CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BIELLAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che KACI Arsid ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di furto aggravato in abitazione (in Biella, 18/12/2021); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il 1,3r9sict e / [OSCURATO:PERSONA] 'Di, Ivo &::1(2efiv I i [OSCURATO:PERSONA] r-ZI A —..fozfrIAG