la violazione dell’art.37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, deve ritenersi assorbitonell’accoglimento del quinto.13. Con il nono motivo il ricorrente incidentale lamenta, ancorain relazione ai detti avvisi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omessoqualsiasi pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti impugnatiper l’asserita misura del beneficio personale e la carenza dellacondizione del possesso dei redditi.13.1. Il motivo, al pari del quinto, è fondato atteso che, afronte della specifica contestazione da parte del contribuente, èmancata qualsiasi decisione della CTR sulla sussistenza del ‘possessodei redditi’ e sulla misura dell’effettivo ‘beneficio personale’.14. L’accoglimento del nono motivo comporta l’assorbimentodei successivi decimo e undicesimo, proposti in via subordinata, coni quali si prospetta la medesima censura sotto il profilo dellaNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026motivazione apparente e della violazione di legge (art. 53 t.u.i.r.,Data pubblicazione 14/04/2026art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.).15. Con il dodicesimo motivo il contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per motivazione inesistente sull’eccezione di mancatadimostrazione della legittima acquisizione e del legittimo uso dei datiposti a base delle rettifiche degli avvisi dal 2007 al 2010; l’eccezioneera stata espressamente respinta dalla CTP, con pronuncia gravatain parte qua dal ricorrente incidentale e la CTR avrebbe omessoqualsiasi decisione sul relativo motivo di appello, implicitamenterigettandolo.15.1. Il motivo, ricondotto, alla luce del suo contenutosostanziale, alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame diuna eccezione ritualmente proposta (non potendo, all’evidenza,discutersi di motivazione inesistente a fronte di un rigetto implicitodi una domanda e/o eccezione, essendo connaturata ad ogni rigettoimplicito la carenza di motivazione), è fondato.15.2. Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTRsulla questione, già respinta in primo grado e riproposta con motivodi appello, della legittima acquisizione e del legittimo utilizzo dei datiposti a base degli accertamenti de quibus.16. Con il tredicesimo motivo il contribuente, in relazioneall’avviso di accertamento del 2006 (fondato sulle indagini bancarie,supra sub a), lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR, da un lato,pronunciato su una domanda non formulata e, dall’altro, omesso dipronunciarsi su una domanda avanzata dalla parte. In particolare, igiudici di appello avrebbero respinto la domanda avente ad oggettoun ‘ulteriore’ abbattimento della pretesa in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 228/2014, domanda in realtà mai proposta inquanto l’avviso de quo era stato confermato integralmente dalladecisione di primo grado (la riduzione di un terzo aveva riguardatogli avvisi dal 2007 al 2010), pertanto nessuna ‘ulteriore’ riduzioneNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026poteva essere richiesta in relazione ad esso. La CTR avrebbe, invece,Data pubblicazione 14/04/2026omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda di applicazione deglieffetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n.600/1973, ovvero di escludere dalla materia imponibile le sommecorrispondenti ai prelevamenti (domanda, tra l’altro, ritenutafondata dal medesimo Ufficio nelle controdeduzioni all’appelloincidentale proposto dal contribuente).15.1. Il motivo è fondato sotto ambedue gli aspetti evidenziati.15.2. Invero, la CTR si è pronunciata, anche con riferimentoall’avviso di accertamento per l’anno 2006 fondato su accertamentibancari, accomunandolo a quelli degli anni successivi fino al 2010,con il rigetto della pretesa di un ulteriore (oltre a quello di 1/3 giàoperato in primo grado) abbattimento dell’imponibile, pretesa maiformulata (e non poteva essere altrimenti) con riferimento all’anno2006, poiché l’avviso de quo era stato confermato integralmentedalla CTP.Dall’altro lato, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTRsulla domanda di annullamento del recupero a tassazione dellesomme in uscita (prelevamenti) dei conti correnti, per effetto dellasentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.17. L’accoglimento del tredicesimo motivo comportal’assorbimento del quattordicesimo, proposto in via subordinata, concui la medesima questione viene posta sotto il profilo della violazionedi legge (artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972).18. Gli ultimi quattro motivi attengono tutti allaregolamentazione delle spese di lite.L’annullamento con rinvio della sentenza di appello comporta,giocoforza, l’annullamento del capo sulle spese (del grado di appello)e la necessità, per il giudice del rinvio, di procedere ad una nuovaregolamentazione delle spese del secondo grado.Per tale motivo devono ritenersi assorbiti i motividiciassettesimo e diciottesimo, con i quali il contribuente lamenta,Numero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026rispettivamente, la violazione di legge per motivazione apparenteData pubblicazione 14/04/2026della condanna al pagamento di Euro 50.000,00 a titolo di spese delsecondo grado, e la violazione di legge (art. 15 d.lgs. n. 546/1992 eart. 92 c.p.c.) per avere la CTR condannato il ricorrente nonostantela soccombenza reciproca.Il quindicesimo motivo, invece, attiene alle spese del primogrado di lite; il contribuente, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4), c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere laCTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era statadedotta l’illegittima condanna del contribuente al pagamento dellespese di giudizio di primo grado (nell’importo di Euro 88.000,00).Il motivo è fondato.Invero, è mancata qualsiasi decisione da parte della CTR sulmotivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese di primogrado.L’accoglimento del quindicesimo motivo comportal’assorbimento del sedicesimo, proposto in via subordinata, con cuila medesima questione viene posta sotto il profilo della motivazioneapparente (della implicita decisione di rigetto del motivo digravame).19. In conclusione vanno accolti il primo ed il terzo motivo delricorso principale, assorbito il secondo; vanno, poi, accolti i motiviprimo, terzo, quinto, nono, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimodel ricorso incidentale, rigettato il secondo, assorbiti gli altri; lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo esame in relazione allecensure accolte ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale,assorbito il secondo, i motivi primo, terzo, quinto, nono, dodicesimo,tredicesimo ed quindicesimo del ricorso incidentale, rigettato ilNumero registro generale 14071/2016Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 9460/2026secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaData pubblicazione 14/04/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris