CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38743/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27/11/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancanza della motivazione della sentenza impugnazione relativamente alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche; non era stato considerato che l'imputato aveva dimostrato una scarsa pericolosità sociale, che il fatto era oggettivamente di modesta entità, non trattandosi di appropriazione di grosse somme di denaro e che il comportamento processuale era stato sostanzialmente neutro. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello era incorsa in errore nel confermare l'applicazione della recidiva, avendo utilizzato gli stessi criteri e le stesse apparenti valutazioni per rigettare il motivo di appello sulle generiche, giustificare il trattamento sanzionatorio più alto di Amato rispetto alla coimputata e confermare la recidiva 1.3 Il difensore ritiene infine che la Corte di appello abbia applicato erroneamente l'art. 133 cod.pen. sulla quantificazione della pena, irrogata in maniera del tutto sproporzilionata all'entità del fatto, non avendo chiarito il criterio del giudice di primo grado per giungere alla pena comminata ed avendo omesso di giustificare il motivo per cui la pena base non era stata individuata nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, anche dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 cod.pen.; in tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. I. n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata, valutando che la condotta di ricorrente apparisse manifestazione di una accentuata pericolosità del ricorrente, visto che tra i precedenti penali e il reato in esame era trascorso pochissimo tempo, con motivazione pertanto esente da censure. 2.3 Quanto alla pena, si deve rilevare che, come per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la sussistenza della recidiva, vi era congrua motivazione nella sentenza di primo grado, e che il motivo di appello era estremamente generico sul punto, per cui non vi era un obbligo di motivazione al riguardo da parte della Corte di appello. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore