CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 45155/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 2 luglio 2018 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta patrimoniale e, unificati i reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannata alla pena di giustizia, nonché alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sua partecipazione alle condotte di bancarotta fraudolenta per le quali è stata affermata la sua penale responsabilità, sostenendo di avere svolto il mero ruolo di prestanome e che comunque non era dimostrato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice per le tre condotte di bancarotta fraudolenta per le quali era stata affermata la sua colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a far dichiarare le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la ricorrente non si confronta con le ragioni, del tutto logiche e non contraddittorie, poste a fondamento della propria decisione dalla Corte di appello, la quale ha sostenuto che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la ricorrente non era una mera prestanome, ma affiancava il marito [OSCURATO:PERSONA] nell'amministrazione della società, che ha continuato a gestire anche dopo che il Panetta è stato arrestato, sino alla dichiarazione di fallimento. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha indicato nei precedenti specifici dell'imputata e nei suoi rapporti con soggetti di pericolosità sociale elevata l'ostacolo alla prevalenza delle attenuanti. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]