CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 04592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4592/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 1744/2025* * UP 18/12/2025* * * 33862/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/04/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23/07/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCrotone all esito del giudizio abbreviato unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ritenuto più grave il delitto di cui al capo 1 ha condannato * * alla pena di anni 5mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa oltre alle pene accessorie di legge per i reatidi cui agli artt. 110 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3bis cod. pen. capo 1 110 81 582 585 inrif.to all art. 576 comma 1 n. 1 cod. pen. capo 2 110 81 cod. pen. 4 comma 2 legge110/75 capo 3 .Con sentenza del 22/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro decidendo sull appellodell imputato in parziale riforma della suddetta sentenza ha ridotto ad anni 4 mesi 9 giorni15 di reclusione ed euro 2.183 di multa la pena inflitta confermando nel resto la pronuncia diprimo grado.Secondo la conforme ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito lo * *unitamente ad altre quattro persone di cui tre identificate avrebbe sottratto 600 euro e uncellulare a * * minacciandolo e colpendolo anche all interno della di luiabitazione con spranghe e coltelli provocando altresì alla persona offesa lesioni personaligiudicate guaribili in giorni 3 fatti occorsi in * * il 23/02/2024 .2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al capo della sentenza nel quale è stata affermata la responsabilitàdello * per il delitto di rapina di cui al capo 1. Il difensore rileva che in appello avevaposto la questione della sussumibilità dei fatti accertati nel reato di rapina in quanto a suodire posto che l intenzione degli imputati era solo quella di attuare una spedizione punitivanei confronti della vittima per i suoi presunti atteggiamenti pedofili e quindi solo di picchiarlanon vi era alcuna correlazione e alcun nesso teleologico tra la violenza usata e la sottrazionedei beni del * violenza e impossessamento erano quindi due fatti distinti conconseguente non configurabilità del reato di cui all art. 628 cod. pen. Con tale motivo diappello il giudice a quo a detta del ricorrente non si sarebbe confrontato così come nonaveva di fatto motivato o aveva motivato in maniera illogica anche in relazione all altraquestione sollevata dall appellante vale a dire che non vi era la prova che a sottrarre i benidella vittima fosse stato l odierno ricorrente.2.2 Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazioneal capo della sentenza relativo al reato di lesioni personali. La Corte di appello a detta delricorrente non si era confrontata con la oggettiva inconciliabilità tra il fatto che la personaoffesa aveva riferito di essere stata vittima di un brutale pestaggio e le lievi lesioni personaliriscontrate sulla sua persona e certificate nel referto medico in atti inconciliabilità chesecondo il difensore minava in radice l attendibilità della vittima.2.3 Con il terzo motivo si lamenta carenza di motivazione in relazione al capo dellasentenza relativo alla responsabilità dell imputato per il reato di cui all art. 4 legge 110/75. LaCorte di appello secondo il ricorrente si era limitata a prendere atto delle dichiarazionigeneriche della persona offesa la quale aveva parlato di aggressori armati di coltello senzaaccertare se anche lo * fosse effettivamente armato.2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell art. 62bis cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello a detta deldifensore aveva infatti immotivatamente negato le attenuanti valorizzando la sola gravità delfatto non valutando il contegno processuale dell imputato che sin dalle prime indagini avevaconfessato di essere autore dell aggressione e ne aveva anche rivelato le ragioni.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso con cui si contesta in sostanza la sussumibilità dei fattiaccertati nel delitto di rapina è aspecifico e manifestamente infondato.In primo luogo va evidenziato che la Corte di appello contrariamente a quanto dedottodal difensore ha motivato sulla questione oggetto del motivo di appello che era statoproposto sul punto laddove a p. 4 della sentenza ha ritenuto non credibile la versione deifatti fornita dagli imputati vale a dire che gli stessi erano entrati in casa del * soloper picchiarlo e non anche per derubarlo in quanto lo ritenevano un molestatore di bambini.* questa che a detta dei giudici di merito risultava solo dalle dichiarazioni peraltrosul punto tra loro discordanti di alcuni degli imputati – evidentemente interessati aridimensionare i fatti e a fornire una qualche giustificazione al loro gesto – ma che nonaveva trovato alcun riscontro e che era anzi smentita dalla accertata dinamica dei fatti. Igiudici rilevavano infatti che l impossessamento era seguito senza soluzione di continuitàalla violenza in casa ed era stato addirittura concomitante nell episodio della sottrazione delcellulare durante il pestaggio in strada dove la vittima era stata rincorsa . * dunquesmentito il presupposto stesso sulla base del quale il difensore assumeva che violenza allapersona offesa e impossessamento dei suoi beni da parte degli imputati eranocompletamente autonomi e scollegati. * detto il ricorso lungi dal muovere compiutecensure di legittimità alla sentenza impugnata e all iter motivazionale su cui essa si fonda inordine alla sussistenza della rapina ha prospettato una diversa valutazione delle circostanzedi fatto in questa sede non consentita affidandosi a enunciati assertivi che non hannoneppure allegato il travisamento degli elementi di prova in atti .Il motivo a ben vedere è poi manifestamente infondato anche in punto di diritto. Edinvero l art. 628 cod. pen. ai fini della configurabilità del delitto di rapina esigeesclusivamente che la sottrazione e il successivo impossessamento avvengano “medianteviolenza alla persona o minaccia” ciò che rileva dunque è solo che la violenza o la minacciasiano lo strumento attraverso il quale si realizza la sottrazione in altri termini a differenza diquanto sembra ritenere il difensore del ricorrente la norma incriminatrice non richiede affattoche la violenza sia posta in essere al fine specifico di sottrarre i beni alla vittima ai fini dellaconfigurabilità del reato è infatti sufficiente che l agente realizzi la sottrazione anchesemplicemente sfruttando in maniera consapevole la violenza posta in essere anche pertutt altra finalità ad esempio profittando della impossibilità di difendersi e di reagire nellaquale la vittima si viene a trovare per effetto della violenza subita. In tal senso è del resto lacostante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in tema di rapinal elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto doloconcomitante o sopravvenuto non essendo necessario che la coscienza e volontà dellaviolenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta * 2 Sentenza n.90049 del 02/02/2023 nello stesso senso * 2 n. 3116 del 12/01/2016 * *265644 – 01 . * esclude in radice la sussistenza della violazione della legge penaledenunciata dal ricorrente.Quanto poi all argomento difensivo secondo il quale difettava la prova che lo * sifosse materialmente impossessato dei beni della vittima occorre rilevare che già nei motividi appello la questione era stata posta in maniera del tutto generica e aspecificaevidenziando un solo dato vale a dire che secondo le dichiarazioni della persona offesa lapermanenza in casa degli imputati era stata breve sicché – a quanto è dato comprendere –la difesa riteneva che gli stessi non avessero avuto il tempo di impossessarsi del denaro. LaCorte di appello ha peraltro vagliato tale motivo di doglianza affermando p. 4 dellasentenza che secondo la persona offesa la permanenza in casa dei suoi aggressori si eraprotratta per un tempo non breve e comunque tale da consentire l apprensione del denaro.La Corte ha dunque adeguatamente motivato in ordine ad una doglianza che risultava aborigine generica. Al riguardo non ci si può esimere dal ribadire che in tema di motivazionedella sentenza il giudice dell impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancatoaccoglimento di istanze nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o permanifesta infondatezza * 6 n. 20522 del 08/03/2022 * * 283268 – 01 *2 n. 34044 del 20/11/2020 * 280306 – 01 che ha affermato che è inammissibile ai sensidell art. 606 comma 3 ultima parte cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deducauna questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello tale dovendosi intendereanche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione .Del resto avendo i giudici di appello ritenuto – per le condivisibili e comunque non illogicheragioni di cui si è detto – che l azione delittuosa cui lo * ha preso parte era finalizzataanche a depredare la persona offesa dei suoi beni risultava del tutto irrilevante stabilirequale degli imputati avesse materialmente appreso i beni stante la condivisa preordinazioneed esecuzione dell azione delittuosa.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si pone in discussione la valutazione diinammissibile sotto diversi profili.In primo luogo va evidenziato che si tratta di motivo nuovo e dunque inammissibile exart. 606 comma 3 cod. proc. pen. posto che la questione dell attendibilità del dichiarante èstata posta per la prima volta nel ricorso per cassazione atteso che nei motivi di appello ildifensore aveva posto una questione affatto diversa vale a dire la riconducibilità delle lesionianche alla condotta dello *di legittimità salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione la valutazione delgiudice di merito cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova circacontrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti * 5 n.51604del 19/09/2017 D * * 271623 – 01 . * detto occorre rilevare che ildifensore contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa operata dai giudici dimerito senza allegare alcun serio profilo di contraddittorietà o illogicità della motivazione e inmaniera anche aspecifica. La difesa omette infatti di considerare che la valutazione delladichiarazioni di altri testimoni e l accertamento di fatti direttamente constatati dalla poliziagiudiziaria e si concentra su un unico elemento – la presunta discrepanza tra dichiarazionidella vittima e referti medici – senza considerare gli ulteriori elementi di riscontro. Va peraltrorilevato che anche l asserito elemento di contrasto individuato è tutt altro che decisivo odirimente non è infatti né improbabile né impossibile che una persona possa riceverenumerosi colpi come dichiarato dal denunciante e poi vuoi per le parti del corpo attintevuoi per la capacità di proteggersi riportare lesioni che dal punto di vista medico legale sonogiudicate non gravi.