CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 04104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si rileva l'assenza di querela, è aspecifico in quanto non tiene conto della motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. fg.4) laddove è stato specificato che la persona offesa aveva formalmente espresso la sua volontà punitiva nei confronti degli autori del reato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. fg. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il terzo motivo, che contesta la determinazione della pena, non tiene conto del fatto che la Corte di merito ha graduato la sanzione in prossimità del minimo edittale ritenendola adeguata alla gravità della condotta (fg. 4), attraverso un giudizio di fatto scevro da vizi logici e per questo non rivedibile; che anche in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., la Corte territoriale (a fg. 4 della sentenza impugnata), ha espresso il proprio convincimento in ordine alla non minima offensività del fatto con argomenti dei quali la ricorrente non tiene conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/10/2024 - DEpo TATA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte