Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:140
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 febbraio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]432/04
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Azione ai sensi dell’art. 213, n. 2, terzo comma, CE e dell’art. 126, n. 2, terzo comma, EA – Decadenza dai diritti a pensione di un ex membro della [OSCURATO:PERSONA] – Violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della [OSCURATO:PERSONA]»
I –
Introduzione
1. Nel presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], avendo assunto e conferito
loro vantaggi a due amici personali nel periodo in cui ricopriva la carica di membro della [OSCURATO:PERSONA], si è resa colpevole
di favoritismo o, per lo meno, di grave negligenza. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, agendo in tal modo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha
violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 213, n. 2, CE e 126, n. 2, EA (
2
). Pertanto, essa chiede alla Corte di infliggere un’adeguata sanzione economica, come previsto dall’ultimo numero di tali
disposizioni del Trattato.
2. La causa in esame è la prima di questo genere che porterà ad una sentenza della Corte. In una precedente causa, proposta dal
Consiglio contro l’ex [OSCURATO:PERSONA] e vertente su una nomina che egli intendeva accettare dopo la fine del suo mandato,
si è rinunciato agli atti (
3
). Pertanto, questa causa offre alla Corte un’opportunità unica per chiarire quali sono gli obblighi dei membri della [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell’art. 213 CE. Inoltre, più in generale, la sentenza della Corte sarà rilevante per stabilire le norme di comportamento
che devono essere rispettate da tutti coloro che ricoprono alte cariche in seno alle istituzioni dell’Unione europea.
II –
Contesto normativo
3. L’art. 213, n. 2, CE dispone quanto segue:
«I membri della [OSCURATO:PERSONA] esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della [OSCURATO:PERSONA].
Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi
si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare
tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione dei loro compiti.
I membri della [OSCURATO:PERSONA] non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale,
rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni
e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza
per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi
stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA], può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni
d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri
vantaggi sostitutivi».
4. L’art. 216 CE così recita:
«Qualsiasi membro della [OSCURATO:PERSONA] che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che
abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della
[OSCURATO:PERSONA]».
III –
Fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA]
5. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato le funzioni di membro della [OSCURATO:PERSONA] europea dal 24 gennaio 1995 all’8 settembre 1999.
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue dimissioni collettive il 16 marzo 1999, ma ha continuato ad esercitare le sue funzioni
fino all’8 settembre 1999. Il portafoglio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA] comprendeva i settori della Scienza,
della Ricerca e Sviluppo, il Centro comune di ricerca (CCR) e le risorse umane, l’educazione, la formazione e la gioventù.
I servizi della [OSCURATO:PERSONA] responsabili per tali settori all’epoca erano le Direzioni generali (DG) XII, XIII.D e XXII ed
il CCR.
6. L’accusa della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quando era in carica, si è resa colpevole di favoritismo, riguarda
casi concernenti due suoi conoscenti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA].
A –
Il caso [OSCURATO:PERSONA]
7. Poco dopo avere assunto le sue funzioni, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] espresse l’intenzione di assumere il sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità
di consigliere personale. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che era un dentista diplomato, all’epoca viveva nei pressi di Châtellerault,
città francese di cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era sindaco. Considerato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva 66 anni ed il gabinetto della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era già stato costituito, il suo capo di gabinetto le espresse un parere secondo cui non c’erano possibilità
di assunzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, qualche mese dopo, su richiesta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
venne offerto al sig. [OSCURATO:PERSONA] un contratto di consulente scientifico presso la [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° settembre 1995 per
un periodo iniziale di sei mesi. Nonostante la posizione di consulente scientifico implichi che la persona interessata lavori
in uno dei centri o dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] che si occupano di ricerca, emerse che il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava esclusivamente
in qualità di consigliere personale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Il periodo iniziale di sei mesi venne infine esteso sino alla fine
del febbraio 1997.
8. Alla fine dell’aprile 1996, in forza di una norma anticumulo applicabile agli ospiti scientifici, la retribuzione del sig.
[OSCURATO:PERSONA] fu ridotta tenendo conto della pensione che questi riceveva in Francia. Poco dopo l’adozione di questa misura, su
personale richiesta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], furono redatti ed inviati ai servizi amministrativi della [OSCURATO:PERSONA] 13 ordini
di missione a Châtellerault a nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tali ordini si riferivano a missioni asseritamente avvenute tra il
23 maggio ed il 21 giugno 1996. Di conseguenza, furono versati al sig. [OSCURATO:PERSONA] EUR 6 930. Dal 1° settembre 1996 il sig.
[OSCURATO:PERSONA] fu reinquadrato in un grado superiore per ospiti scientifici, con relativo significativo aumento della sua retribuzione
di circa 1 000 euro. Tale incremento compensò ampiamente la perdita di retribuzione dovuta all’applicazione della misura anticumulo.
9. Una volta scaduto il suo contratto con la [OSCURATO:PERSONA], al sig. [OSCURATO:PERSONA] ne fu offerto uno nuovo, in qualità di consulente scientifico,
questa volta presso il CCR, per la durata di un anno. In tal modo, la sua permanenza alla [OSCURATO:PERSONA] fu estesa a due anni
e mezzo, nonostante gli ospiti scientifici possano essere assunti solo per un periodo massimo di 24 mesi.
10. Il 2 ottobre 1997 la Sezione controllo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] richiese le relazioni sull’attività che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto consegnare alla fine del suo contratto. Le relazioni inviate a tale sezione erano estremamente brevi e consistevano,
in realtà, in una serie di promemoria redatti da diversi autori e raccolti dal gabinetto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
11. In data 11 dicembre 1997 il sig. [OSCURATO:PERSONA], per motive di salute, chiese che fosse messa fine al suo contratto dal 31 dicembre 1997.
La richiesta fu accettata. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiese allora al suo capo di gabinetto di trovare una soluzione per prolungare
il rapporto contrattuale con il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1998. Tale soluzione sarebbe stata quella di assumerlo come
consulente speciale. Tuttavia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non accettò la detta posizione.
12. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è morto il 2 marzo 2000.
B –
Il caso [OSCURATO:PERSONA]
13. Nel 1995 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] offrirono al sig. [OSCURATO:PERSONA], avvocato specializzato nel settore del commercio, tre contratti
nell’ambito di competenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Almeno di due essi furono proposti su esplicita richiesta di quest’ultima.
14. Tali contratti avevano i seguenti tre oggetti: 1) uno studio di fattibilità della creazione di una rete di gruppi di ricerca
in Europa centrale e nella [OSCURATO:PERSONA] europea; 2) l’accompagnamento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in una visita ufficiale in Sudafrica
dal 13 al 16 maggio 1995 e la redazione di una relazione e 3) uno studio di pre-fattibilità della creazione di un istituto
europeo di diritto comparato.
15. Sebbene le somme necessarie per questi tre contratti fossero già state iscritte nel bilancio, nessuno di questi ultimi venne
eseguito e non ci fu alcun pagamento al sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tali contratti.
IV –
Procedimento
A –
Indagini preliminari
16. Prima del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] alla Corte ai sensi dell’art. 213 CE, i casi relativi ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono
oggetto di diverse indagini da parte di vari organi. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è basato sulle risultanze di tali indagini.
17. La prima indagine fu condotta dal [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti, creato sotto gli auspici del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Il suo
compito era di redigere una prima relazione che «cerca[sse] di determinare in quale misura la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di collegio,
o i singoli Commissari, a titolo individuale, rivest[issero] specifiche responsabilità in merito ai recenti casi di frode,
cattiva gestione o nepotismo sollevati nelle discussioni parlamentari, o nelle affermazioni pronunciate in tali occasioni».
Nella relazione del 15 Marzo 1999 (
4
), il comitato concluse, per quanto riguarda il caso [OSCURATO:PERSONA], che «ci si trova[va] in presenza di un chiaro caso di favoritismo.
Una persona il cui profilo non corrispondeva ai diversi posti ricoperti [era] stata comunque assunta. Le prestazioni fornite
[erano] manifestamente insufficienti in termini di quantità, qualità e pertinenza. [OSCURATO:PERSONA] “non ha ricevuto in misura
di quello che ha pagato”» (
5
).
18. Sulla scia della relazione del [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti, la [OSCURATO:PERSONA], entrata in carica il 9 settembre 1999, decise
di avviare un processo di riforme diretto a prevenire i comportamenti criticati dal [OSCURATO:PERSONA] e a migliorare le sue procedure
amministrative e finanziarie interne. In tale contesto l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) portò avanti una sua
indagine che culminò nella relazione del 23 novembre 1999. Sulla base di quest’ultima furono aperti taluni procedimenti disciplinari
a carico di una serie di funzionari ed agenti della [OSCURATO:PERSONA].
19. Il 20 febbraio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] decise di avviare un procedimento al fine di recuperare le somme indebitamente corrisposte
al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tale procedimento riguarda i suoi eredi.
20. Un’ulteriore indagine venne svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e più tardi, sulla base di quanto da essa stabilito il 19 febbraio 2002,
dall’IDOC (Ufficio investigativo e disciplinare della [OSCURATO:PERSONA]) relativamente al caso [OSCURATO:PERSONA]. Essa effettuò altresì
due ulteriori indagini sul caso [OSCURATO:PERSONA], una in merito al ruolo della [OSCURATO:PERSONA], l’altra sul coinvolgimento del CCR. Nel corso
di tali indagini ebbero luogo varie audizioni. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fu invitata dai competenti servizi e dal [OSCURATO:PERSONA] responsabile
per le riforme interne, sig. [OSCURATO:PERSONA], a farsi sentire, ma preferì presentare risposte scritte. L’8 agosto 2001 fu ultimata
una relazione riguardante il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Una relazione dell’IDOC vertente esclusivamente sul caso [OSCURATO:PERSONA] venne presentata
il 22 febbraio 2002.
B –
Procedimento in seno alla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
21. Il 21 gennaio 2003 il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di inviare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione degli
addebiti (
communication des griefs
) nell’ambito di un possibile procedimento fondato sull’art. 213, n. 2, CE. In tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato
che, per quanto concerne i casi dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in violazione degli obblighi
derivanti dalla sua carica di membro della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene che in entrambi i casi il suo comportamento non sia stato
determinato dall’interesse generale bensì, sostanzialmente, dall’intenzione di favorire due suoi conoscenti personali. In
ogni caso, essa non avrebbe dato prova di adeguata precauzione, non avendo verificato se in entrambi i casi fossero state
rispettate le procedure interne. [OSCURATO:PERSONA] l’ha pertanto accusata di violazione – volontaria o, per lo meno, dovuta a
grave negligenza - degli obblighi derivanti dalla sua carica.
22. Per garantire i diritti della difesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di concedere alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’accesso agli atti di causa
e di invitarla a rispondere alla comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA]. Ne è seguito un fitto scambio di corrispondenza
tra i legali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in merito alla portata del procedimento e all’eventuale accesso a taluni
documenti.
23. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla comunicazione degli addebiti il 30 settembre 2003. Essa contesta, innanzi tutto, che l’art. 213,
n. 2, CE sia il fondamento normativo adeguato della comunicazione degli addebiti e afferma che quest’ultima norma viola taluni
diritti fondamentali della difesa. Lamenta inoltre che i fatti che le sono ascritti non possono essere sanzionati a titolo
di tale articolo e che, in ogni caso, gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati dimostrati. Critica l’imprecisione con
cui sono definite le nozioni di favoritismo e di grave negligenza nella comunicazione degli addebiti e chiede infine un risarcimento
di EUR 50 000 per i danni materiali e morali sofferti a causa del procedimento disciplinare a suo carico.
24. Alla luce delle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di reiterare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’offerta di sottoporsi
ad un’audizione diretta e personale da parte del collegio dei Commissari. L’audizione si è svolta il 30 giugno 2004.
25. Nella riunione del 19 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adire la Corte.
C –
Procedimento penale in Belgio
26. Parallelamente alle indagini ed al procedimento in seno alla [OSCURATO:PERSONA], il caso [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di un’indagine
penale da parte delle autorità belghe competenti in materia. Tale procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata
da un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo contro alcune persone, compresa la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ritenute colpevoli di vari comportamenti
professionalmente scorretti all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima è intervenuta nel procedimento come parte civile.
27. Il giudice istruttore (juge d’instruction) ha valutato se poteva sorgere la responsabilità penale in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
relativamente ai seguenti punti:
– l’assunzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di consulente scientifico, in violazione delle norme interne della [OSCURATO:PERSONA],
considerando che ciò avrebbe potuto integrare gli estremi del falso e abuso d’ufficio (
faux, usage de faux et prise d’intérêt
);
– la relazione finale del sig. [OSCURATO:PERSONA] – falso e frode;
– ordini e dichiarazioni (
décomptes de mission
) relativi alle missioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] – falso e frode.
28. Nella fase successiva di tale procedimento, il pubblico ministero ha tuttavia deciso di ritirare il primo punto, considerando
che l’assunzione non era contraria alle norme comunitarie. Il secondo punto è stato respinto in quanto non diretto contro
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo al terzo punto, esso è stato inizialmente mantenuto per poi essere a sua volta respinto.
29. Con ordinanza 30 giugno 2004, la Chambre du conseil del Tribunal de première instance di Bruxelles ha deciso che non vi era
motivo di proseguire il procedimento penale a carico degli imputati (
non-lieu
). Quanto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in particolare, la Corte ha osservato che non vi era alcuna accusa vertente sul fatto che essa
fosse al corrente dei fatti in esame.
D –
Procedimento dinanzi alla Corte
30. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato il 7 ottobre 2004.
31. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– constatare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi che le incombevano in virtù dell’art. 213 CE;
– pronunciare la decadenza, parziale o totale, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dai suoi diritti a pensione e/o da tutti gli altri vantaggi
collegati a tali diritti, o da altri vantaggi sostitutivi, lasciando alla discrezionalità della Corte la determinazione della
durata e della portata di tale decadenza;
– condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
32. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA];
– in subordine, respingere il ricorso in quanto illegittimo ed infondato;
– ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre l’intero verbale delle discussioni che hanno portato l’istituzione a prendere, il 19 luglio 2004,
la decisione di adire la Corte, nonché di produrre una serie di altri documenti elencati nella domanda della convenuta e nelle
domande confermative, rispettivamente, del 26 aprile e del 5 ottobre 2004;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese.
33. Con ordinanza del presidente della Corte 2 giugno 2005, la Repubblica francese, ai sensi dell’art. 93, n. 7, del regolamento
di procedura, è stata ammessa ad intervenire nella fase orale a sostegno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
34. Con ordinanza della Corte 9 settembre 2005 è stata respinta la richiesta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA]
di darle accesso a taluni documenti relativi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento nei suoi confronti
ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE.
35. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese hanno presentato osservazioni orali nell’udienza del 9 novembre 2005.
V –
Osservazioni delle parti
A –
[OSCURATO:PERSONA]
1. L’art. 213 CE
36. [OSCURATO:PERSONA] spiega che un’azione in forza dell’art. 213, n. 2, CE contro un (ex) membro della [OSCURATO:PERSONA] presuppone che
egli abbia agito violando gli obblighi derivanti da tale carica, ai sensi della detta disposizione del Trattato. Essa ritiene
che le spetti, sotto il controllo giurisdizionale della Corte, determinare la portata e la sostanza di tali obblighi. In tale
prospettiva, vi è violazione dei detti obblighi quando un [OSCURATO:PERSONA] non agisce nell’interesse generale o si lascia guidare
dai suoi interessi personali, privati o finanziari.
37. Secondo tale interpretazione, il favoritismo è in contrasto sia con l’interesse generale, sia con i doveri di onestà e delicatezza
inerenti alla carica di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] definisce favoritismo un atto o un comportamento contrario all’interesse
generale e all’onestà che deve contraddistinguere chi ricopre una carica pubblica, atto che consiste nell’accordare un vantaggio
(spesso tramite un’assunzione) ad una persona che non possiede né le qualità né la competenza adeguate o le cui qualità sono
palesemente insufficienti rispetto alla funzione che viene assegnata, oppure nell’attribuire un vantaggio senza riguardo per
la funzione in questione, ma solo perché il destinatario è un amico personale o qualsiasi altra persona che si intende ricompensare.
38. [OSCURATO:PERSONA] spiega che in taluni casi i membri della [OSCURATO:PERSONA] godono di un ampio margine discrezionale, soprattutto
quando si tratta di formare il loro gabinetto. All’infuori di questa ipotesi, essi sono tenuti all’osservanza delle norme
comunitarie in materia di assunzione e devono verificare con particolare accuratezza che le relative decisioni siano adottate
nell’interesse generale e nel rispetto delle norme applicabili. Questi doveri si estendono a tutte le fasi amministrative
che seguono l’assunzione, quindi anche, ad esempio, al prolungamento di un contratto o alle promozioni.
2. Risposta alla replica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti
39. Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] risponde alla reazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti.
40. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contesta che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] possa essere basato sull’art. 213 CE e afferma che il procedimento
di cui a tale norma non è applicabile alle accuse mosse nei suoi confronti. Tale disposizione non offrirebbe neppure mezzi
di tutela giurisdizionale adeguati. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 213 CE costituisce il fondamento normativo
adeguato del ricorso. A suo avviso, il procedimento in esame può essere assimilato a quelli previsti dalle costituzioni nazionali
per i casi di abuso di potere. Nell’ambito di tali procedimenti, è conferito un accesso diretto alle istanze giudiziarie superiori
dello Stato proprio al fine di fornire garanzie ulteriori. Il comportamento e gli atti dei membri della [OSCURATO:PERSONA] sono oggetto
di disposizioni specifiche. Ad essi non si applicano le norme previste per i funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non
ritiene che l’art. 213 CE violi il diritto a una tutela giurisdizionale efficace. A suo parere, l’art. 213, n. 2, CE concerne
tutti gli obblighi che gravano sui Commissari, non solo gli esempi menzionati in tale disposizione.
41. Quanto all’obiezione formulata della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le relazioni dell’IDOC non possono costituire la base di
una comunicazione di addebiti in quanto tale ufficio non è competente, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le indagini amministrative
erano cominciate prima dell’istituzione di tale servizio e che la comunicazione degli addebiti era basata sia su tali indagini
e sia sulle relazioni dell’IDOC e dell’OLAF. In ogni caso, è la [OSCURATO:PERSONA], e non l’IDOC, che ha inviato la comunicazione
degli addebiti alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
42. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i diritti di difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato da quest’ultima, non
sono stati violati. Quanto al suo diritto ad un procedimento avviato entro un termine ragionevole, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che
l’art. 213 CE non menziona alcun termine e che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il tempo passato abbia pregiudicato
in qualche modo il suo diritto a difendersi. [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad agire con la dovuta cautela nell’applicare, per
la prima volta, l’art. 213 CE. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non si può affermare che il procedimento previsto dall’art. 213 CE
è iniquo, dato che esso presuppone il rispetto delle norme dello Statuto della Corte di giustizia e del regolamento di procedura.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione di avviare un procedimento dinanzi alla Corte non è stata preceduta da alcuna decisione
pregiudizievole dei suoi interessi e che tale procedimento non ha inciso sul diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ad essere informata
delle ragioni che sottendono l’accusa. Dalla sua risposta alla comunicazione degli addebiti si evince chiaramente che essa
era perfettamente al corrente delle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] e che aveva avuto l’opportunità di rispondervi. Quanto
all’asserita parzialità della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima osserva che non è lei stessa, bensì la Corte a decidere se debba o
meno essere irrogata una sanzione. Infine, per quanto concerne la violazione del suo diritto di accesso ai documenti, la [OSCURATO:PERSONA]
rileva che alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stato costantemente offerto di accedere agli atti processuali riguardanti il suo caso.
43. Per quanto riguarda gli effetti della decisione adottata al termine dell’indagine penale belga, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che
il principio «le pénal tient le disciplinaire en l’état», richiamato dal Tribunale di primo grado nella sentenza
François
(
6
), significa che il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino al termine del procedimento penale. Ad ogni modo, tale
principio non va applicato alla [OSCURATO:PERSONA], bensì alla Corte, che è l’organo disciplinare in questo contesto. [OSCURATO:PERSONA]
accetta che l’organo disciplinare sia vincolato dalle constatazioni di fatto operate dal giudice penale. Tale circostanza,
tuttavia, non presenta alcuna utilità per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dato che la decisione nel procedimento penale non riguarda i
fatti in esame in questo procedimento, ossia il favoritismo di cui essa ha dato prova con l’assunzione del sig. [OSCURATO:PERSONA]
ed il rinnovo del suo contratto, nonché con gli atti compiuti a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di non perseguire
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non costituisce un ostacolo giuridico alla presente azione disciplinare.
