Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 25649/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 14/1/2026 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 15/12/2023 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di plurime violazioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 181, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità perché fondata esclusivamente sulla veste di proprietario dell'area, senza alcuna evidenza di un eventuale ruolo di committente o di concorrente con l'esecutore delle opere.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], pacifico il profilo illecito degli interventi contestati, è stata individuata in ragione sia del fatto che gli abusi erano stati realizzati su terreni di proprietà dello stesso imputato, sia dell'assenza di una qualunque spiegazione alternativa, atta a dimostrare come fosse stato possibile edificare a sua insaputa (non era stato neppure dedotto, ad esempio, che lo stesso si fosse allontanato dal territorio per lungo tempo o che fosse stato malato per un periodo considerevole).

La sentenza, pertanto, ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con argomento che non si presta a censure, peraltro contestato anche in questa sede in termini del tutto generici.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 14/1/2026 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 15/12/2023 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole di plurime violazioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità perché fondata esclusivamente sulla veste di proprietario dell'area, senza alcuna evidenza di un eventuale ruolo di committente o di concorrente con l'esecutore delle opere. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], pacifico il profilo illecito degli interventi contestati, è stata individuata in ragione sia del fatto che gli abusi erano stati realizzati su terreni di proprietà dello stesso imputato, sia dell'assenza di una qualunque spiegazione alternativa, atta a dimostrare come fosse stato possibile edificare a sua insaputa (non era stato neppure dedotto, ad esempio, che lo stesso si fosse allontanato dal territorio per lungo tempo o che fosse stato malato per un periodo considerevole). La sentenza, pertanto, ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con argomento che non si presta a censure, peraltro contestato anche in questa sede in termini del tutto generici. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25649/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris