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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46255/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate dai due ricorrenti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto quanto alla idoneità delle minacce ad ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, va ribadita l'irrilevanza se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione (motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), mentre con riguardo al concorso di persone, è irrilevante che la frase minacciosa sia stata pronunciata da uno soltanto dei due imputati, considerata la presenza di entrambi e la contestualità delle condotte aggressive (motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate dai due ricorrenti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto quanto alla idoneità delle minacce ad ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, va ribadita l'irrilevanza se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione (motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), mentre con riguardo al concorso di persone, è irrilevante che la frase minacciosa sia stata pronunciata da uno soltanto dei due imputati, considerata la presenza di entrambi e la contestualità delle condotte aggressive (motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n