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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13030/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivaliime in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilita di cui all'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in qustione, evidenziando la notevole intensità del dolo desunta dalla non occasionali:à della condotta e dalle modalità del fatto.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusioiri della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeciu ata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti ichiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/015/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cc n ianna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendi!.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivaliime in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilita di cui all'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in qustione, evidenziando la notevole intensità del dolo desunta dalla non occasionali:à della condotta e dalle modalità del fatto. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusioiri della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeciu ata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti ichiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/015/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cc n ianna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendi!. Così deciso
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