CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 33153/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 22/10/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la dichiarazione del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], di adesione all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle camere penali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il decreto del 16 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che ha disposto, in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA] (capo A), il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., delle quote sociali e del compendio aziendale di diverse società tra le quali, per quanto di interesse in questa sede, anche la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché, in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (capo F), il sequestro finalizzato alla confisca delle somme costituenti il profitto del reato e tra tali somme anche quella di euro 507.600,00 depositata sui conti bancari della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prevedendo, in caso di incapienza dei conti, il sequestro di immobili e/o mobili della persona giuridica, solo ove tali beni risultassero acquistati come investimento delle somme costituenti profitto del reato, nonché, in caso di impossibilità di detti sequestri, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, sino al raggiungimento delle somma suddetta, sui beni appartenenti o comunque nella disponibilità degli autori del reato. In esecuzione di detto provvedimento erano stati sequestrati le quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il suo compendio aziendale, nonché la somma di euro 507.600,00 presente sui conti bancari della società. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione di legge per mancanza del fumus commissi delicti e la mera apparenza della motivazione. In particolare sostiene che non sussistono indizi della commissione del reato di associazione per delinquere in quanto dalla relazione di aggiornamento redatta dall'amministratore giudiziario depositata in data 6 ottobre 2021, richiamata nelle relazioni di consulenza tecnica depositate all'udienza innanzi al Tribunale del riesame, risulta che le società del gruppo Adiletta non sono società cartiere; sebbene nelle relazioni di consulenza fosse stata contestata la sussistenza del reato ipotizzato, il Tribunale non aveva dato risposta a tali rilievi, limitandosi a richiamare le argomentazioni già poste a base del decreto di sequestro preventivo, cosicché la motivazione doveva ritenersi meramente apparente. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge per insussistenza del periculum in mora, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine all'asservimento della società ricorrente alle finalità dell'associazione per delinquere ed infine la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura. Essendo la società [OSCURATO:SOCIETA]. effettivamente operativa ed essendo trascorso molto tempo dall'ultimo reato fine, consumatosi nel 2019, anno della sentenza dichiarativa del fallimento della società Belgium, doveva escludersi lo stabile asservimento della società ricorrente alle finalità della associazione criminale e quindi anche il periculum in mora, dovendo I sequestro essere finalizzato ad impedire la commissione di ulteriori reati. Inoltre, il vantaggio ricevuto dalla società per effetto delle condotte illecite era pari solo ad una minima parte del fatturato. Infine, le finalità del sequestro potevano essere realizzate limitando lo stesso alle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. Sostiene la ricorrente che su tali punti la motivazione del provvedimento qui impugnato risulta meramente apparente. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che non sussisterebbe il fumus commissi delicti con riguardo al capo F) dell'incolpazione provvisoria a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la natura apparente della motivazione in ordine a detto presupposto. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere compiuto atti fraudolenti al fine di sottrarre i beni della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. alla procedura di riscossione coattiva di crediti per tributi, interessi e sanzioni. Sostiene la ricorrente che le fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sono affatto fittizie, ma corrispondenti a prestazioni effettivamente rese e nemmeno risultano compiuti atti fraudolenti e sul punto l'ordinanza qui impugnata offre una motivazione meramente apparente. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione di legge sostenendo che l'importo sequestrato non integra profitto del reato di cui al capo F) con conseguente insussistenza del peri culum in mora. Le somme provenienti dal reato ipotizzate al capo F) non erano mai pervenute sul conto corrente bancario sul quale erano depositate le somme sequestrate, bensì su altro conto corrente; ne conseguiva che si era proceduto ad un indebito sequestro per equivalente. Né poteva ritenersi sussistente il pericolo della dispersione della somma oggetto di sequestro, essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. dotata di consistenti risorse economiche e non essendo ipotizzabile la sua insolvenza. 2.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in ordine al sequestro di un orologio di lusso, la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato. In sede di riesame era stata richiesta la restituzione del bene deducendo che esso era di proprietà della società ricorrente, ma il Tribunale non ha accolto l'istanza, astenendosi di fornire una qualsivoglia motivazione sul punto, anche in ordine alla disponibilità del bene in capo alla indagata [OSCURATO:PERSONA].3. Il difensore della ricorrente, dopo avere presentato tempestiva istanza di trattazione orale, ha fatto pervenire dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle camere penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi che, con ordinanza letta in udienza, nonostante la dichiarazione del difensore della ricorrente di adesione all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle camere penali, si è disposto che il procedimento fosse comunque trattato, in quanto il divieto di astensione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del codice di autoregolamentazione riguarda le «udienze afferenti misure cautelari», nelle quali rientra il sequestro preventivo (vedi Sez. 2, n. 37101 del 17/09/2021, Marzari, Ftv. 282128; Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, Ortolan, Rv. 265527). 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore la cui nomina risulta inefficace. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riveste nel procedimento penale la posizione di terza interessata alla restituzione dei beni sequestrati, cosicché ad essa si applica l'art. 100, comma 1, cod. proc. peri., che stabilisce che le parti private diverse dall'imputato — e dalla persona a carico della quale si sta procedendo — stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Questa Corte di cassazione ha affermato, applicando la citata disposizione, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto s.r.I., Rv. 271722). Peraltro, ai sensi della citata disposizione, mentre l'imputato può nominare, ex art. 96 cod. proc. pen., non più di due difensori, le altre parti private possono nominare un solo difensore. L'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. prevede che laddove vengano nominati difensori in numero eccedente rispetto a quello consentito, le nomine in eccedenza restano prive di efficacia. Pertanto, per il terzo interessato, al pari della parte civile, la nomina di un secondo difensore resta priva di efficacia laddove non accompagnata dalla revoca di quello precedente. Nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], ha conferito procura speciale per la proposizione del ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato quale secondo difensore della terza interessata, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la nomina del legale che ha sottoscritto il ricorso è rimasta priva di effetti e quindi il ricorso risulta inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. E' ben vero che questa Corte di cassazione ha affermato pure, in relazione alla nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell'imputato, che essa, se avvenuta in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine (Sez. 5, n. 46462 del 18/03/2014, Zaccheroni, Rv. 26:1022). Nel caso di specie, tuttavia, nella procura conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] si afferma espressamente di voler mantenere ferma la precedente nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al