CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cale 01410430712), in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64B14 G273 Y).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del suo legale rappresentante pro tempore.- INTIMATA –Numero registro generale 25742/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 12185/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 828/26/2022 della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 30 marzo 2022, nonnotificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’intimazioneindicata in atti con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva allasuindicata ricorrente il pagamento della somma di 9.559,00 €, oltreaccessori per il mancato versamento dei contributi di bonifica, basando lapretesa sulla presupposta cartella di pagamento n.043/2009/0006505310/000.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia con l’impugnatasentenza rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro lapronuncia n. 961/5/2016 della Commissione tributaria provinciale dinotificata «[…] in Foggia alla S.S. 16 KM 681,300 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. […] e non invece pressol’indirizzo ubicato al Km. 681,200 della medesima strada statale; e che laconsegna è avvenuta a mani di tale [OSCURATO:PERSONA], ivi rinvenuta edaddetta (ADD), a causa dell’assenza del destinatario» (così nella pronunciain esame).Per tale via, ritenendo valida detta notifica, in assenza di querela difalso in ordine al contenuto intrinseco della ricevuta di ritorno dellanotifica, reputava legittima l’intimazione impugnata.Numero registro generale 25742/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 12185/2026Data pubblicazione 01/05/20263. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 26 ottobre/27 ottobre/2 novembre 2022,formulando quattro motivi d’impugnazione, depositando l’11 aprile 2025memoria illustrativa.4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c.per la sussistenza di un giudicato esterno sulla notifica della cartellapresupposta, che era stata eccepito in grado di appello senza ricevereseguito.1.1. Il motivo va accolto.L’istante ha rappresentato che nel corso del giudizio di appello avevasollevato l’eccezione di giudicato, rappresentando che con ordinanza n.21913/2017 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso propostodall’agente della riscossione contro altra sentenza della Commissionetributaria regionale, che aveva ritenuto nulla la notifica della medesimacartella di pagamento (posta a base della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria), con la conseguenza che sulla questione concernetel’illegittima notifica della predetta cartella si era formato il giudicatoesterno.In effetti, nel corso del giudizio di appello era sopravvenuta la citataordinanza della Corte di cassazione, la quale, decidendo sul ricorsoproposto contro la sentenza n. 867/2016 della Commissione tributariaregionale della puglia, lo aveva respinto, ritenendo che il meccanismofidefaciente in tema di notifica tramite servizi postale «è correlato allaprecondizione che la consegna sia avvenuta all'indirizzo esatto delNumero registro generale 25742/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 12185/2026Data pubblicazione 01/05/2026destinatario, mentre, nel caso di specie, la consegna è avvenuta al km681+200, laddove la sede della società è al km 681+300, come risultadalla stessa intestazione dell'atto da notificare e dalle risultanze camerali etopografiche della sede legale; secondo questa impostazione vi sarebbesolo una presunzione iuris tantum sulla corretta ricezione del plico, noncoperta dalla fede privilegiata superabile dalla contraria documentale che èquella che è stata valorizzata dalla CTR (Cass. n. 21817/12)» (cosìordinanza n. 21913/2017 della Corte di cassazione).Detta pronuncia ha riguardato la stessa notifica della cartella di cuiancora è giudizio e risulta essere stata deposita il 20 settembre 2017, percui da tale epoca si era formato il giudicato esterno sulla predettaquestione.Correttamente, quindi, l’istante aveva sollevato nel giudizio di appellol’eccezione di giudicato, come rappresentato ai fini dell’autosufficienza nelricorso in esame (v. pagine n. 9 e 10) e correttamente, con la censura inrassegna, si è doluta del fatto che la Commissione regionale «ha deciso intermini diametralmente opposti […]» (v. pagina n. 10 del ricorso), senzariconoscere l’intervenuto giudicato sul predetto, medesimo, tema.Non vi è, infatti, dubbio che sull’accertamento fattuale e giuridico circala notifica della cartella presupposta si era formato il giudicato formale esostanziale, il che impediva al Giudice regionale di rinnovare la valutazionesulla medesma questione.2. Con la seconda censura, avanzata in via subordinata, la ricorrenteha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, 118 disp. att. c.p.c.,36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost. per non avere laCommissione regionale spiegato le ragioni per le quali il procedimentoNumero registro generale 25742/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 12185/2026Data pubblicazione 01/05/2026notificatorio fosse legittimo, omettendo di prendere posizione sulle difesesvolte dalle parti.3. Con la terza doglianza al contribuente ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 145 c.p.c.4. Con la quarta ragione di contestazione l’istante ha lamentato,sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 2700 c.c.5. L’esame di detti motivi, concernenti la motivazione della sentenzaed i vizi della notifica della cartella presupposta, restano, all’evidenza,assorbito nella valutazione fornita circa la sussistenza del giudicatoesterno caduto sulla predetta questione.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto nel suo primomotivo e la pronuncia impugnata va cassata.Non occorrendo altri accertamenti fattuali, la causa va anche decisa nelmerito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accogliel’originario ricorso della contribuente.Condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese dilite, che liquida in favore della ricorrente, per le competenze di primogrado, nella somma di 2.500,00 €, per le competenze di secondo gradonell’importo di 2.800,00 € e per quelle di legittimità nella misura di3.000,00 €, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, ed al rimborso delle spese vivedel presente grado, pari a 200,00 €.Numero registro generale 25742/2022Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 12185/2026Data pubblicazione 01/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto