CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che, il ricorrente non si é confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (vedi pag. 5 e 6 della motivazione, che ha valorizzato il possesso del mezzo, la disponibilità delle chiavi dello stesso, il tentativo di dissimulare tale possesso, lo stato del motoveicolo con numeri di matricola abrasa e targa di provenienza furtiva apposta sul mezzo, in presenza di giustificazione in modo del tutto logico ritenuta non credibile); atteso che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. è non consentito perché reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte territoriale, (che ha richiamato le caratteristiche e condizioni del motoveicolo ricettato dal ricorrente a pag. 7 escludendo la modestia del valore del bene), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così