CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 1996
Cassazione n. 19939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1996 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1: (.4•4» C.L'es.04 l 44 PA Nt oVh.tritt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 08/02/22, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, nella qualità di imputato nel procedimento penale n. 158/19 RGNR e n. 319/2019 [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel relativo processo, attestava falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, di essere nelle condizioni patrimoniali e reddituali (con riferimento all'intero nucleo familiare) previste per godere del beneficio di ammissione, dichiarando, in particolare, che il proprio reddito, cumulato a quello dei familiari conviventi per l'anno 2017, fosse pari ad euro 12.173, 00, dichiarazione rivelatasi falsa in quanto in essa non era indicato il reddito di euro 5.587,72. Reato aggravato dall'aver conseguito l'ammissione al patrocinio. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola un unico motivo con cui deduce mancanza contraddittorietà, manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione. Già nell'atto d'appello, l'imputato aveva chiesto di essere assolto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo insussistente l'elemento soggettivo, per due distinte ragioni. La prima, costituita dal fatto che l'istante era incorso in errore nella compilazione dell'istanza di ammissione al patrocinio, errore da ritenersi scusabile vertendo su norma extrapenale; la seconda, rappresentata dal fatto che, all'interno del medesimo procedimento, l'istante aveva prontamente comunicato, prima della conclusione del processo, la variazione reddituale riportata dal nucleo familiare nell'anno fiscale seguente, nella consapevolezza che tale dichiarazione avrebbe comportato la revoca dell'ammissione al beneficio, cosa che per l'appunto è avvenuta. Su dette circostanze il Giudice di appello non ha preso alcuna posizione, erroneamente ritenendo che l'avvenuta comunicazione della variazione reddituale fosse già stata enfatizzata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 4.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Suprema Corte, a mente del quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282560). Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2022 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto e, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così questa Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; conf. Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, P.G. in proc. Barba, Rv. 248404). In tal senso, la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, se pur non necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862). Integra poi l'aggravante in questione l'avere ottenuto, grazie ai falsi dati esposti, il provvedimento di ammissione da parte del giudice, cui non si aveva diritto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 febbraio