CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -{,LEto mdits51il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ek, 4" {47 L') b"(:` (41- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non essendovi prova che siano stati formulati gli avvisi di legge al ricorrente, posto che il verbale di accertamento non ne dà conto. Entrambi i Giudici di merito hanno respinto l'eccezione di nullità, proposta sul punto dalla difesa, in base all'assunto che l'operante, chiamato a testimoniare, ha dichiarato di aver formulato tali avvisi e che detta testimonianza è attendibile. 2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'applicazione di norme processuali e nella valutazione delle risultanze processuali, per avere violato l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia con riguardo al prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, nonché in ordine alle modalità probatorie dell'effettivo rispetto delle garanzie stabilite dagli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Il riferimento è alla valutazione di attendibilità dell'operante Denegri, che pure non ricordava circostanze fattuali piuttosto rilevanti (richiamate nel ricorso). I Giudici della cognizione non hanno indicato i motivi per i quali il teste di polizia giudiziaria dovesse ritenersi attendibile e credibile. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 4. In data 13/04/23, sono pervenute note di replica del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La censura con cui il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso in questione per essere stato dato in forma orale, anziché scritta, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005, è infondata. Nessuna disposizione del codice di rito prevede la forma scritta dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (e, anzi, l'art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art. 354 del medesimo codice di rito, presuppone l'oralità dell'atto), mentre la circolare citata, in quanto tale, non costituisce fonte di diritto, e quindi «non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo» (Sez. 3, ord. n. 25170 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252771 -01. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-02; Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, Nardi, Rv. 172569 - 01). Ciò detto, occorre rilevare come la prova dell'avviso dato oralmente si possa ricavare anche per testimoni. Tale orientamento è ammesso da parte cospicua della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione"; Sez. 4 , n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278027 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante"; conforme, Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275148 - 01). 2.1. Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che dell'avviso dato oralmente sia stata raggiunta prova attraverso la deposizione del teste qualificato, l'operante Denegri, al cui riguardo osservava che, se era pur vero che questi non ricordava alcuni aspetti secondari della vicenda (anche perché tra l'episodio e la deposizione testimoniale erano trascorsi un anno e 10 mesi), era tuttavia preciso nella ricostruzione dell'incidente, nel quale l'imputato aveva invaso la semicarreggiata opposta, travolto un segnale verticale di stop e danneggiato il palo della luce, cagionando avarie significative al mezzo, che non era più marciante, con necessità di intervento del carro attrezzi; parimenti, il teste ricordava, con precisione, che al Visini era stato formulato, sul posto, prima dell'arrivo in ospedale, l'avviso della facoltà di nominare un difensore. A rafforzare la credibilità del teste è poi, come riferisce la Corte territoriale, la constatazione del fatto che questi riferiva anche circostanze favorevoli all'imputato, laddove affermava che il Visini era sottoposto agli esami ematici su richiesta degli operanti. La Corte di appello ha, dunque, diversamente da quanto assume il ricorrente, illustrato le ragioni a sostegno della credibilità del testimone. Infondata è altresì la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue, urine e saliva), compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277946 - 01. In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata). Con riguardo alle ipotesi di prelievo ematico finalizzato alla ricerca della prova del reato di cui all'art. 186 cod. strada (ma ugualmente può dirsi con riferimento alla diversa ipotesi di cui all'art. 187 medesimo codice), deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge (cfr. Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606). Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente non ha allegato il rifiuto al prelievo ematico, ma la mancanza del consenso espresso. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process