44. [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’applicabilità di una regola de minimis con riferimento
agli importi in questione. Anche se la detta regola fosse valida, tale argomento riguarderebbe la sostanza, non la ricevibilità
del ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
45. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] lamenta una serie di irregolarità procedurali nelle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa si riferisce
ad una violazione della decisione che istituisce l’IDOC, al fatto che quest’ultimo ha invaso il settore di competenza dell’OLAF,
alla circostanza che le relazioni dell’IDOC erano incomplete e che i procedimenti disciplinari si sono sovrapposti, nonché
al fatto che la questione relativa al sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata affrontata nel fascicolo riguardante il sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
replica che non vi è alcuna indicazione di come tali presunte irregolarità abbiano inciso sui diritti della difesa. Per quanto
riguarda, inoltre, le osservazioni della sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito all’indagine svolta dall’OLAF, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale
servizio è titolare di un mandato generale per indagare sulle presunte frodi e che non era necessario conferire uno specifico
mandato per ogni fase del procedimento. Essa afferma che non era neppure tenuta ad informare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dei suoi contatti
con l’OLAF e che non era necessario firmare il resoconto di talune riunioni. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che la presunta
illegittimità della relazione del [OSCURATO:PERSONA] degli esperti indipendenti sia rilevante, dato che il suo ricorso è fondato sulla
sua propria indagine sui fatti.
46. Quanto alla richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non vede come l’avvio di un procedimento
ai sensi dell’art. 213 CE possa essere qualificato come comportamento illegittimo, se non qualora la decisione in questione
costituisca un abuso di potere o sia deliberatamente pregiudizievole, come nel caso della presentazione di un fascicolo vuoto.
3. I casi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
47. I fatti principali su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA] sono già stati riassunti al Capitolo III di queste conclusioni, quindi non
è necessario riesporli qui, ma è sufficiente rilevare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se li si considera congiuntamente, dai
due casi emerge che è occorso un intervento personale da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a favore di due suoi conoscenti. Sebbene
dal punto di vista formale gli atti siano imputabili al competente servizio o al suo gabinetto, occorre concludere che le
decisioni rilevanti possono essere attribuite alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il comportamento di quest’ultima
costituisce una grave violazione, intenzionale o per lo meno dovuta a grave negligenza, degli obblighi che essa deve rispettare
in forza dell’art. 213, n. 2, CE.
4. Sanzione
48. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di infliggere una sanzione, ma le lascia la scelta sulla portata di quest’ultima. Essa potrebbe
consistere nella pronuncia della totale o parziale decadenza dai diritti a pensione o da altri vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che la sanzione deve essere irrogata tenendo conto del principio di proporzionalità. In proposito, essa suggerisce che i fattori
enunciati all’art. 10 dell’allegato IX dello Statuto del personale potrebbero essere rilevanti. Nella causa in esame, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che il comportamento illecito è grave perché riguarda una regola etica la cui violazione ha minato la fiducia nella
sig.ra [OSCURATO:PERSONA], anche se quest’ultima non è più membro della [OSCURATO:PERSONA]; che essa era perfettamente consapevole che i suoi
atti rappresentavano un favoritismo e che ci sono elementi credibili per ritenere che almeno alcuni degli atti della sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] fossero intenzionali.
B –
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
1. Osservazioni generali
49. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] lamenta innanzi tutto di essere vittima di una vera e propria macchina da guerra messa in moto contro di
lei, in quanto ha dovuto presentarsi dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del [OSCURATO:PERSONA] europeo (COCOBU)
ed essere oggetto, in successione, di indagini da parte dell’OLAF, dell’IDOC e della [OSCURATO:PERSONA]. Queste misure sarebbero completamente
sproporzionate rispetto ai fatti che le sono addebitati. Tale circostanza, a suo avviso, è indubbiamente il risultato del
clima sorto intorno a questa vicenda, che ha portato alle dimissioni collettive della [OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma poi
che il caso è stato innescato da un articolo di giornale pubblicato da un giornalista belga già condannato in Belgio e Francia
per vari reati. Successivamente, un ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA], il sig [OSCURATO:PERSONA], nel suo sforzo di svelare presunti
casi di frode a danno della [OSCURATO:PERSONA], ha inviato gli atti alle autorità giudiziarie belghe, al [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti,
all’OLAF ed alla stampa. Nel giugno 1999 un giudice istruttore belga si è incaricato del caso ed ha ottenuto la revoca dell’immunità
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
50. Per quanto concerne il procedimento penale in Belgio, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rileva di essere stata sentita solo una volta in cinque
anni dal giudice istruttore. Essa osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato la comunicazione degli addebiti all’incirca nello
stesso momento in cui essa è venuta a conoscenza, tramite la stampa, che stava per essere accusata. Ciò illustra, a suo avviso,
lo stretto legame tra la procedura penale e quella disciplinare. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, alla fine, nessuna delle
accuse nei suoi confronti è stata confermata e che il procedimento è terminato con la decisione di non luogo a procedere (
non-lieu
). [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, non ha impugnato tale decisione.
51. Quanto al procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere stata informata solo tre anni dopo le
dimissioni della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] la riteneva colpevole di favoritismo e reputava che ciò costituisse
una grave violazione dei suoi obblighi di [OSCURATO:PERSONA]. I legali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno criticato il detto procedimento
anche per quanto riguarda l’inosservanza dei termini per quanto concerne la reazione della [OSCURATO:PERSONA], l’indipendenza di
quest’ultima, il rispetto dei diritti fondamentali e l’assenza di una precisa cornice procedurale per quanto riguarda tale
caso. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che ad un certo punto il Segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione
del coordinamento tra il procedimento penale e quello disciplinare. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, considerato come è stato
condotto il procedimento e, in particolare, il fatto che nel corso dell’audizione da parte del collegio dei Commissari non
le è stata posta alcuna questione, apparentemente la [OSCURATO:PERSONA] era intenzionata a trasmettere il caso alla Corte.
2. Argomenti di diritto
a) Irricevibilità
52. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’art. 213 CE deve essere interpretato restrittivamente, alla luce del suo scopo, che è di consentire
di infliggere pesanti sanzioni ai membri della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ricorda che, ai sensi dell’art. 213, n. 2, primo e secondo
comma, CE, i membri della [OSCURATO:PERSONA] «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]».
Se essi non rispettano tale principio, si applica l’art. 216 CE. L’art. 213, n. 2, terzo comma, invece, trova applicazione
quando un [OSCURATO:PERSONA] non dà prova di onestà e delicatezza nell’accettare di svolgere determinate attività esterne nel periodo
in cui è in carica o dopo la fine del suo mandato. In tale ipotesi, la sanzione applicabile è la dichiarazione delle sue dimissioni
ai sensi dell’art. 216 CE o la decadenza dai suoi diritti a pensione o da altri vantaggi. Poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è accusata
di avere agito in violazione dei suoi doveri per quanto riguarda attività esterne, le disposizioni dell’art. 213, n. 2, terzo
comma, CE non le possono essere applicate. Oltre all’art. 213, n. 2, CE, a suo avviso non esiste nessun altro obbligo giuridicamente
vincolante che possa essere fatto valere contro di lei. [OSCURATO:PERSONA] di condotta dei Commissari è stato adottato solo dopo i
fatti di causa e, per di più, non contiene nessun obbligo rilevante ai fini dei fatti che le sono contestati. Essa lamenta
nuovamente l’assenza di norme procedimentali scritte che garantiscano i diritti della difesa in questo contesto, dal che si
evincerebbe l’illegittimità dell’azione della [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, l’art. 213, n. 2, CE non può quindi fungere da fondamento
normativo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 2004 di adire la Corte.
53. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma che, dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta nel procedimento penale in qualità di parte
civile, è divenuto applicabile il principio secondo cui il procedimento disciplinare basato sugli stessi fatti di quello penale
deve aspettare il risultato del processo penale, secondo il brocardo «le pénal tient le disciplinaire en l’état». A suo avviso,
quando i fatti in entrambi i procedimenti sono identici, il procedimento disciplinare perde la sua ragion d’essere nel caso
in cui le stesse censure siano state respinte nel contesto del procedimento penale. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rileva che, sebbene
il pubblico ministero belga avesse inizialmente mantenuto l’accusa relativa alle missioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], esso ha infine
concluso che non vi era motivo per attribuirle la responsabilità. Posto che i fatti alla base delle censure sono identici
in entrambi i procedimenti, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il ricorso in esame
è privo di scopo e va considerato irricevibile. La decisione nella causa penale avrebbe vanificato l’azione della [OSCURATO:PERSONA].
54. L’unica censura considerata dal pubblico ministero belga riguardava i falsi ordini di missione, per un valore di EUR 6 930.
A prescindere dal fatto che il pubblico ministero ha deciso che tale censura non poteva essere imputata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
secondo quest’ultima tale somma di denaro deve essere ritenuta relativamente modesta, per cui ad essa andrebbe applicato il
principio
de minimis non curat praetor
.
55. Per tutti questi motivi, secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato irricevibile.
b) Nel merito
56. In subordine, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma che le censure mosse nei suoi confronti sono infondate.
57. Per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto in conformità alle norme applicabili a fine di fornirle servizi di
consulenza. Dato che l’amministrazione aveva considerato lo status di consulente scientifico come il più consono, la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] non lo aveva mai messo in discussione. Le qualifiche del sig. [OSCURATO:PERSONA] non erano inferiori a quelle di altri ospiti
scientifici ed egli ha effettivamente lavorato ed accompagnato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nelle sue missioni. È stato lui stesso a
porre fine al suo contratto per motivi di salute. La questione della relazione finale è sorta solo dopo le sue dimissioni.
In precedenza non ne era stato fatto alcun cenno. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha redatto la relazione sulla base di promemoria e sarebbe
diffamatorio insinuare che non li abbia scritti da sé. Quanto agli ordini di missione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fa rinvio ai fatti
accertati dal pubblico ministero belga.
58. Ad avviso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il caso relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA] è privo di contenuto. Essa sostiene che i tre contratti
offertigli rispondevano all’interesse generale e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito il suo contributo senza ricevere alcuna
retribuzione. Tale censura vertente su un comportamento disonesto è stata sollevata per la prima volta nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA]
ed è infondata. Per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe che le sia stato contestato un comportamento disonesto per aver suggerito
la stipulazione di due contratti che non si sono conclusi né con una relazione, né con uno studio e per i quali il sig. [OSCURATO:PERSONA]
non ha ricevuto alcuna retribuzione.
59. In subordine, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] invoca una serie di gravi irregolarità procedimentali.
60. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che l’indagine amministrativa è stata erroneamente avviata dal Direttore generale
del personale e dell’amministrazione in qualità di autorità che ha il potere di nomina sulla base della relazione dell’IDOC,
mentre avrebbe dovuto essere iniziata dal collegio dei Commissari.
61. Sempre per quanto riguarda questo capo d’accusa, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato diritti e principi
fondamentali nel procedimento che ha condotto al presente ricorso alla Corte. In primo luogo, avviando il procedimento nel
2003, ossia sette anni dopo i fatti – il che è inaccettabile considerato che le relazioni su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] erano
disponibili da tempo ed il caso non è complesso. In secondo luogo, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] sostenga (a torto) di non essere
l’autorità disciplinare, essa ricopre diversi ruoli nel procedimento che dovrebbero rimanere separati. In terzo luogo, la
[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe piegata a pressioni provenienti, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e non potrebbe pertanto essere
considerata imparziale. In quarto luogo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma che sono state commesse diverse irregolarità nello svolgimento
del procedimento interno, relative, tra l’altro, al ruolo dell’IDOC, al fatto che si sono sovrapposti più procedimenti per
quanto riguarda il caso [OSCURATO:PERSONA] e all’imposizione di termini sproporzionati.
62. Tuttavia, per quanto attiene al procedimento, il problema maggiore è rappresentato dal fatto che, diversamente dai funzionari
comunitari e dal resto del personale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non dispone della possibilità di proporre appello nel caso in cui
la Corte dovesse statuire contro di lei ed infliggerle una sanzione. Nel contesto dei procedimenti disciplinari, i membri
della [OSCURATO:PERSONA] godono di garanzie e tutela giurisdizionale inferiori rispetto ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. Essa considera
che ciò costituisca una violazione dei suoi diritti fondamentali. I diritti alla difesa dei ministri negli [OSCURATO:PERSONA] membri, sotto
questo profilo, sono tutelati meglio.
63. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sottolinea le significative differenze esistenti tra il trattamento riservato ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA]
e quello riservato ai Commissari nell’ambito di un procedimento disciplinare. I Commissari godono di meno garanzie e non dispongono
di una tutela giurisdizionale effettiva. Essa ritiene che ciò costituisca una violazione dei suoi diritti fondamentali.
64. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riconosce di non poter agire per il risarcimento danni in sede riconvenzionale. Tuttavia, essa desidera
sottolineare il danno subito in seguito a causa del metodo lesivo e sproporzionato seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e richiede alla
Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
C –
La posizione della Repubblica francese
65. La Repubblica francese concorda con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che l’art. 213, n. 2, CE è una base normativa inadeguata per un’azione
nei suoi confronti, sia dal punto di vista sostanziale che da quello temporale. Essa afferma che tale procedimento si sovrappone
al meccanismo della responsabilità politica collegiale della [OSCURATO:PERSONA], che ha già prodotto i suoi effetti con le dimissioni
della [OSCURATO:PERSONA]. Dimettendosi collettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto capire che i comportamenti professionalmente
scorretti riscontrati all’epoca erano responsabilità collettiva della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto non venne adottato alcun provvedimento
contro i singoli membri.
66. La Repubblica francese condivide l’opinione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione di non proseguire il procedimento
penale in Belgio priva di fondamento l’azione disciplinare e, in tale contesto, fa riferimento ai risultati dell’indagine
del pubblico ministero in tale procedimento. Essa reputa confusa l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il procedimento
belga non riguardava il favoritismo e si domanda se quest’ultima consideri che le qualificazioni giuridiche siano diverse
o che siano i fatti ad essere differenti. In ogni caso, il giudice belga ha, a suo parere, concluso chiaramente che i fatti
non erano dimostrati o che essi non potevano essere addebitati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha altresì dichiarato che l’assunzione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] non era in contrasto con le norme comunitarie. L’accusa di favoritismo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] si scontra
con gli accertamenti di fatto del giudice belga.
67. In tali circostanze, il governo francese ritiene che infliggere una sanzione sul fondamento normativo dell’art. 213, n. 2,
CE sia sproporzionato. A suo avviso, siffatta sanzione presuppone una grave violazione dei propri doveri. Esso afferma che,
per quanto riguarda i funzionari comunitari, la sanzione della decadenza dai diritti a pensione è stata inflitta una sola
volta in 50 anni, con una riduzione del 35% di tali diritti, relativa ad un caso di corruzione (
7
). Una sanzione sarebbe sproporzionata anche considerato che sono passati otto anni dai fatti in esame. In tale contesto esso
si riferisce alla rapidità con cui è stata adottata un’azione nei confronti dell’ex [OSCURATO:PERSONA]. Il caso della sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere considerato in modo isolato, senza tener conto dalla prassi esistente all’epoca in seno alla [OSCURATO:PERSONA].
Quest’ultima non ha adottato nessun provvedimento contro la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quando questa era ancora in carica. Sarebbe sproporzionato
sanzionarla per attività che sono state addebitate all’intera [OSCURATO:PERSONA].
VI –
Osservazioni generali sull’art. 213, n. 2, CE
68. Sebbene gli argomenti della causa in esame siano ovviamente incentrati sulle accuse rivolte alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e sul preciso
significato e scopo dell’art. 213, n. 2, CE, questa causa solleva questioni di più ampia rilevanza costituzionale per l’Unione
europea e le sue istituzioni. Essa riguarda le norme di comportamento che devono essere rispettate dalle persone che ricoprono
posizioni di potere in seno alle istituzioni comunitarie e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali norme. Per il
corretto funzionamento delle istituzioni comunitarie è fondamentale che le persone che ricoprono alte cariche non solo siano
considerate competenti sotto il profilo professionale, ma anche che esse abbiano fama di mantenere un comportamento irreprensibile.
Le qualità personali di questi soggetti si ripercuotono direttamente sulla fiducia nutrita dalla collettività nelle istituzioni
comunitarie, sulla loro credibilità e, di conseguenza, sull’efficacia della loro azione. Come giustamente sottolineato dal
[OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti nella relazione del 15 Marzo 1999, solo rispettando tali regole basilari di comportamento
«i titolari di alti incarichi possono avere l’autorità e la credibilità che consentono loro di assumere quel ruolo guida che
sono tenuti a garantire» (
8
).
69. Per valutare la funzione dell’art. 213, n. 2, CE nel sistema costituzionale comunitario e per inquadrare il procedimento in
esame nella giusta prospettiva è importante rilevare che esistono disposizioni parallele relative ad altri organi ed istituzioni
comunitari che devono agire in piena indipendenza ed ispirarsi ad assoluta imparzialità nello svolgimento delle funzioni loro
assegnate. In proposito, mi riferisco all’art. 195, n. 2, CE per quanto riguarda il Mediatore europeo, all’art. 247, n. 7,
per quanto concerne la Corte dei conti, all’art. 11, n. 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali relativamente
al [OSCURATO:PERSONA] esecutivo della Banca centrale europea ed agli artt. 6 e 47 dello Statuto della Corte di giustizia riguardo, rispettivamente,
alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado.
70. [OSCURATO:PERSONA] e tali istituzioni ed organi – ovviamente ad eccezione del Mediatore europeo – condividono la caratteristica
di agire in modo collegiale e che i loro singoli membri non possono essere rimossi dal loro incarico per motivi inerenti all’esercizio
delle funzioni di tali organi. Posto che i membri di tali istituzioni ricoprono le massime cariche nei loro rispettivi settori
e non sono soggetti ad alcun genere di controllo gerarchico, devono essere previsti meccanismi speciali per garantire che
ogni abuso di potere sia adeguatamente punito. È proprio di tale funzione che la competenza sanzionatoria spetti o all’istituzione
cui appartiene il singolo interessato o ad un’altra istituzione di rango equivalente nel sistema costituzionale (
9
).
71. Assicurando che i titolari di cariche pubbliche, in virtù della funzione che esercitano, non siano immuni da qualsiasi provvedimento
sanzionatorio quando non rispettano le norme di condotta personale previste, procedimenti di questo tipo forniscono garanzie
di base che le istituzioni interessate operino nel rispetto della loro funzione costituzionale. La mera esistenza di tali
meccanismi svolge, a tale proposito, anche una funzione preventiva.
72. Occorre anche sottolineare che l’applicazione di queste disposizioni costituzionali non osta all’applicazione ai titolari
di cariche pubbliche di altri meccanismi punitivi relativi al medesimo comportamento. Né, tanto meno, l’attuazione di altri
meccanismi costituisce un ostacolo al procedimento costituzionale. Mi riferisco, in particolare, alla responsabilità politica
ed alla responsabilità penale. Quanto alla prima, la [OSCURATO:PERSONA] risponde al [OSCURATO:PERSONA] europeo ai sensi degli artt. 197 e
201 CE solo in qualità di organo collegiale. [OSCURATO:PERSONA] non è data possibilità di censurare la condotta di un singolo membro
della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in seguito all’emendamento introdotto dal Trattato di Nizza, l’art. 217, n. 4, CE prevede che
i singoli membri della [OSCURATO:PERSONA] rassegnino le dimissioni se il presidente della [OSCURATO:PERSONA], previa approvazione del collegio,
glielo chiede. Quanto alla seconda, se il comportamento in questione costituisce un reato ai sensi del diritto nazionale,
il titolare della carica pubblica in questione può essere perseguito penalmente in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In tal caso, l’immunità
di membro della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere revocata, come previsto dal combinato disposto degli artt. 20 e 18 del Protocollo sui
privilegi e le immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee dell’8 aprile 1965. La scelta del meccanismo da applicare dipende dalla natura
dell’infrazione e dal tipo di norma coinvolta. Tutti questi meccanismi perseguono scopi differenti e quindi non si escludono
a vicenda.
73. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], sussiste un nesso funzionale diretto tra le norme di comportamento che devono essere osservate
dai suoi membri ed il suo ruolo nel contesto istituzionale comunitario. A tale proposito occorre sottolineare che, oltre ad
essere l’organo esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] svolge un ruolo essenziale di intermediazione nel conciliare gli
interessi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, del commercio e dell’industria, nonché dei cittadini comunitari, nell’ambito del processo di
definizione delle politiche comunitarie e di proposta della normativa comunitaria. In determinati settori essa svolge altresì
un ruolo quasi giurisdizionale, come nel settore della concorrenza o nel far rispettare agli [OSCURATO:PERSONA] membri gli obblighi di
diritto comunitario ai sensi degli artt. 226 e 228 CE. [OSCURATO:PERSONA] può svolgere con successo tale missione solo se è noto
che essa ed i suoi singoli membri operano in modo assolutamente imparziale ed indipendente. Solo in questo caso essa disporrà
dell’autorità per guadagnarsi la necessaria fiducia da parte delle altre istituzioni comunitarie, degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della
collettività.
74. Quindi è intrinseco nella funzione e nei compiti della [OSCURATO:PERSONA] che i singoli Commissari rispettino i più alti standard
di comportamento per garantire la loro indipendenza, imparzialità ed onestà. Ciò vale non solo per la loro attività esterna,
bensì anche per il modo in cui operano all’interno della [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei servizi per cui sono responsabili
e nelle relazioni con gli altri servizi interni della [OSCURATO:PERSONA]. La stessa cultura del lavoro in seno alla [OSCURATO:PERSONA] rappresenta
un fattore determinante per assicurare l’efficacia delle attività della [OSCURATO:PERSONA].
75. Il mancato rispetto di tali norme di comportamento da parte di singoli membri della [OSCURATO:PERSONA] può potenzialmente cagionare
un danno significativo all’immagine pubblica dell’istituzione e minare la fiducia in essa, il che implicherebbe una diminuzione
dell’efficacia della sua azione. Gli effetti degli avvenimenti che hanno portato alle dimissioni collettive della [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 dimostrano che non si tratta di un’osservazione meramente ipotetica.
76. Gli obblighi che gravano sui membri della [OSCURATO:PERSONA] sono descritti in modo generale all’art. 213, n. 2, CE. Da tale disposizione
risulta che i detti membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. Essi
si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere della loro carica. Quando assumono le loro funzioni, i membri della
[OSCURATO:PERSONA] sono tenuti ad assumere l’impegno solenne di «rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione
di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda
l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi».
77. Ciò che gli obblighi contenuti nell’art. 213, n. 2, CE implicano, più nello specifico, è oggetto di interpretazione ed è,
in realtà, la questione centrale di questa causa. All’epoca dei fatti di cui è accusata la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non esisteva alcun
codice di condotta per i membri della [OSCURATO:PERSONA] che specificasse quali norme di comportamento devono essere rispettate.
Nel frattempo, siffatto codice è stato redatto e messo in vigore (
10
). Il codice contiene varie linee guida relative a questioni etiche vertenti sull’indipendenza e sull’onestà nell’esercizio
della funzione di [OSCURATO:PERSONA] e sulla lealtà, la fiducia e la trasparenza nel funzionamento interno della [OSCURATO:PERSONA]. Esso
non sembra contenere però linee guida o principi relativi ai fatti alla base della causa in esame. Sia come sia, il rispetto
di talune norme etiche è intrinseco alla carica di membro della [OSCURATO:PERSONA] e fondamentale ai fini di un efficace funzionamento
di tale istituzione. A tale proposito, occorre rilevare che per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] le norme di comportamento sono
stabilite dagli artt. 10‑12bis dello Statuto del personale. Sebbene tali norme non si applichino ai membri della [OSCURATO:PERSONA],
si può ammettere che costituiscano una base minima che deve essere rispettata da tali membri.
78. Non è del tutto possibile, e neppure utile, cercare di elencare in modo esaustivo le norme di comportamento che devono essere
rispettate nell’esercizio di cariche pubbliche. Ci saranno sempre situazioni in cui è difficile individuare quale norma di
comportamento non è stata rispettata, ma si può comunque concludere che una certa condotta è contraria all’interesse generale.
Similmente, in una certa misura, [OSCURATO:PERSONA] una volta descrisse il fenomeno «civiltà»: «cos’è la civiltà? Non so, non posso
ancora definirla in termini astratti. Ma credo di poterla riconoscere quando la vedo (...)» (
11
).
79. [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti, a tale proposito, ha fatto riferimento ad un «nucleo comune di “norme minime”» che garantiscano
che si agisca nell’interesse generale della [OSCURATO:PERSONA] e in completa indipendenza. Ciò impone che le decisioni siano adottate
unicamente in nome del pubblico interesse secondo criteri oggettivi e non siano influenzate da interessi privati propri o
altrui. Ciò implica altresì che ci si comporti con onestà e delicatezza e in conformità ai principi di responsabilità e apertura
nei confronti del pubblico, il che impone anche che qualsiasi conflitto di interessi sia riconosciuto onestamente e pubblicamente (
12
).
80. Per definire le norme di comportamento cui devono attenersi i titolari di cariche pubbliche e quindi per specificare il «nucleo
comune» cui si riferisce il [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti è utile richiamare i c. d. sette principi della vita pubblica,
individuati dal [OSCURATO:PERSONA] sulle norme di condotta nella vita pubblica nel [OSCURATO:PERSONA]. Tali principi sono: agire in modo
disinteressato, l’integrità, l’obiettività, l’agire in modo responsabile, la trasparenza, l’onestà e il ruolo guida. Il primo
di questi principi, l’agire in modo disinteressato, è definito nei seguenti termini: «i titolari di cariche pubbliche devono
agire solo in nome del pubblico interesse. Non devono mirare a conseguire vantaggi economici o di altro tipo per se stessi,
la loro famiglia o i loro amici».
81. Infine, occorre rilevare che l’enfasi che pongo sulla necessità che i Commissari siano in grado di garantire la loro assoluta
indipendenza ed imparzialità per l’intera durata del loro mandato come condizione affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa svolgere i
compiti che le sono affidati non è il risultato di idee recenti o di cambiamenti di valori. Riferendosi al giuramento che
i membri della [OSCURATO:PERSONA] devono prestare al momento dell’assunzione della carica, come previsto dall’art. 213, n. 2, CE,
in occasione della riunione costituente della [OSCURATO:PERSONA], tenuta a [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 1958, il presidente [OSCURATO:PERSONA] descrisse la sostanza degli obblighi dei membri della [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini:
«En prononçant solennellement ces paroles, en notre nom à tous ainsi que l’exigent les termes du Traité, nous reconnaissons
l’essentiel des obligations qui nous sont désormais communes.
Nous entendons par “l’essentiel” que nos travaux servent l’Europe – l’Europe et non quelconques intérêts particuliers qu’ils
soient d’ordre national, professionnel, économique ou personnel.
C’est en cela que réside la difficulté de nôtre tâche, mais c’est aussi ce qui lui confère une insigne dignité» (
13
).
Non ci potrebbe essere testimonianza più chiara della validità delle osservazioni formulate sopra.
VII –
Analisi
82. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] solleva una serie di questioni giuridiche che possono essere raggruppate nelle seguenti quattro
categorie: ricevibilità, questioni procedurali, merito della causa e possibilità di infliggere una sanzione.
A –
Ricevibilità
83. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma innanzi tutto che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile in quanto l’art. 213 CE non costituisce
un adeguato fondamento normativo per tale azione; che, in seguito alla decisione della Chambre du conseil del Tribunal de
première instance di Bruxelles di non proseguire il procedimento penale nei suoi confronti, l’azione in esame è stata svuotata
di significato e che, alla luce degli importi relativamente modesti che formano oggetto della controversia, andrebbe applicato
il principio “de minimis non curat praetor”.
84. L’art. 213, n. 2, CE in quanto tale non prevede alcuna specifica condizione relativa alla ricevibilità di un ricorso presentato
dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, le questioni procedurali sollevate dalla sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] sono importanti e impongono una riflessione sulla funzione e sulla portata di tale norma e sul suo rapporto con altri
procedimenti vertenti sulle stesse accuse.
1. L’art. 213, n. 2, CE come fondamento normativo dell’azione in esame
85. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] traccia una distinzione tra le diverse sanzioni previste dall’ultima frase dell’art. 213, n. 2, CE. Da una
parte, afferma che la sanzione delle dimissioni d’ufficio è applicabile quando un [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato i suoi obblighi
di esercitare la propria funzione nell’interesse generale durante il suo mandato. Tale caso è previsto dall’art. 216 CE, cui
fa riferimento l’art. 213, n. 2, CE. Dall’altra, la sanzione della decadenza del [OSCURATO:PERSONA] dai diritti a pensione o da altri
vantaggi può essere inflitta solo dopo che il [OSCURATO:PERSONA] ha terminato il mandato. Tale provvedimento, inoltre, può essere
adottato solo quando il [OSCURATO:PERSONA] interessato non ha dato prova di sufficiente onestà e delicatezza nell’accettare determinate
funzioni o vantaggi dopo la cessazione delle sue funzioni. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che, visto che le accuse rivolte
nei suoi confronti non riguardano questo genere di infrazione, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non può avere come fondamento
normativo l’art. 213, n. 2, CE.
86. [OSCURATO:PERSONA], al contrario, sostiene che ciascuna delle sanzioni previste dall’art. 213, n. 2, CE può essere inflitta ad
un [OSCURATO:PERSONA] in carica o ad un ex [OSCURATO:PERSONA] quando è stato provato che questi non ha rispettato gli obblighi derivanti
dalla sua carica. Il favoritismo dimostrato nell’assumere persone alla [OSCURATO:PERSONA] può essere considerato una violazione di
tali obblighi.
