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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03857/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'appello che era stato proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di revocare la misura della custodia cautelare in carcere che gli era stata applicata dal suddetto G.i.p. con ordinanza del 13/02/2025 per essere [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del delitto di estorsione continuata e aggravata in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto allo stato ignoto) ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 21 dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, il quale è articolato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 191, 192, 273, 291, 292, commi 2, lett. c-bis), e 2-ter, e 309 dello stesso codice, e agli artt. 393 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen.

Il ricorrente espone che, con la richiesta di revoca della misura cautelare, aveva prospettato gli elementi nuovi, idonei a modificare il quadro indiziario, costituiti: a) dalla ritrovata fattura n. 1/2016 che era stata emessa da MC [OSCURATO:PERSONA], con sede a Montecarlo, di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui egli [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto, la quale era relativa a «una ingente somma» per una consulenza che non era stata «mai fatta» riguardante «la sanatoria scadente in data 31/01/2016»; b) dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso.

Tali nuovi elementi avrebbero confermato quanto egli aveva dichiarato nel corso del suo interrogatorio di garanza, provando le ragioni creditorie che egli vantava nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA] - e non, come indicato nel capo d'imputazione provvisoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano «suoi amici di vecchia data» -, e riscontrato quanto era stato dichiarato dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di investigazioni difensive.

Il ricorrente espone altresì che, nel giudizio di appello, su richiesta del pubblico ministero e con il consenso della difesa, erano stati acquisiti sia gli interrogatori che erano stati resi al pubblico ministero da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], sia le sommarie informazioni che era stare rese da [OSCURATO:PERSONA].

Ciò nonostante, tali elementi, i quali avrebbero «confermat[o] la tesi dell'indagato», «non sono neppure citati nell'ordinanza» impugnata.

Tanto esposto, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, con il proprio appello, aveva ribadito che la fattura indicata comprovava che «il destinatario della richiesta di restituzione non erano stati mai i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (così come indicato nella contestazione [...]), ma [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricevuto, in qualità di legale rappresentante della MC Internazionale con sede a Montecarlo, dalla [OSCURATO:PERSONA] una ingente somma per una "consulenza" (mai fatta) in relazione alla sanatoria scadente in data 31/01/2016 (poi non ottenuta)».Ciò dedotto, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità dell'argomentazione del Tribunale di Palermo secondo cui «è fuori discussione che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per ottenere per sé le somme richieste al [OSCURATO:PERSONA] senza alcun coinvolgimento della società (supposta) creditrice», atteso che tale argomentazione non terrebbe conto del fatto che, nel proprio atto di appello, egli aveva rappresentato che la legittimità della sua pretesa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] trovava «conferma nell'operazione denominata [OSCURATO:PERSONA] (proc. 22264/2013 rgnr) nella quale al [OSCURATO:PERSONA] (che è stato condannato con sentenza non ancora irrevocabile) è stato attribuito il ruolo di dominus delle società di diritto maltese quali la Betsolution4you e la [OSCURATO:PERSONA]»; con la conseguenza che quest'ultima società era «riconducibile - stando all'Accusa nel procedimento già pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - a quest'ultimo».

Il nuovo elemento costituito dall'indicata fattura inciderebbe pertanto sulla qualificazione giuridica del fatto, «in quanto la pretesa dell'indagato - nella qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] (restituzione di una somma di denaro ricevuta per porre in essere una consulenza mai effettuata) - è certamente azionabile in giudizio».

Quanto all'altro elemento nuovo costituito dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso, il ricorrente deduce che lo stesso «evidenziava i rapporti amicali tra il [OSCURATO:PERSONA] e i pretesi estorti (i fratelli [OSCURATO:PERSONA]), incompatibili con le asserite minacce fatte loro pervenire tramite [OSCURATO:PERSONA], e confermava (rectius: riscontrava) quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e dai [OSCURATO:PERSONA], dapprima ai difensori e poi al Pubblico Ministero».

3. L'unico motivo è manifestamente infondato.

3.1. Cominciando, in ordine logico, dal secondo profilo di esso, il quale attiene all'elemento della perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA], la manifesta infondatezza del motivo discende dall'assoluta logicità dell'argomentazione che è stata spesa dal Tribunale di Palermo secondo cui il contenuto dei messaggi, risultati dalla suddetta perizia fonica, che erano stati scambiati dal [OSCURATO:PERSONA] con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non escludeva la sussistenza di un'estorsione, atteso che le violenze e le minacce che erano state commesse, mercé anche l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e dell'esecutore materiale delle stesse [OSCURATO:PERSONA], risultavano pienamente acclarate sulla base del contenuto delle intercettazioni, il quale era già stato ampiamente illustrato nell'ordinanza "genetica".

3.2. Quanto al primo profilo del motivo, che attiene all'altro elemento della ritrovata fattura che era stata emessa da MC [OSCURATO:PERSONA], riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato amministratore di fatto, si deve osservare che la manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che, anche a volere assumere come valida la prospettazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di avere agito, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], per recuperare un credito che era vantato da tale società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che la violenza e la minaccia risultano essere state esercitate nei confronti non del [OSCURATO:PERSONA], cioè del titolare del rapporto obbligatorio, ma di terzi estranei allo stesso rapporto, il che comporta la configurabilità del reato di estorsione e non del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Ciò è stato, ormai da tempo, chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Filardo" (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), con la quale le Sezioni unite hanno affermato che «è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere [...], poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria» (punto 10.5.2., pagg. 22-23.

In precedenza, tra le tante: Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017-01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01).

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'appello che era stato proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di revocare la misura della custodia cautelare in carcere che gli era stata applicata dal suddetto G.i.p. con ordinanza del 13/02/2025 per essere [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del delitto di estorsione continuata e aggravata in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto allo stato ignoto) ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 21 dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, il quale è articolato in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 191, 192, 273, 291, 292, commi 2, lett. c-bis), e 2-ter, e 309 dello stesso codice, e agli artt. 393 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. Il ricorrente espone che, con la richiesta di revoca della misura cautelare, aveva prospettato gli elementi nuovi, idonei a modificare il quadro indiziario, costituiti: a) dalla ritrovata fattura n. 1/2016 che era stata emessa da MC [OSCURATO:PERSONA], con sede a Montecarlo, di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui egli [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto, la quale era relativa a «una ingente somma» per una consulenza che non era stata «mai fatta» riguardante «la sanatoria scadente in data 31/01/2016»; b) dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso. Tali nuovi elementi avrebbero confermato quanto egli aveva dichiarato nel corso del suo interrogatorio di garanza, provando le ragioni creditorie che egli vantava nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA] - e non, come indicato nel capo d'imputazione provvisoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano «suoi amici di vecchia data» -, e riscontrato quanto era stato dichiarato dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di investigazioni difensive. Il ricorrente espone altresì che, nel giudizio di appello, su richiesta del pubblico ministero e con il consenso della difesa, erano stati acquisiti sia gli interrogatori che erano stati resi al pubblico ministero da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], sia le sommarie informazioni che era stare rese da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò nonostante, tali elementi, i quali avrebbero «confermat[o] la tesi dell'indagato», «non sono neppure citati nell'ordinanza» impugnata. Tanto esposto, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che, con il proprio appello, aveva ribadito che la fattura indicata comprovava che «il destinatario della richiesta di restituzione non erano stati mai i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (così come indicato nella contestazione [...]), ma [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricevuto, in qualità di legale rappresentante della MC Internazionale con sede a Montecarlo, dalla [OSCURATO:PERSONA] una ingente somma per una "consulenza" (mai fatta) in relazione alla sanatoria scadente in data 31/01/2016 (poi non ottenuta)».Ciò dedotto, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità dell'argomentazione del Tribunale di Palermo secondo cui «è fuori discussione che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per ottenere per sé le somme richieste al [OSCURATO:PERSONA] senza alcun coinvolgimento della società (supposta) creditrice», atteso che tale argomentazione non terrebbe conto del fatto che, nel proprio atto di appello, egli aveva rappresentato che la legittimità della sua pretesa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] trovava «conferma nell'operazione denominata [OSCURATO:PERSONA] (proc. 22264/2013 rgnr) nella quale al [OSCURATO:PERSONA] (che è stato condannato con sentenza non ancora irrevocabile) è stato attribuito il ruolo di dominus delle società di diritto maltese quali la Betsolution4you e la [OSCURATO:PERSONA]»; con la conseguenza che quest'ultima società era «riconducibile - stando all'Accusa nel procedimento già pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - a quest'ultimo». Il nuovo elemento costituito dall'indicata fattura inciderebbe pertanto sulla qualificazione giuridica del fatto, «in quanto la pretesa dell'indagato - nella qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] (restituzione di una somma di denaro ricevuta per porre in essere una consulenza mai effettuata) - è certamente azionabile in giudizio». Quanto all'altro elemento nuovo costituito dalla perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare a lui in uso, il ricorrente deduce che lo stesso «evidenziava i rapporti amicali tra il [OSCURATO:PERSONA] e i pretesi estorti (i fratelli [OSCURATO:PERSONA]), incompatibili con le asserite minacce fatte loro pervenire tramite [OSCURATO:PERSONA], e confermava (rectius: riscontrava) quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e dai [OSCURATO:PERSONA], dapprima ai difensori e poi al Pubblico Ministero». 3. L'unico motivo è manifestamente infondato. 3.1. Cominciando, in ordine logico, dal secondo profilo di esso, il quale attiene all'elemento della perizia fonica che era stata eseguita sulla copia forense che era stata tratta dal telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA], la manifesta infondatezza del motivo discende dall'assoluta logicità dell'argomentazione che è stata spesa dal Tribunale di Palermo secondo cui il contenuto dei messaggi, risultati dalla suddetta perizia fonica, che erano stati scambiati dal [OSCURATO:PERSONA] con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non escludeva la sussistenza di un'estorsione, atteso che le violenze e le minacce che erano state commesse, mercé anche l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e dell'esecutore materiale delle stesse [OSCURATO:PERSONA], risultavano pienamente acclarate sulla base del contenuto delle intercettazioni, il quale era già stato ampiamente illustrato nell'ordinanza "genetica". 3.2. Quanto al primo profilo del motivo, che attiene all'altro elemento della ritrovata fattura che era stata emessa da MC [OSCURATO:PERSONA], riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato amministratore di fatto, si deve osservare che la manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che, anche a volere assumere come valida la prospettazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di avere agito, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], per recuperare un credito che era vantato da tale società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che la violenza e la minaccia risultano essere state esercitate nei confronti non del [OSCURATO:PERSONA], cioè del titolare del rapporto obbligatorio, ma di terzi estranei allo stesso rapporto, il che comporta la configurabilità del reato di estorsione e non del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Ciò è stato, ormai da tempo, chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Filardo" (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), con la quale le Sezioni unite hanno affermato che «è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere [...], poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria» (punto 10.5.2., pagg. 22-23. In precedenza, tra le tante: Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017-01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancel
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