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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14266/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 dicembre 2019, per i reati di rapina aggravata in concorso, furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 628 cod. pen., 2, 13, comma 2, 25, comma 2 e 27 Cost., 7 CEDU, in quanto la sentenza impugnata aveva disposto un trattamento sanzionatorio deteriore per il delitto di rapina, applicando le disposizioni della

I. 36/2019, per fatti che erano stati commessi prima del 18 maggio 2019.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, vizio della motivazione (per "arbitrarietà e insufficienza (...) e fallacia") ed insussistenza della responsabilità per la rapina aggravata di cui al capo B), in ragione dell'errata valutazione degli elementi probatori raccolti.

3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, per la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. e per il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. 4.

La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il ricorrente afferma, in modo assertivo e indimostrato che i giudici di merito abbiano applicato, nel determinare la pena detentiva in anni cinque di reclusione per il delitto di rapina (per effetto della concessione della diminuente di cui all'art.89 cod. pen., stimata equivalente all'aggravante contestata), una pena illegale poiché hanno fatto riferimento al minimo edittale previsto dall'art. 628 cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla

I. 36/2019, in violazione dell'art. 2 cod. pen.

Al contrario, dalla motivazione del G.u.p., condivisa dalla Corte territoriale, non risulta che si sia fatto riferimento alla pena irrogata in concreto come corrispondente al minimo edittale fissato dalla nuova disciplina, essendo stata determinata la pena (stimandola "conforme a giustizia", in ragione delle "valutazioni di cui all'art. 133 cod. pen.", comprendenti la gravità delle lesioni inferte alla vittima (pagg. 23 e 24) all'interno della cornice definita dalla norma vigente al momento del fatto (che prevedeva, per il delitto considerato, una pena compresa tra il minimo di anni quattro e il massimo di anni dieci di reclusione).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è formulato in modo confuso e assolutamente generico sia quanto alla dedotta violazione di legge, non specificata quanto alla norma che si assume violata, sia ancor più per la denuncia di vizi della motivazione che non sono previsti dall'art. 606 lett.

E) cod. proc. pen.

Va rilevato, infatti, che la formulazione del motivo, nei termini su riportati, si colloca al di fuori del perimetro consentito poiché con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, «sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Per altro verso, il motivo finisce per reiterare le censure che avevano formato oggetto dell'atto di appello e che la Corte territoriale ha affrontato e superato con motivazione immune da vizi logici, considerando la successione del furto dello scooter, ammesso dall'imputato, e della rapina commessa a brevissima distanza di tempo che andava logicamente ascritta al passeggero dello scooter (cioè, al Costantini, trasportato sul mezzo rubato poco prima) in ragione della massima di esperienza che assegna a chi viene trasportato il compito di asportare la refurtiva, motivazione rispetto alla quale il ricorrente non formula alcuna specifica critica.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è proposto in modo non consentito, poiché lamenta violazioni di legge che non erano state dedotte con l'atto di appello, incorrendo così nel vizio di inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

All' inammissibilità dei ricorsi consegue inoltre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 dicembre 2019, per i reati di rapina aggravata in concorso, furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 628 cod. pen., 2, 13, comma 2, 25, comma 2 e 27 Cost., 7 CEDU, in quanto la sentenza impugnata aveva disposto un trattamento sanzionatorio deteriore per il delitto di rapina, applicando le disposizioni della I. 36/2019, per fatti che erano stati commessi prima del 18 maggio 2019. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, vizio della motivazione (per "arbitrarietà e insufficienza (...) e fallacia") ed insussistenza della responsabilità per la rapina aggravata di cui al capo B), in ragione dell'errata valutazione degli elementi probatori raccolti. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, per la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. e per il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente afferma, in modo assertivo e indimostrato che i giudici di merito abbiano applicato, nel determinare la pena detentiva in anni cinque di reclusione per il delitto di rapina (per effetto della concessione della diminuente di cui all'art.89 cod. pen., stimata equivalente all'aggravante contestata), una pena illegale poiché hanno fatto riferimento al minimo edittale previsto dall'art. 628 cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla I. 36/2019, in violazione dell'art. 2 cod. pen. Al contrario, dalla motivazione del G.u.p., condivisa dalla Corte territoriale, non risulta che si sia fatto riferimento alla pena irrogata in concreto come corrispondente al minimo edittale fissato dalla nuova disciplina, essendo stata determinata la pena (stimandola "conforme a giustizia", in ragione delle "valutazioni di cui all'art. 133 cod. pen.", comprendenti la gravità delle lesioni inferte alla vittima (pagg. 23 e 24) all'interno della cornice definita dalla norma vigente al momento del fatto (che prevedeva, per il delitto considerato, una pena compresa tra il minimo di anni quattro e il massimo di anni dieci di reclusione). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è formulato in modo confuso e assolutamente generico sia quanto alla dedotta violazione di legge, non specificata quanto alla norma che si assume violata, sia ancor più per la denuncia di vizi della motivazione che non sono previsti dall'art. 606 lett. E) cod. proc. pen. Va rilevato, infatti, che la formulazione del motivo, nei termini su riportati, si colloca al di fuori del perimetro consentito poiché con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, «sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Per altro verso, il motivo finisce per reiterare le censure che avevano formato oggetto dell'atto di appello e che la Corte territoriale ha affrontato e superato con motivazione immune da vizi logici, considerando la successione del furto dello scooter, ammesso dall'imputato, e della rapina commessa a brevissima distanza di tempo che andava logicamente ascritta al passeggero dello scooter (cioè, al Costantini, trasportato sul mezzo rubato poco prima) in ragione della massima di esperienza che assegna a chi viene trasportato il compito di asportare la refurtiva, motivazione rispetto alla quale il ricorrente non formula alcuna specifica critica. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è proposto in modo non consentito, poiché lamenta violazioni di legge che non erano state dedotte con l'atto di appello, incorrendo così nel vizio di inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. All' inammissibilità dei ricorsi consegue inoltre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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