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno preso atto delladichiarazione della persona offesa secondo la quale i suoi aggressori – vale a dire tutte lepersone che lo avevano aggredito – erano armate di coltello. Da tale dichiarazione inmaniera del tutto logica i giudici di merito hanno quindi desunto che essendo lo * unodegli aggressori anche lui fosse armato. Non è dato quindi comprendere quale profilo diillogicità o di difetto di motivazione sia possibile riscontrare.4. Il quarto motivo avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche èinammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici diappello hanno fornito motivazione adeguata e congrua con la quale il difensore non siconfronta. * Suprema Corte ha infatti più volte affermato che al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esametra gli elementi indicati dall art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero allemodalità di esecuzione di esso può risultare all uopo sufficiente * 2 n. 23903 del15/07/2020 * 279549 . Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente cheegli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione * 3 n. 28535 del 19/03/2014 * * 259899 .Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e congrua avendoi giudici evidenziato da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero laconcessione delle attenuanti e dall altro che doveva essere valorizzata come ulterioreelemento ostativo l estrema gravità dei fatti accertati a fronte della quale anche la condottaprocessuale dell imputato era ininfluente o comunque recessiva . Il difensore non siconfronta con i sopra esposti argomenti e a ben vedere non ha neppure indicato qualierano gli elementi positivi in forza dei quali l imputato erano meritevole del beneficio di leggeinvocato tenuto conto che anche la confessione resa era stata del tutto parziale e più chealtro tesa a ridimensionare la gravità di fatti che erano già emersi aliunde. Il motivo difettadunque di specificità sia intrinseca che estrinseca.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell impugnazione alla quale consegue per il disposto dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n.186/2000 al versamento in favore della * delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000 00.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l oscuramento deidati identificativi delle parti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4592/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 1744/2025* * UP 18/12/2025* * * 33862/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/04/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23/07/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCrotone all esito del giudizio abbreviato unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ritenuto più grave il delitto di cui al capo 1 ha condannato * * alla pena di anni 5mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa oltre alle pene accessorie di legge per i reatidi cui agli artt. 110 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3bis cod. pen. capo 1 110 81 582 585 inrif.to all art. 576 comma 1 n. 1 cod. pen. capo 2 110 81 cod. pen. 4 comma 2 legge110/75 capo 3 .Con sentenza del 22/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro decidendo sull appellodell imputato in parziale riforma della suddetta sentenza ha ridotto ad anni 4 mesi 9 giorni15 di reclusione ed euro 2.183 di multa la pena inflitta confermando nel resto la pronuncia diprimo grado.Secondo la conforme ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito lo * *unitamente ad altre quattro persone di cui tre identificate avrebbe sottratto 600 euro e uncellulare a * * minacciandolo e colpendolo anche all interno della di luiabitazione con spranghe e coltelli provocando altresì alla persona offesa lesioni personaligiudicate guaribili in giorni 3 fatti occorsi in * * il 23/02/2024 .2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al capo della sentenza nel quale è stata affermata la responsabilitàdello * per il delitto di rapina di cui al capo 1. Il difensore rileva che in appello avevaposto la questione della sussumibilità dei fatti accertati nel reato di rapina in quanto a suodire posto che l intenzione degli imputati era solo quella di attuare una spedizione punitivanei confronti della vittima per i suoi presunti atteggiamenti pedofili e quindi solo di picchiarlanon vi era alcuna correlazione e alcun nesso teleologico tra la violenza usata e la sottrazionedei beni del * violenza e impossessamento erano quindi due fatti distinti conconseguente non configurabilità del reato di cui all art. 628 cod. pen. Con tale motivo diappello il giudice a quo a detta del ricorrente non si sarebbe confrontato così come nonaveva di fatto motivato o aveva motivato in maniera illogica anche in relazione all altraquestione sollevata dall appellante vale a dire che non vi era la prova che a sottrarre i benidella vittima fosse stato l odierno ricorrente.2.2 Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazioneal capo della sentenza relativo al reato di lesioni personali. La Corte di appello a detta delricorrente non si era confrontata con la oggettiva inconciliabilità tra il fatto che la personaoffesa aveva riferito di essere stata vittima di un brutale pestaggio e le lievi lesioni personaliriscontrate sulla sua persona e certificate nel referto medico in atti inconciliabilità chesecondo il difensore minava in radice l attendibilità della vittima.2.3 Con il terzo motivo si lamenta carenza di motivazione in relazione al capo dellasentenza relativo alla responsabilità dell imputato per il reato di cui all art. 4 legge 110/75. LaCorte di appello secondo il ricorrente si era limitata a prendere atto delle dichiarazionigeneriche della persona offesa la quale aveva parlato di aggressori armati di coltello senzaaccertare se anche lo * fosse effettivamente armato.2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell art. 62bis cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello a detta deldifensore aveva infatti immotivatamente negato le attenuanti valorizzando la sola gravità delfatto non valutando il contegno processuale dell imputato che sin dalle prime indagini avevaconfessato di essere autore dell aggressione e ne aveva anche rivelato le ragioni.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso con cui si contesta in sostanza la sussumibilità dei fattiaccertati nel delitto di rapina è aspecifico e manifestamente infondato.In primo luogo va evidenziato che la Corte di appello contrariamente a quanto dedottodal difensore ha motivato sulla questione oggetto del motivo di appello che era statoproposto sul punto laddove a p. 4 della sentenza ha ritenuto non credibile la versione deifatti fornita dagli imputati vale a dire che gli stessi erano entrati in casa del * soloper picchiarlo e non anche per derubarlo in quanto lo ritenevano un molestatore di bambini.* questa che a detta dei giudici di merito risultava solo dalle dichiarazioni peraltrosul punto tra loro discordanti di alcuni degli imputati – evidentemente interessati aridimensionare i fatti e a fornire una qualche giustificazione al loro gesto – ma che nonaveva trovato alcun riscontro e che era anzi smentita dalla accertata dinamica dei fatti. Igiudici rilevavano infatti che l impossessamento era seguito senza soluzione di continuitàalla violenza in casa ed era stato addirittura concomitante nell episodio della sottrazione delcellulare durante il pestaggio in strada dove la vittima era stata rincorsa . * dunquesmentito il presupposto stesso sulla base del quale il difensore assumeva che violenza allapersona offesa e impossessamento dei suoi beni da parte degli imputati eranocompletamente autonomi e scollegati. * detto il ricorso lungi dal muovere compiutecensure di legittimità alla sentenza impugnata e all iter motivazionale su cui essa si fonda inordine alla sussistenza della rapina ha prospettato una diversa valutazione delle circostanzedi fatto in questa sede non consentita affidandosi a enunciati assertivi che non hannoneppure allegato il travisamento degli elementi di prova in atti .Il motivo a ben vedere è poi manifestamente infondato anche in punto di diritto. Edinvero l art. 628 cod. pen. ai fini della configurabilità del delitto di rapina esigeesclusivamente che la sottrazione e il successivo impossessamento avvengano “medianteviolenza alla persona o minaccia” ciò che rileva dunque è solo che la violenza o la minacciasiano lo strumento attraverso il quale si realizza la sottrazione in altri termini a differenza diquanto sembra ritenere il difensore del ricorrente la norma incriminatrice non richiede affattoche la violenza sia posta in essere al fine specifico di sottrarre i beni alla vittima ai fini dellaconfigurabilità del reato è infatti sufficiente che l agente realizzi la sottrazione anchesemplicemente sfruttando in maniera consapevole la violenza posta in essere anche pertutt altra finalità ad esempio profittando della impossibilità di difendersi e di reagire nellaquale la vittima si viene a trovare per effetto della violenza subita. In tal senso è del resto lacostante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in tema di rapinal elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto doloconcomitante o sopravvenuto non essendo necessario che la coscienza e volontà dellaviolenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta * 2 Sentenza n.90049 del 02/02/2023 nello stesso senso * 2 n. 3116 del 12/01/2016 * *265644 – 01 . * esclude in radice la sussistenza della violazione della legge penaledenunciata dal ricorrente.Quanto poi all argomento difensivo secondo il quale difettava la prova che lo * sifosse materialmente impossessato dei beni della vittima occorre rilevare che già nei motividi appello la questione era stata posta in maniera del tutto generica e aspecificaevidenziando un solo dato vale a dire che secondo le dichiarazioni della persona offesa lapermanenza in casa degli imputati era stata breve sicché – a quanto è dato comprendere –la difesa riteneva che gli stessi non avessero avuto il tempo di impossessarsi del denaro. LaCorte di appello ha peraltro vagliato tale motivo di doglianza affermando p. 4 dellasentenza che secondo la persona offesa la permanenza in casa dei suoi aggressori si eraprotratta per un tempo non breve e comunque tale da consentire l apprensione del denaro.La Corte ha dunque adeguatamente motivato in ordine ad una doglianza che risultava aborigine generica. Al riguardo non ci si può esimere dal ribadire che in tema di motivazionedella sentenza il giudice dell impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancatoaccoglimento di istanze nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o permanifesta infondatezza * 6 n. 20522 del 08/03/2022 * * 283268 – 01 *2 n. 34044 del 20/11/2020 * 280306 – 01 che ha affermato che è inammissibile ai sensidell art. 606 comma 3 ultima parte cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deducauna questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello tale dovendosi intendereanche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione .Del resto avendo i giudici di appello ritenuto – per le condivisibili e comunque non illogicheragioni di cui si è detto – che l azione delittuosa cui lo * ha preso parte era finalizzataanche a depredare la persona offesa dei suoi beni risultava del tutto irrilevante stabilirequale degli imputati avesse materialmente appreso i beni stante la condivisa preordinazioneed esecuzione dell azione delittuosa.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si pone in discussione la valutazione diinammissibile sotto diversi profili.In primo luogo va evidenziato che si tratta di motivo nuovo e dunque inammissibile exart. 606 comma 3 cod. proc. pen. posto che la questione dell attendibilità del dichiarante èstata posta per la prima volta nel ricorso per cassazione atteso che nei motivi di appello ildifensore aveva posto una questione affatto diversa vale a dire la riconducibilità delle lesionianche alla condotta dello *di legittimità salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione la valutazione delgiudice di merito cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova circacontrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti * 5 n.51604del 19/09/2017 D * * 271623 – 01 . * detto occorre rilevare che ildifensore contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa operata dai giudici dimerito senza allegare alcun serio profilo di contraddittorietà o illogicità della motivazione e inmaniera anche aspecifica. La difesa omette infatti di considerare che la valutazione delladichiarazioni di altri testimoni e l accertamento di fatti direttamente constatati dalla poliziagiudiziaria e si concentra su un unico elemento – la presunta discrepanza tra dichiarazionidella vittima e referti medici – senza considerare gli ulteriori elementi di riscontro. Va peraltrorilevato che anche l asserito elemento di contrasto individuato è tutt altro che decisivo odirimente non è infatti né improbabile né impossibile che una persona possa riceverenumerosi colpi come dichiarato dal denunciante e poi vuoi per le parti del corpo attintevuoi per la capacità di proteggersi riportare lesioni che dal punto di vista medico legale sonogiudicate non gravi.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno preso atto delladichiarazione della persona offesa secondo la quale i suoi aggressori – vale a dire tutte lepersone che lo avevano aggredito – erano armate di coltello. Da tale dichiarazione inmaniera del tutto logica i giudici di merito hanno quindi desunto che essendo lo * unodegli aggressori anche lui fosse armato. Non è dato quindi comprendere quale profilo diillogicità o di difetto di motivazione sia possibile riscontrare.4. Il quarto motivo avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche èinammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici diappello hanno fornito motivazione adeguata e congrua con la quale il difensore non siconfronta. * Suprema Corte ha infatti più volte affermato che al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esametra gli elementi indicati dall art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero allemodalità di esecuzione di esso può risultare all uopo sufficiente * 2 n. 23903 del15/07/2020 * 279549 . Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente cheegli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione * 3 n. 28535 del 19/03/2014 * * 259899 .Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e congrua avendoi giudici evidenziato da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero laconcessione delle attenuanti e dall altro che doveva essere valorizzata come ulterioreelemento ostativo l estrema gravità dei fatti accertati a fronte della quale anche la condottaprocessuale dell imputato era ininfluente o comunque recessiva . Il difensore non siconfronta con i sopra esposti argomenti e a ben vedere non ha neppure indicato qualierano gli elementi positivi in forza dei quali l imputato erano meritevole del beneficio di leggeinvocato tenuto conto che anche la confessione resa era stata del tutto parziale e più chealtro tesa a ridimensionare la gravità di fatti che erano già emersi aliunde. Il motivo difettadunque di specificità sia intrinseca che estrinseca.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell impugnazione alla quale consegue per il disposto dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n.186/2000 al versamento in favore della * delle ammende di una somma che si stimaequo quantificare in € 3.000 00.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l oscuramento deidati identificativi delle parti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *