CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CAVALLO Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/4/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano in ordine alla determinazione della pena per i reati avvinti da continuazione, non prescritti alla data della sentenza impugnata; dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, dichiarata la prescrizione dei reati di appropriazione indebita, avvinti in continuazione, commessi fino alla data del 27 luglio 2013, ha confermato, anche nella dimensione sanzionatoria e la condanna provvisionale, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 4 febbraio 2020, propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.-2.-3. con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente (con tre differenti declinazioni del vizio deducibile nella sede di legittimità) denunzia violazione di legge penale e mera apparenza della motivazione, anche per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputato, per i più fatti-reato di appropriazione indebita ritenuti avvinti in continuazione dalla medesimezza del disegno criminoso, pur in difetto di querela (asseritamente sporta da soggetto non legittimato in quanto non economicamente danneggiato dal reato) e di prova certa in ordine alla dimostrazione di tali accadimenti, avendo la Corte, così come il primo giudice, confuso il soggetto danneggiato dal reato (società [OSCURATO:PERSONA], a r.I.) con il soggetto datore di lavoro dell'agente (Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) che aveva sporto querela, pur non avendo in concreto subito danni da reato; e per avere la Corte svalutato le prove dichiarative a discarico, per valorizzare le sole, contraddittorie, prove a carico, in assenza, peraltro, di supporti documentali univoci alla ipotesi d'accusa; richiedendo infine all'imputato di dimostrare la propria estraneità alle condotte contestate, così invertendo l'onere della prova; 4. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale dichiarato la estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al 27 luglio 2013, mantenendo tuttavia inalterata la sanzione complessivamente irrogata in primo grado per i diversi reati posti in continuazione e per aver mantenuto la medesima provvisionale a ristoro del danno subito dalla parte civile, laddove, per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria, il primo giudice aveva irrogato la pena della reclusione nella misura di un anno di reclusione e della multa nella misura di euro 3500,00, pena aumentata per la continuazione con tutti gli altri riconosciuti episodi di mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa; 5. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale indicato nella epigrafe una data errata (12.1.2017) del commesso reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso ed il quinto, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., sono in assoluto carenti della necessaria specificità, perché non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove logica e congruente è la motivazione in tema di rituale verifica della condizione di procedibilità, accertamento della responsabilità e valutazione della prova operata sulla base degli elementi descrittivi assunti nel giudizio, nonché manifestamente infondati. 1.1. La Corte territoriale, in perfetta consonanza di valutazione con il primo giudice, ha infatti correttamente individuato nella Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. il soggetto danneggiato dalla condotta appropriativa, soggetto quindi legittimato a proporre querela (per una esaustiva ricostruzione dei presupposti normativi della legittimazione a sporgere querela da parte del soggetto giuridicamente danneggiato dal reato a norma dell'art. 120 cod. pen., si veda Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Rv. 274255 - 01). Nell'ambito del rapporto di lavoro in essere tra l'agente e la detta Agenzia (legata alla distributrice [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. da rapporto di agenzia), il ricorrente era infatti venuto meno all'obbligo di corrispondere al datore di lavoro le somme incassate presso gli acquirenti delle merci; nessuna rilevanza ha pertanto la circostanza di fatto relativa alla materiale corresponsione di tali somme alla [OSCURATO:PERSONA], giacché, per effetto della condotta appropriativa dell'agente, la [OSCURATO:SOCIETA]. si è resa inadempiente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], essendo evidentemente quest'ultima società rimasta estranea e terza rispetto al rapporto di lavoro in essere tra l'imputato e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cui era legata solo da rapporto di Agenzia. La difesa, con i motivi di ricorso, reitera le doglianze proposte con i motivi di gravame, senza evidentemente confrontarsi con la logica e congruente motivazione adottata nel doppio grado di giudizio, così scivolando verso la inammissibilità per difetto di specificità del motivo. 1.2./1.3. La Corte di merito avrebbe riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per le condotte appropriative contestate, pur nella aperta confusione degli elementi narrativi dimostrativi dei fatti, svalutando le prove a discarico ed offrendo poziore efficacia euristica alle dichiarazioni di accusa, senza apprezzare la loro evidente contraddittorietà. Il ricorso, tuttavia, non tiene conto che nella motivazione conforme dei due gradi di merito si dà conto, sia del cospicuo patrimonio narrativo assunto nel primo grado di giudizio, sia delle ragioni che hanno indotto ad apprezzarne la genuinità. Così come i giudici di merito non hanno mancato di evidenziare che al patrimonio dichiarativo di accusa si è accompagnato un cospicuo corredo documentale, che ha corroborato l'elemento narrativo.Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 dei 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). I motivi di ricorso tendono dunque a sollecitare una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie, dovendo ritenersi preclusa in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La inammissibilità dei motivi di ricorso sulla riconosciuta responsabilità penale rende irrevocabile la decisione sul punto. Con la conseguenza che il decorso del tempo successivo alla pronuncia di condanna nel merito non sortisce effetti ai fini della prescrizione del reato per il quale è condanna (cfr., tra le più recenti ed aderenti alla presente fattispecie: Sez. 5, n. 32347 del 15/2/2018, Rv. 273312; per la valutazione di compatibilità costituzionale del principio: Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013, Rv. 257314). 1.4. La medesima sorte processuale accompagna l'ultimo motivo di ricorso, trattandosi di un mero errore materiale nella indicazione -in parte motiva- della data del commesso reato, che non ha alcuna incidenza sulla correttezza della decisione. 2. Diversamente deve ritenersi per il quarto motivo di ricorso, che denunzia l'effetto pregiudizievole sulla sanzione irrogata (confermativa di quella calcolata in primo grado per più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione), in quanto che alla dichiarata estinzione di alcuni dei reati satellite (fino al 27 luglio 2013) non ha corrisposto la esclusione delle relative sanzioni poste in continuazione, neppure quale frazione proporzionale del complessivo aumento di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.1. A norma dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando -come nel caso di specie- appellante è il solo imputato, «il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità» e, secondo quanto stabilito dal comma successivo, in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a «reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Reputa dunque il Collegio che, avendo il primo giudice, fissato la pena base per il più grave episodio, in un anno di reclusione ed euro 3500.00 di multa, aumentandola complessivamente a titolo di continuazione con gli altri episodi contestati di mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, la Corte territoriale avrebbe dovuto proporzionalmente eliminare l'aumento stabilito a titolo di continuazione per gli altri reati estinti, pur senza modificare la misura sanzionatoria fissata per il più grave reato ritenuto in primo grado; viceversa la Corte di merito ha lasciato immutato anche l'aumento, per continuazione, calcolato in primo grado, tanto per la sanzione detentiva, quanto per quella pecuniaria. La conclusione si attaglia al principio affermato da questa Corte a Sezioni unite, allorché, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha stabilito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U., n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066).La medesima ratio regge il caso in cui il giudice d'appello si limiti ad escludere la sussistenza di un reato "satellite", riunito nel vincolo della continuazione, rispetto ad un reato più grave per il quale sia stata stabilita una determinata pena base: detta pena, concernendo un punto della decisione di primo grado non coinvolta dalla riforma pronunciata in appello, non può essere modificata in peius (Sez. 3, n. 17731, del 15/2/2018, Rv. 272779; conf. Sez. 5, n. 31998, del 6/3/2018 Rv. 273570; Sez. 2, n. 45973, del 18/10/2013, Rv. 257522; Sez. 2, n. 48259, del 23/9/2016, Rv. 268636). Né, come accaduto nel caso di specie, è legittimo mantenere la medesima pena complessiva, frutto della sommatoria in primo grado di più fattori autonomi, quando per i reati satellite sia intervenuto proscioglimento nel merito, estinzione o assorbimento, unicamente rilevando che quelle ulteriori condotte non hanno mantenuto per il giudice della revisione alcun autonomo coefficiente di incriminazione (più recentemente, Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282628, richiamata anche nelle conclusioni scritte trasmesse dal P.G.). La soluzione corrisponde del resto a principi scolpiti, prima ancora che nella Costituzione repubblicana, nella tradizione illuministica del continente europeo, essendo sostanzialmente riconducibile al principio nulla poena sine crimen. 2.2. Non consentito, invece, il segmento di motivo proposto in ordine alla quantificazione della provvisionale, la cui misura si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria. 3. La grafica mancanza di indicazioni nel calcolato aumento complessivo per la continuazione tra le distinte fattispecie satellite, neppure numericamente indicate, inibisce alla Corte di legittimità di procedere, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., a rideterminare la sanzione. 3.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà a misurare l'aumento per continuazione sulla pena base, tenendo conto della intervenuta estinzione di parte dei reati satellite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena in continuazione per i reati commessi fino al 27/07/2013, già dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevoca