CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 dicembre 1958
Cassazione n. 12194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1958 Avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di quella stesa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto con abuso delle relazioni di ufficio e su cose esistenti in ufficio pubblico, per essersi impossessato della somma di 120 euro sottraendola dal portafogli della persona offesa, che lo teneva custodito all'interno della stanza di servizio nella sede dei Vigili del Fuoco. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del rispettivo difensore, il quale svolge due motivi, entrambi riguardanti la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. 2.1. In primo luogo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della norma in questione, non potendosi considerare pubblico ufficio la stanza dedicata allo svolgimento di atti della vita privata del dipendente pubblico, ( alloggio, riposo, ristoro), peraltro, condivisa con altri colleghi, tutti titolari dello jus excludendi alios. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., nella parte in cui non considera il rapporto paritetico tra soggetto e luogo di commissione del furto - dal momento che il ricorrente era egli stesso un dipendente pubblico, astrattamente legittimato ad accedere agli spazi in cui è avvenuto il furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché propone motivi manifestamente infondati. 2. La circostanza aggravante del furto delineata dall'art. 625 n. 7 cod. pen. sussiste sia nel caso in cui la cosa sottratta sia stata esposta alla pubblica fede (per necessità o consuetudine), sia nel caso in cui la sottrazione avvenga in uno stabilimento pubblico, come nel caso di specie. 2.1. Secondo il risalente e mai smentito indirizzo (Sez. 2, n. 274 del 09/02/1970 Rv. 117007) la qualificazione dello stabilimento pubblico (che va inteso come qualsiasi complesso di opere e attrezzature attualmente destinato alla estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo stato od altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente), è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a cui detto complesso è destinato, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito, ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970 , Rv. 114604). Nell'ambito di tale perimetro, ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno, e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. In tale ottica, i è ravvisata l'aggravante in parola anche in un caso di furto commesso in un ufficio dell' istituto nazionale di Assicurazione, essendo la natura pubblicistica di detto istituto caratterizzata dall'interesse di preminente interesse generale che a suo mezzo persegue lo Stato ( Sez. 2, sussistenza dell'aggravante con riguardo al furto di un capo di vestiario perpetrato all'interno di un locale del palazzo di giustizia adibito a spogliatoio degli avvocati, escludendosi che detto locale potesse qualificarsi come pubblico "perché la pubblicità che deve caratterizzare l'ufficio (id est il luogo in cui si svolge una determinata attività) si riferisce alla natura dell'attività che nel luogo stesso si esplica, mentre è indifferente che il pubblico vi sia o no ammesso" ( Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008 , Rv. 239981), o, all'opposto, nel caso di furto avvenuto all'interno di un "container" adibito ad uffici dell'impresa incaricata delle pulizie presso un ospedale, non assolvendo detto locale, in considerazione delle attività ivi svolte, una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità ( Sez. 5 n. 51105 del 03/10/2019, Rv. 278317). 2.2. Facendo corretta applicazione di tali principi, i giudici di merito hanno ritenuto che la stanza di servizio ubicata nella sede dei Vigili del Fuoco debba essere considerato stabilimento pubblico, nella considerazione della destinazione impressa ai locali, pertinente ad un'attività che è di indiscutibile interesse pubblico e, quindi, bisognevole di maggior tutela per il servizio diffuso a cui viene votato( Sez. 5, n. 7039 del 16/12/2010 Rv. 249945; conf. Cass., sez. 5, 15.6.2001, D'Ambrosio, rv. 219713 e da ultimo Sez. 5 - , n. 51105 del 03/10/2019 Rv. 278317 ). Infatti, per la peculiarità che contraddistingue lo stabilimento dei Vigili del Fuoco, gli alloggiamenti risultano indissolubilmente legati alle necessità di prestazione del servizio, con la conseguenza che, in questo peculiare caso, non può negarsi che i locali assolvono una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità. 3. Del pari infondato il secondo motivo. La circostanza che anche l'imputato fosse un pubblico dipendente, conferma la contestazione dell'ulteriore aggravante dell'abuso delle relazioni d'ufficio, che concorre e aggrava il fatto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENA