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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1984

Cassazione n. 27114/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1984 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h a, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata; sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati sono estinti per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1984 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h a, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata; sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati sono estinti per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 giugno 202