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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14656/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina con cui era stata confermata la condanna dell'imputato per il delitto di tentato omicidio aggravato dall'aver agito con crudeltà; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene censurato il travisamento del fatto oggetto di imputazione asserendo che la pluralità di colpi inferti alla vittima sarebbe meramente apparente; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, fondandosi su aspecifiche deduzioni concernenti errori di carattere essenzialmente valutativo, risulta essere stato proposto in assenza dei presupposti di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che consente l'impugnazione unicamente in relazione a eventuali errori di natura percettiva causati da una svista in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio, suscettibili di influire sul processo formativo della volontà (Sez. 3, n. 47316 del 01/06, Vinci, Rv. 271145 — 01): situazione palesemente non ravvisabile nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina con cui era stata confermata la condanna dell'imputato per il delitto di tentato omicidio aggravato dall'aver agito con crudeltà; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene censurato il travisamento del fatto oggetto di imputazione asserendo che la pluralità di colpi inferti alla vittima sarebbe meramente apparente; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, fondandosi su aspecifiche deduzioni concernenti errori di carattere essenzialmente valutativo, risulta essere stato proposto in assenza dei presupposti di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che consente l'impugnazione unicamente in relazione a eventuali errori di natura percettiva causati da una svista in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio, suscettibili di influire sul processo formativo della volontà (Sez. 3, n. 47316 del 01/06, Vinci, Rv. 271145 — 01): situazione palesemente non ravvisabile nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 m
Sentenza Cassazione n. 14656/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris