CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, concordata fra le parti, di anni 4 e giorni 4 di reclusione, per i delitti ascrittigli nei capi di imputazione di cui in epigrafe (si tratta di 221 condotte consumate in violazione del disposto degli artt. 615 ter, comma 2 e 3, e 326, comma 1, cod. pen.). I ricordati delitti erano stati consumati dall'imputato, luogotenente della Guardia di finanza, negli anni dal 2014 al 2021, interrogando le banche dati dell'anagrafe tributaria per ragioni non inerenti il proprio ufficio. [OSCURATO:PERSONA] applicava la pena richiesta, ritenuta la continuazione fra tutti i delitti in rubrica, essendo evidente agli atti che non dovesse pronunciarsi sentenza assolutoria. Veniva confiscato ai sensi dell'art. 240, comma 2 n. 1) bis il telefono cellulare dell'imputato. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei delitti contestatigli ai capi da 1 a 15, 123, 159, 161 e 163 ai sensi dell'art. 615 ter cod. pen. Il termine della predetta era stato interrotto solo dalla notifica della misura cautelare avvenuta il 25 febbraio 2021. Vero è che era stata contestata l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 615 ter ma ne appariva, invece, evidente l'insussistenza. Si ricordava come la pronuncia delle Sezioni unite n. 18953/2016 avesse precisato come la richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non costituisse una rinuncia alla prescrizione del reato. E come potesse rilevarsi la diversa qualificazione giuridica del fatto qualora la stessa risultasse evidente 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei delitti contestatigli ai capi 124, 160, 162 e 164, ascrittigli ai sensi dell'art. 326 cod. pen.. Anche in tal caso era spirato il termine di prescrizione fra la consumazione dei predetti reati ed il primo atto interruttivo, la notifica dell'ordinanza di cautela personale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non essere stato, l'imputato, assolto dalle condotte contestategli ai capi 86 e 90. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 240 comma 1 bis cod. pen., in relazione alla confisca del telefono cellulare avendo l'imputato avuto accesso al sistema solo attraverso il terminale di servizio. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente ai profili che si illustreranno. 1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento solo qualora di deducano vizi afferenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - tuttavia, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod. proc. pen. richiede la forma espressa e non ammette equipollenti così che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod. proc. pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione (così Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, orientamento che ha trovato conferma anche dopo la ricordata introduzione, nell'art. 444 del codice di rito, del comma 2 bis ad opera della legge n. 103 del 2017: vd, ex plurimis , Sez. 5, n. 3752 del 18/10/2018, dep. 2019, Scarpa, Rv. 275107); - e, infine, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza (come la confisca disciplinata dall'art. 240 cod. pen.) è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti (come non era avvenuto nel caso di specie), diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).2. Dal ricordato quadro normativo e giurisprudenziale si deduce che: - il primo ed il terzo motivo di ricorso (spesi sulla intervenuta prescrizione delle più risalenti condotte, contestate ai sensi dell'art. 615 ter cod. pen., in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata e sulla mancata assoluzione, ai sensi dell'art. 129 codice di rito, dei reati contestati ai capi 86 e 90) sono inammissibili perché sollecitano un non consentito riesame del merito delle accuse (rispettivamente, sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 615 ter, comma 3, cod. pen., non potendosi considerare la stessa una questione relativa alla mera qualificazione giuridica di fatto, e sulla prova delle condotte di cui ai capi menzionati); - il quarto motivo di ricorso, sulla confisca del telefono cellulare tramite il quale il prevenuto aveva consumato gli illegali accessi alla banca dati, è inammissibile non tenendo conto, appunto, dell'avvenuto utilizzo del medesimo nel commettere i reati contestatigli, come emerge dalla complessiva lettura della sentenza impugnata. 3. Deve, invece, trovare accoglimento la censura mossa nel secondo motivo circa l'intervenuta prescrizione, in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, dei delitti ascritti al prevenuto, ai sensi dell'art. 326 cod. pen., descritti ai capi 124, 160, 162 e 164, per la decorrenza del termine di anni 5 (dalla consumazione del reato) prima del compimento del primo atto interruttivo (la notifica del provvedimento di cautela personale). Questa Corte però, in applicazione del disposto dell'art. 620, comma 1 lett. f, cod. proc. pen., procede direttamente, e quindi senza rinvio, al nuovo computo della pena (così anche Sez. 5, n. 48347 del 28/06/2018, 0., Rv. 274142), detraendo dalla sanzione comminata dal Tribunale la pena relativa ai reati prescritti che è pari, per ciascuno di essi, a giorni 5 di reclusione (con la decurtazione di un terzo per il rito). La pena residua ammonta, pertanto, ad anni 3, mesi 11 e giorni 14 di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, previa esclusione di quella inflitta per i capi 124, 160, 162 e 164 che dichiara estinti per prescrizione, che quantifica in complessivi anni tre, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Dichiara i