87. La discussione riguarda, in sostanza, tre aspetti inerenti alla portata dell’art. 213, n. 2, CE. In primo luogo, ci si domanda
se possa essere fatta una distinzione in merito all’applicabilità delle sanzioni delle dimissioni d’ufficio e della decadenza
dai diritti a pensione a seconda che il [OSCURATO:PERSONA] coinvolto sia o meno ancora in carica. In secondo luogo, occorre capire
se la sanzione della decadenza di un membro della [OSCURATO:PERSONA] dal suo diritto alla pensione può essere inflitta per ogni infrazione
di un obbligo derivante dalla carica di [OSCURATO:PERSONA] o solo quando si tratta di obblighi relativi ad attività esterne. In terzo
luogo va chiarito quali sono gli obblighi compresi nell’art. 213, n. 2, CE.
88. Per quanto riguarda la prima questione, è sufficiente rifarsi all’univoca formulazione dell’art. 213, n. 2, CE il quale, nella
frase finale, stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di [OSCURATO:PERSONA], può essere inflitta l’una o l’altra delle
due sanzioni. Il termine «obblighi» può riferirsi solo allo stesso termine utilizzato nella frase precedente vertente sull’impegno
solenne dei Commissari a rispettare gli obblighi derivanti dalla loro carica per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione
di queste. In altre parole, i Commissari devono sempre rispettare gli obblighi in questione, a prescindere dal fatto che il
ricorso alla Corte sia proposto prima o dopo la scadenza del mandato. Pertanto, è teoricamente possibile che l’art. 213, n. 2,
CE possa essere fatto valere contro un [OSCURATO:PERSONA] ancora in carica non per chiederne le dimissioni d’ufficio, bensì la decadenza
dai diritti a pensione o da altri vantaggi.
89. Pertanto, la distinzione operata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quanto all’applicazione dell’art. 213 CE, tra Commissari in carica
ed ex Commissari non ha alcun fondamento. Nel suo caso è possibile infliggere una sanzione economica alla luce del fatto che
non è stata costretta alle dimissioni d’ufficio in forza dell’art. 216 CE, ma si è dimessa volontariamente insieme al resto
della [OSCURATO:PERSONA].
90. Il secondo argomento, ossia che la seconda sanzione prevista dall’art. 213, n. 2, CE, può essere irrogata solo quando il [OSCURATO:PERSONA]
coinvolto non ha osservato gli obblighi di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o vantaggi dopo la scadenza
del suo mandato, è basato su una lettura troppo restrittiva di tale norma. Questa specifica regola deve essere considerata
alla stregua di una specie degli obblighi generali che devono essere rispettati dai Commissari. Ciò si evince dall’uso dei
termini «in particolare» che la precedono. Vista la sua importanza, questo obbligo meritava una specifica menzione in tale
norma.
91. Il terzo aspetto, relativo alla portata dell’art. 213, n. 2, CE, è già stato discusso nel contesto delle osservazioni contenute
nella mia introduzione generale. Qualsiasi condotta che possa suscitare dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità di un
singolo membro della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerata una violazione degli obblighi ai sensi di tale norma, che può implicare
le previste sanzioni. Contrariamente all’affermazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’art. 213, n. 2, CE va interpretato
restrittivamente viste le gravi conseguenze che la violazione degli obblighi può implicare, è assolutamente giustificato interpretare
tale disposizione estensivamente, per garantirne l’efficacia nel disincentivare comportamenti che possano cagionare pregiudizio
al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] considerata nel suo complesso.
92. Pertanto, l’art. 213, n. 2, CE può essere fatto valere in caso di violazione di qualsiasi obbligo che incomba ad un [OSCURATO:PERSONA],
a prescindere dal fatto che egli sia ancora in carica o il suo mandato sia terminato. Gli argomenti contrari della sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.
2. Gli effetti della decisione del giudice penale belga
93. Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, dato che il procedimento penale a suo carico in Belgio non è stato proseguito poiché
il giudice istruttore ha concluso che i fatti costitutivi di falso e frode non le erano imputabili, e dato che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha impugnato tale decisione, non vi è una base per intentare un’azione ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE per gli stessi
fatti. A sostegno di tale argomento essa adduce il principio «le pénal tient le disciplinaire en l’état», secondo cui l’organo
disciplinare è vincolato dagli accertamenti di fatto da parte del giudice penale. [OSCURATO:PERSONA] replica contestando l’identità
dei fatti nelle due cause. Mentre il procedimento in Belgio riguardava un presunto caso di abuso e frode, la presente causa
ha ad oggetto il favoritismo. Essa aggiunge inoltre che la decisione di non continuare il procedimento penale è stata presa
per motivi di diritto e non di fatto.
94. Anzitutto, è d’uopo sottolineare la natura speciale del procedimento previsto dall’art. 213, n. 2, CE che, sebbene sia stato
spesso qualificato da entrambe le parti del procedimento come avente carattere disciplinare, deve in realtà essere distinto
da tale tipo di procedimento vista l’importanza della carica pubblica coinvolta. Dato che sussiste un collegamento diretto
tra il comportamento di un [OSCURATO:PERSONA] e l’immagine pubblica ed il funzionamento dell’istituzione in cui egli ricopre la carica,
il procedimento ex art. 213, n. 2, CE presenta carattere costituzionale. Ciò si evince dal fatto che le decisioni da adottarsi
nel contesto di tale procedimento non sono prese all’interno della stessa istituzione, bensì da un’altra istituzione, ossia
il giudice imparziale della [OSCURATO:PERSONA].
95. In tale ambito, la Corte dispone di una giurisdizione esclusiva su cui non possono incidere decisioni adottate da giudici
a livello nazionale. Dato che è la Corte l’autorità che in definitiva, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio, irroga
la sanzione, essa deve essere in condizione di determinare se la condotta di cui si accusa un [OSCURATO:PERSONA] è tale da costituire
una violazione degli obblighi ai sensi dell’art. 213 CE. Sebbene la Corte, a tal fine, possa prendere in considerazione gli
accertamenti di fatto svolti da un organo giudiziario nazionale, essa ha una propria responsabilità in tale contesto, la quale
non può essere limitata in alcuna maniera. Pertanto, quando un giudice nazionale, in un procedimento penale nazionale contro
un (ex) membro della [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che determinati fatti non sono stati provati o lo sono stati ma non fanno
sorgere la responsabilità penale, tale circostanza non può limitare i poteri della Corte di accertare e qualificare gli stessi
fatti nel diverso e specifico contesto del procedimento di cui all’art. 213, n. 2, CE, che è disciplinato dal diritto comunitario.
96. Per questi motivi, ritengo che il cosiddetto principio «le pénal tient le disciplinaire en l’état» non si possa applicare
alla Corte nel contesto del procedimento ex art. 213, n. 2, CE.
97. Anche se si considerasse tale principio applicabile in questa causa, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] che i fatti sottoposti al
giudice istruttore in Belgio e quelli oggetto della causa in esame non sono del tutto identici. Il primo procedimento a carico
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] riguardava, tra l’altro, l’eventuale sussistenza di prove di falso e di frode commessi nel compilare
gli ordini di missione per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e nel redigere la sua relazione finale al termine del suo primo periodo di contratto.
Oggetto di questa causa è invece l’accusa di favoritismo di cui avrebbe dato prova la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’assunzione
ed il trattamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e nell’offrire contratti al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una questione completamente
diversa. I fatti oggetto del procedimento penale erano mere conseguenze secondarie o espressioni del trattamento preferenziale
riservato ad entrambi questi signori su presunta iniziativa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Essi non vanno confusi con il soggiacente
favoritismo in sé che, inoltre, è una questione che non rientra nell’ambito penale.
98. Voglio inoltre ribadire che non sussiste alcun ostacolo all’applicazione concomitante di un procedimento penale nazionale
ed un procedimento ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE. Questi due tipi di procedimento perseguono scopi differenti, rispettivamente
nell’ordinamento nazionale e comunitario. Mentre il primo è diretto a far rispettare norme ritenute fondamentali per la struttura
di una società a livello nazionale, il secondo è volto a garantire il buon funzionamento delle istituzioni comunitarie al
fine di realizzare gli obiettivi del Trattato. Anche se il procedimento penale fosse proseguito e fosse terminato con l’irrogazione
di una pena, ci sarebbe ancora stato spazio per infliggere le sanzioni stabilite dall’art. 213, n. 2, CE.
99. Si deve quindi respingere l’argomento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione della Chambre du conseil del Tribunal
de première instance di Bruxelles del 30 giugno 2004 di non proseguire il procedimento penale a suo carico svuota di sostanza
il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e lo rende di conseguenza irricevibile.
3. De minimis non curat praetor
100. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile considerata la modesta somma di denaro in gioco
per quanto riguarda gli ordini di missione per il sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento ed asserisce che
esso, anche ammettendo che sia fondato, riguarda la fondatezza del ricorso, non la sua ricevibilità.
101. L’art. 213, n. 2, CE non contiene alcuna condizione relativa al grado di gravità della presunta violazione dei suoi obblighi
da parte di un (ex) membro della [OSCURATO:PERSONA] come criterio cui la [OSCURATO:PERSONA] o il Consiglio devono attenersi nel presentare
ricorso alla Corte. La decisione di avviare un procedimento ai sensi di tale norma del Trattato è lasciata alla sola discrezionalità
dell’istituzione coinvolta. Qualsiasi decisione di iniziare un procedimento in forza di tale disposizione contro un (ex) membro
della [OSCURATO:PERSONA] è adottata collettivamente dal collegio dei Commissari. Si può presumere che tale decisione non sia presa
alla leggera.
102. Inoltre, la modestia del danno materiale causato agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] non è un metro per valutare la gravità della
violazione degli obblighi, che sta all’origine del danno, da parte del [OSCURATO:PERSONA] in questione. Ciò che rileva è se il comportamento
in esame sia idoneo ad arrecare pregiudizio all’autorità ed alla credibilità della [OSCURATO:PERSONA] ed alla fiducia nella [OSCURATO:PERSONA]
nutrita dalle altre istituzioni, dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalla collettività. Nella causa in esame è evidente che la condotta
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto siffatto danno.
103. Pertanto, il fatto che l’importo di cui ha beneficiato il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse relativamente esiguo non incide sulla ricevibilità
del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Come quest’ultima giustamente rileva, questo aspetto, al limite, può essere preso in considerazione
nel giudicare il merito della causa.
4. Conclusioni sulla ricevibilità
104. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che gli argomenti avanzati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vertenti sull’irricevibilità
del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati.
B –
Questioni procedurali
105. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] solleva una serie di obiezioni sul modo in cui si è svolto il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] prima
della presentazione del ricorso alla Corte e critica la mancanza di garanzie procedimentali nell’applicazione dello stesso
art. 213, n. 2, CE. Sebbene tali censure, riassunte sopra, ai paragrafi 51 e da 60 a 62, siano state presentate in subordine,
dal punto di vista sistematico è opportuno analizzarle prima di passare al merito della causa.
106. Come giustamente rilevato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non esiste un quadro procedimentale definito che disciplini la preparazione
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adire la Corte ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE qualora essa ritenga che uno dei suoi
membri, o ex membri, abbia violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di [OSCURATO:PERSONA]. Viste le gravi conseguenze personali
che siffatta decisione può comportare, la [OSCURATO:PERSONA] deve agire con la dovuta cautela in sede di accertamento e valutazione
dei fatti, comunicando la sua posizione alla persona coinvolta ed ascoltandola in merito alle accuse che le sono mosse. Tale
dovere di procedere con prudenza e di tenere pienamente conto dei diritti della difesa è particolarmente intenso in mancanza
di precedenti e di procedimenti preparatori sanciti dalla giurisprudenza. In linea di massima, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto
con cautela nella preparazione di tale procedimento, mettendo a punto una comunicazione degli addebiti e trasmettendola alla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché offrendo a quest’ultima l’opportunità di replicare per iscritto ed oralmente. Ritengo importante sottolineare
questo punto generale prima di valutare le singole censure mosse dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
107. Non può essere accolta la prima censura sollevata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vertente sul fatto che l’indagine amministrativa di
cui è stata oggetto avrebbe dovuto essere stata avviata del collegio dei Commissari poiché il Direttore generale del personale
non era competente a tal fine. Oltre al fatto che non vi è alcuna regola, scritta o non scritta, secondo cui una decisione
di indagare su sospette irregolarità commesse da un [OSCURATO:PERSONA] può essere adottata solo dai suoi pari, il Direttore generale
opera sotto la diretta responsabilità di un membro della [OSCURATO:PERSONA]. Occorre nuovamente sottolineare che ciò che rileva è
che, decidendo di ricorrere al procedimento ex art. 213, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto piena responsabilità per i fatti
su cui basa le sue accuse.
108. Per quanto riguarda la violazione dei suoi diritti fondamentali, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma innanzi tutto che il periodo di
sette anni trascorso tra i fatti che le sono addebitati e l’avvio del procedimento a suo carico nel 2003 è inaccettabile.
Relativamente a questa censura, occorre rilevare che l’art. 213, n. 2, CE non prevede alcun limite temporale per l’avvio di
un procedimento a carico di un (ex) [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, la decisione di iniziare il procedimento contro la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] è giunta al termine di una serie di indagini e di riforme interne in seno alla [OSCURATO:PERSONA] di cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
doveva essere al corrente. È vero che un periodo di sette anni prima dell’avvio di un procedimento diretto ad irrogare una
sanzione economica è rilevante, tuttavia ciò non incide sulla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] ad adire la Corte ai sensi
dell’art. 213, n. 2, CE. Se tale periodo costituisse un motivo di irricevibilità – come rileva la [OSCURATO:PERSONA] – essa ed il
Consiglio non potrebbero proporre un’azione quando i fatti sono accertati molto più tardi rispetto a quando sono accaduti.
Ritengo tuttavia che il periodo trascorso tra i fatti di causa e la decisione di avviare il procedimento ex art. 213, n. 2,
CE sia un elemento di cui tener conto in sede di decisione di una eventuale sanzione. Ritornerò su questo punto in seguito.
109. La seguente presunta violazione dei diritti fondamentali della difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel fatto che essa
non è stata oggetto di un procedimento equo, poiché nel corso dell’intero procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il ruolo di
giudice istruttore, intervenendo nel procedimento penale in Belgio e avviando diverse indagini amministrative, ed in seguito
quello di pubblico ministero, ricorrendo alla Corte ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE. Inoltre, negando alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
l’accesso ai verbali della riunione della [OSCURATO:PERSONA] in cui è stata presa la decisione di avviare il procedimento in esame,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio del contraddittorio. Quanto al primo punto, rilevo che per tutta la durata del
procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato correttamente i suoi poteri ai sensi del Trattato, sia nello svolgimento delle indagini,
sia nel decidere di adire la Corte. È fuorviante assimilare la sua azione in tale contesto a ruoli che le sono estranei. Quanto
al secondo punto, posto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata pienamente informata delle accuse che le erano rivolte, contenute
nella comunicazione degli addebiti, il rifiuto di concederle accesso ai verbali della riunione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 2004
non ha violato il suo diritto ad un procedimento equo.
110. In seguito, sempre allo stesso titolo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata imparziale nell’adottare la
decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 213, n. 2, CE, in quanto ha agito a seguito di pressioni politiche
da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Ancora una volta occorre sottolineare che, sebbene rientri nella responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]
decidere se adire o meno la Corte in forza di tale disposizione, in definitiva è la Corte a decidere se sussistano le condizioni
per irrogare una sanzione e quale sanzione sia adeguata alle circostanze. La questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito imparzialmente
proponendo il ricorso è irrilevante. Occorre pertanto respingere questa censura.
111. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma infine che è stata commessa una serie di irregolarità procedimentali nel contesto delle indagini
amministrative. È opportuno rilevare che le varie indagini amministrative sui presunti casi di favoritismo a carico della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono state la conseguenza diretta di accuse più generali relative a comportamenti professionalmente scorretti
tenuti all’epoca in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Tali indagini non erano quindi considerate, in quanto tali, la preparazione dell’apertura
di un procedimento ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE nei suoi confronti. Esse hanno acquisito tale funzione solo ex post, il
21 gennaio 2003, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di inviare la sua comunicazione degli addebiti alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. La decisione
di avviare il procedimento ex art. 213, n. 2, CE rientra nella sola responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di organo
collegiale. Prendendo tale decisione essa assume altresì piena responsabilità per i fatti su cui fonda il suo ricorso. Spetta
poi alla Corte valutare il merito della causa sulla base degli elementi di fatto. Considerate in questa prospettiva, le varie
presunte irregolarità formali – a mio parere alquanto insignificanti – che si asserisce siano state commesse nella fase preparatoria
non possono, anche se si sono verificate, incidere sulla veridicità o sulla validità dei fatti presentati alla Corte dalla
[OSCURATO:PERSONA].
112. La principale obiezione sollevata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in tema di diritti della difesa consiste nel fatto che, nel procedimento
in esame, essa non ha diritto di ricorso avverso la sentenza della Corte. Essa fa un paragone con la situazione delle cause
che coinvolgono il personale della [OSCURATO:PERSONA] e con la situazione esistente in Belgio per quanto riguarda i ministri del governo,
dove sono previsti due gradi di giudizio per decidere le cause in materia di abuso d’ufficio. È vero che la Corte, effettivamente,
è giudice di prima ed ultima istanza nei procedimenti ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE; occorre tuttavia domandarsi se ciò
comporti una violazione dei diritti fondamentali della difesa. Al riguardo, vorrei richiamare nuovamente la particolare natura
del procedimento previsto dall’art. 213, n. 2, CE, il quale non può essere semplicemente assimilato ad un procedimento disciplinare
contro un dipendente della [OSCURATO:PERSONA]. Detto procedimento presenta piuttosto natura costituzionale ed è avviato nell’interesse
generale di ricostituire la fiducia nel funzionamento della [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di una forma di «catarsi» costituzionale,
è opportuno che sia il giudice supremo dell’ordinamento giuridico comunitario a statuire su tali cause in un unico grado e
che le dette cause non rimangano sub judice più a lungo di quanto necessario per tale funzione. Il procedimento dinanzi alla
Corte, inoltre, prevede sufficienti garanzie a tutela degli interessi del [OSCURATO:PERSONA] coinvolto. Oltre alle garanzie stabilite
dallo Statuto della Corte di giustizia e dal suo regolamento di procedura, una garanzia ulteriore è costituita dal fatto che
siffatte cause sono sottoposte alla seduta plenaria (art. 16, n. 4, dello Statuto). Alla luce della particolare natura e funzione
del procedimento ex art. 213, n. 2, CE, ritengo che l’impossibilità di proporre appello contro la sentenza della Corte non
costituisca una violazione dei diritti fondamentali della difesa.
113. A mio avviso, pertanto, le varie obiezioni sollevate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contro il procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA]
prima della presentazione del ricorso in esame e contro il procedimento ex art. 213, n. 2, CE in quanto tale devono essere
respinte perché infondate.
C –
Merito
114. La prossima questione da affrontare è se i fatti imputati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rappresentino una violazione
degli obblighi derivanti dalla sua carica di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non contesta,
in quanto tali, i fatti relativi ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma tuttavia, in sostanza, che in entrambi i casi
le disposizioni comunitarie applicabili sono state osservate.
115. Come indicato sopra, al Capitolo VI di queste conclusioni, la carica di membro della [OSCURATO:PERSONA] richiede che il suo titolare
rispetti i più alti standard di indipendenza, imparzialità ed onestà, sia nelle relazione esterne, sia nella sua condotta
in seno alla [OSCURATO:PERSONA].
116. In questa causa, per quanto riguarda il caso [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha espresso il desiderio di assumere
un suo amico personale, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di suo consigliere personale. È stato altresì dimostrato che, nonostante
il suo capo di gabinetto l’avesse avvertita che non vedeva alcun modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto impiegare il sig.
[OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si rivolse ad uno dei servizi per i quali era responsabile, la [OSCURATO:PERSONA], per individuare una modalità
adeguata per assumerlo. In seguito, su proposta di tale servizio, al sig. [OSCURATO:PERSONA] fu offerto un contratto di consulente
scientifico. Il suo compito, come risulta dal fascicolo relativo al suo caso, era di «partecipare, in stretta collaborazione
con il gabinetto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], alla preparazione del [OSCURATO:PERSONA] e di specifici programmi nell’ambito
delle scienze della vita [e] di garantire i collegamenti con la comunità scientifica nazionale, in particolare con la comunità
francese». Alla luce dell’atipicità delle sue credenziali scientifiche e del luogo di lavoro – presso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] invece
della [OSCURATO:PERSONA] – è chiaro che si trattava di un modo di procedere insolito, volto a consentire al sig. [OSCURATO:PERSONA] di essere assunto
nel modo precedentemente indicato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
117. Non è neppure messo seriamente in discussione che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricevette un rimborso di EUR 6 930 per missioni a Châtellerault,
né che la durata complessiva dei suoi contratti venne prorogata oltre il massimo consentito, né che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] desiderava
prolungare il rapporto contrattuale con il sig. [OSCURATO:PERSONA] dopo le sue dimissioni per motivi di salute.
118. Quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], è stato anche qui dimostrato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] offerse ad un altro amico personale almeno due
contratti per realizzare studi su materie che non risultano del tutto rilevanti per le aree politiche per le quali la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] era competente. Sebbene tali contratti non siano stati eseguiti e non abbiano dato origine ad alcuna spesa a carico
del bilancio comunitario, non si può ritenere che ciò fosse prevedibile al momento in cui essi furono offerti.
119. È importante che tali fatti siano valutati in maniera non isolata dal contesto generale in cui essi sono accaduti. La sig.ra
[OSCURATO:PERSONA], nella sua difesa, sottolinea che le disposizioni comunitarie sono state rispettate, ad esempio per quanto riguarda
l’assunzione del sig. [OSCURATO:PERSONA], e che altre circostanze, come gli ordini di missione del sig. [OSCURATO:PERSONA] a Châtellerault,
non possono esserle imputate. Ciò che comunque rileva, è che tutte queste circostanze sono sintomatiche di un atteggiamento
di fondo che dimostra come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui ricopriva la carica di membro della [OSCURATO:PERSONA], fosse disposta
ad utilizzare la detta carica per estendere vantaggi ad amici personali a carico del bilancio comunitario. In altri termini,
non ci si può immaginare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] alle stesse condizioni e avrebbe ricevuto
lo stesso trattamento di favore se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricoperto la carica di membro della [OSCURATO:PERSONA].
120. Alla luce dei fatti sottoposti alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ritengo che quest’ultima sia stata a buon
diritto accusata di favoritismo da parte della [OSCURATO:PERSONA], come già concluso in precedenza dal [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti
nella sua relazione del 15 Marzo 1999, e che non sia necessario valutare se tale comportamento costituisca anche una grave
negligenza. Anche se tale condotta si è concretizzata solo nei due casi su cui è incentrato il procedimento in esame, la mera
disponibilità a tenere siffatta condotta mentre si ricopre un’alta carica è sufficiente a sollevare dubbi sull’onestà e l’imparzialità
della sua attività di [OSCURATO:PERSONA] in generale. Il semplice sospetto di parzialità basta ad insinuare siffatti dubbi. Ciò si
è riflettuto necessariamente sul ruolo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento decisionale collegiale in seno alla
[OSCURATO:PERSONA], in quanto essa non era più in grado di garantire il soddisfacimento delle condizioni necessarie per svolgere
tale funzione. Il suo comportamento era a sua volta tale da pregiudicare la fiducia del mondo esterno nell’indipendenza della
[OSCURATO:PERSONA]. Visto lo sviluppo della vicenda, tale rischio si è effettivamente realizzato, con conseguente grave danno all’immagine
pubblica della [OSCURATO:PERSONA].
121. Pertanto, concludo che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dando prova di favoritismo, ossia della volontà di utilizzare la propria carica
di [OSCURATO:PERSONA] per accordare vantaggi a conoscenti personali, ha violato gli obblighi derivanti dalla carica di membro della
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE.
D –
Sanzione
122. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, qualora quest’ultima statuisca contro la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di pronunciare la decadenza totale
o parziale dai suoi diritti a pensione e/o da altri benefici collegati a tali diritti o di privarla di altri vantaggi sostitutivi,
come previsto dall’art. 213, n. 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] lascia al libero apprezzamento della Corte la determinazione della natura
e della portata di tale sanzione, ma precisa tuttavia che qualsiasi sanzione deve essere inflitta tenendo conto del principio
di proporzionalità. Essa indica che i fattori applicabili in sede di determinazione delle sanzioni nei procedimenti disciplinari
contro i funzionari della [OSCURATO:PERSONA], elencati all’art. 10 dell’allegato IX dello Statuto del personale, possono presentare
valore indicativo a tal fine.
123. In sede di decisione sull’irrogazione e sulla portata di una sanzione pecuniaria ex art. 213, n. 2, CE, la considerazione
principale da svolgere verte sulla gravità della violazione degli obblighi alla luce della natura del comportamento illecito
e del danno causato alla [OSCURATO:PERSONA] come istituzione. Nelle mie considerazioni sul merito della causa ho già rilevato come
un comportamento incline al favoritismo da parte di un membro della [OSCURATO:PERSONA] incida direttamente sul modo in cui viene
percepita la funzione della persona interessata nel procedimento decisionale collegiale in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale comportamento
produce inoltre effetti sull’immagine pubblica e sulla reputazione della [OSCURATO:PERSONA], che in questa fattispecie è risultata
gravemente danneggiata. A ciò si può aggiungere che il tempo necessario per recuperare la reputazione e la legittimità che
tale istituzione si è guadagnata nel corso degli anni è sproporzionatamente lungo. Pertanto, il danno cagionato è grave e
duraturo.
124. Alla luce di tali osservazioni, non esito a concludere che la violazione degli obblighi da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] merita
una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 213, n. 2, CE. A mio avviso, tale violazione è sufficientemente grave da
giustificare la completa decadenza dai diritti a pensione e dai vantaggi ad essi collegati. Tuttavia sussistono una serie
di fattori che giustificano solo una parziale decadenza da tali diritti e vantaggi.
125. Il primo di questi, come giustamente rilevato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], è che tra la prima indagine amministrativa e la decisione
di avviare il procedimento ex art. 213, n. 2, CE nei suoi confronti è trascorso un notevole lasso di tempo. Solo da quel momento
essa ha potuto realisticamente considerare la possibilità di essere privata, in tutto o in parte, dei suoi diritti a pensione.
Occorre poi considerare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha già notevolmente sofferto di un danno alla sua reputazione a causa della
copertura mediatica della vicenda. Occorre inoltre dare un certo peso al fatto che il comportamento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
apparentemente, ha trovato un certo sostegno nella cultura amministrativa in seno alla [OSCURATO:PERSONA] all’epoca (
14
). Infine, occorre tener presente che questa è la prima volta che un ricorso ai sensi dell’art. 213, n. 2, CE sfocia in una
sentenza della Corte.
126. D’altro lato, considerando che è necessario reagire in modo credibile alla violazione degli obblighi da parte della sig.ra
[OSCURATO:PERSONA], concludo che una riduzione del 50% dei suoi diritti a pensione e dei relativi vantaggi dal momento della pronuncia
della sentenza della Corte in questa causa è una sanzione adeguata. Posto che essa ha beneficiato della totalità dei suoi
diritti a pensione fin dalle sue dimissioni nel 1999, non vedo motivi per limitare tale sanzione nel tempo.
VIII –
Spese
127. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la sig. [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
In conformità all’art. 69, n. 4, la Repubblica francese, intervenuta a sostegno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sopporta le proprie
spese.
IX –
Conclusione
128. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– dichiarare ricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA];
– dichiarare che, dando prova di favoritismo, ossia della volontà di utilizzare la propria carica di [OSCURATO:PERSONA] per accordare
vantaggi a conoscenti personali, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi derivanti dalla carica di membro della [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi degli artt. 213, n. 2, CE e 126, n. 2, EA;
– pronunciare la decadenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal 50% dei suoi diritti a pensione e dei relativi vantaggi a partire dalla
data della sentenza in questa causa;
– condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– Dato che queste due disposizioni sono identiche, nel resto del presente testo si farà riferimento solo all'art. 213, n. 2,
CE.
3
– [OSCURATO:PERSONA] C‑290/99, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA], cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza 3 febbraio 2000, GU C 122, pag. 17.
4
– [OSCURATO:PERSONA] di esperti indipendenti, Prima relazione sui presunti casi di frode, cattiva gestione e nepotismo in seno alla
[OSCURATO:PERSONA] europea.
5
– Paragrafo 8.1.35 della relazione.
6
– Sentenza 10 giugno 2004, causa T‑307/01, François/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II ‑1669).
7
– Sentenza 30 maggio 2002, causa T‑197/00, Onidi/[OSCURATO:PERSONA] [Racc. (2002) pag. II-325].
8
– Paragrafo 1.5.4 della relazione.
9
– Simili procedure costituzionali esistono negli [OSCURATO:PERSONA] membri per i titolari di alte cariche pubbliche che non possono essere
rimossi per decisioni prese nello svolgimento delle loro funzioni. È il caso, inter alia, dei presidenti della Repubblica
federale di Germania (art. 61, n. 2 del Grundgesetz), della Repubblica francese (art. 68 della Costituzione del Repubblica
francese) e della Repubblica italiana (art. 90 della Costituzione della Repubblica Italiana). V. anche la procedura di impeachment
negli [OSCURATO:PERSONA] d'America prevista dall'art. II, sezione 4 della Costituzione degli [OSCURATO:PERSONA].
10
– La versione più recente è contenuta nel documento SEC(2004) 1487/2.
11
– Tratto dalla prima trasmissione del famoso documentario televisivo della BBC «Civiltà» del 1968.
12
– V. paragrafo 1.5.4 della relazione.
13
– «Pronunciando solennemente queste parole, in nome di tutti noi, come richiesto dal Trattato, riconosciamo l'essenza degli
obblighi che ci sono ora comuni. Per “essenza” dei nostri obblighi intendiamo il fatto che serviamo l'Europa – l'Europa e
non un qualsiasi interesse particolare, che sia nazionale, professionale, economico o personale. In ciò risiede la difficoltà
della nostra missione, ma allo stesso tempo è questo che le conferisce una grande dignità». COM(58) PV 1 def. del 18 aprile 1958,
disponibile anche su www.ena.lu.
14
– A tale proposito occorre rilevare che, sebbene il suo primo capo di gabinetto le avesse effettivamente sconsigliato di
assumere il sig. [OSCURATO:PERSONA], altri servizi si sono dimostrati più disposti a collaborare per realizzare la sua intenzione.