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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:733
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0066_RES

Causa C‑66/23 [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale – Specie dette di “designazione” – Misure orizzontali temporanee applicate uniformemente a tutte le zone di protezione speciale – Mancata adozione di piani di gestione individualizzati» Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Misure speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Zona classificata o che deve essere classificata quale zona di protezione speciale (ZPS) – Obbligo di definire per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione per tutte le specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva e per le specie migratrici che ritornano regolarmente nonché il loro habitat – Obbligo di definire priorità riguardanti la protezione di dette specie – Portata (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 4 e allegato I; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 2‑4, e 7) (v. punti 21‑36, 38‑54, 56‑59, dispositivo 1) Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Misure speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Zona classificata o che deve essere classificata quale zona di protezione speciale (ZPS) – Obbligo di definire per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione per tutte le specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva e per le specie migratrici che ritornano regolarmente nonché il loro habitat – Specie già prese in considerazione nell’ambito di valutazioni dell’impatto di determinati progetti sull’ambiente – Irrilevanza (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 4, §§ 1 e 2, e allegato I, e 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 2‑4) (v. punti 63‑65, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), la Corte precisa la portata degli obblighi degli Stati membri relativi all’adozione di misure speciali di conservazione nelle zone di protezione speciale (ZPS) in forza della direttiva «Uccelli» ( 1 ) in combinato disposto con la direttiva «Habitat» ( 2 ).

Diverse associazioni e un gran numero di privati hanno adito il giudice del rinvio con due ricorsi diretti all’annullamento di un decreto ministeriale adottato nel 2012, avente ad oggetto la modifica dell’atto di recepimento della direttiva «Uccelli» nel diritto greco.

Con i loro ricorsi, i ricorrenti contestano il regime di protezione previsto da tale decreto in quanto, da un lato, esso non riguarda tutte le specie di uccelli protette ai sensi dell’articolo 4 della direttiva «Uccelli», ma unicamente quelle che hanno giustificato la classificazione della zona interessata come ZPS e, dall’altro, esso non comprende misure di conservazione per ciascuna ZPS singolarmente considerata.

Nutrendo dubbi in merito al corretto recepimento della direttiva «Uccelli» nell’ordinamento giuridico greco, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte.

Giudizio della Corte La Corte inizia con il rammentare che la direttiva «Uccelli» concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato FUE.

Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, gli Stati membri devono adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat in grado di garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva, nonché la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratrici non menzionate in tale allegato che ritornano regolarmente (in prosieguo, congiuntamente: le «specie protette»).

L’articolo 4 della direttiva «Uccelli» istituisce quindi un regime specificamente mirato e rafforzato di protezione per tali specie protette, che trova la sua giustificazione nel fatto che si tratta delle specie più minacciate e delle specie che costituiscono un patrimonio comune dell’Unione.

In tale contesto, gli Stati membri sono in particolare tenuti a classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie protette.

Orbene, per quanto riguarda i requisiti di protezione, l’articolo 4 della direttiva «Uccelli» non opera alcuna distinzione a seconda che la ZPS interessata sia stata designata per le specie protette in forza di tale disposizione, o che tali specie vi siano «presenti», senza che tale zona sia stata classificata come ZPS per queste ultime.

È vero che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «Habitat», che si applica alle ZPS classificate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva «Uccelli», impone agli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione ( 3 ), il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie «per cui [tali] zone sono state designate».

Tuttavia, letto nel suo contesto, tale articolo conferma che, da un lato, il criterio pertinente per l’istituzione di misure di conservazione è quello della presenza delle specie sul sito interessato e, dall’altro, il livello di protezione contro il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie deve essere determinato, in particolare, alla luce degli obiettivi di conservazione del sito interessato.

Pertanto, la Corte ritiene che gli Stati membri siano tenuti a definire, per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione riguardanti tutte le specie protette nonché il loro habitat.

Al momento della definizione degli obiettivi di conservazione di un sito, occorre tener conto non solo delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «Uccelli» e delle specie migratrici non menzionate in tale allegato che ritornano regolarmente, che hanno entrambe giustificato la designazione di un sito come ZPS, ma anche delle altre specie di uccelli da proteggere in forza dell’articolo 4 di tale direttiva presenti in quantità significative nella ZPS di cui trattasi, senza che tale sito sia stato designato come ZPS per queste ultime.

Un’interpretazione contraria non consentirebbe di conferire alle specie protette il regime specificamente mirato e rafforzato di protezione richiesto per l’insieme di tali specie dall’articolo 4 di tale direttiva.

In tale contesto, spetta agli Stati membri definire le priorità in funzione dell’importanza delle possibili misure per la realizzazione degli obiettivi di conservazione di tutte queste specie.

A tal fine, se le specie e gli habitat per i quali un sito è stato designato come ZPS beneficiano naturalmente di uno status prioritario per quanto riguarda le misure speciali di conservazione che occorre adottare e attuare su tale sito, l’adozione di siffatte misure di conservazione nei confronti di altre specie presenti, quali specie di uccelli rari, vulnerabili o persino specie di uccelli che evolvono naturalmente in maniera isolata nel sito interessato, può rivelarsi utile o necessaria per raggiungere gli obiettivi di conservazione pertinenti. ( 1 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ). ( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ). ( 3 ) Le zone speciali di conservazione designate conformemente alla direttiva «Habitat» fanno parte della rete di siti protetti Natura 2000 allo stesso titolo che le ZPS previste dalla direttiva «Uccelli».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0066_RES Causa C‑66/23 [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale – Specie dette di “designazione” – Misure orizzontali temporanee applicate uniformemente a tutte le zone di protezione speciale – Mancata adozione di piani di gestione individualizzati» Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Misure speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Zona classificata o che deve essere classificata quale zona di protezione speciale (ZPS) – Obbligo di definire per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione per tutte le specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva e per le specie migratrici che ritornano regolarmente nonché il loro habitat – Obbligo di definire priorità riguardanti la protezione di dette specie – Portata (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 4 e allegato I; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 2‑4, e 7) (v. punti 21‑36, 38‑54, 56‑59, dispositivo 1) Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Misure speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Zona classificata o che deve essere classificata quale zona di protezione speciale (ZPS) – Obbligo di definire per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione per tutte le specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva e per le specie migratrici che ritornano regolarmente nonché il loro habitat – Specie già prese in considerazione nell’ambito di valutazioni dell’impatto di determinati progetti sull’ambiente – Irrilevanza (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 4, §§ 1 e 2, e allegato I, e 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 2‑4) (v. punti 63‑65, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), la Corte precisa la portata degli obblighi degli Stati membri relativi all’adozione di misure speciali di conservazione nelle zone di protezione speciale (ZPS) in forza della direttiva «Uccelli» ( 1 ) in combinato disposto con la direttiva «Habitat» ( 2 ). Diverse associazioni e un gran numero di privati hanno adito il giudice del rinvio con due ricorsi diretti all’annullamento di un decreto ministeriale adottato nel 2012, avente ad oggetto la modifica dell’atto di recepimento della direttiva «Uccelli» nel diritto greco. Con i loro ricorsi, i ricorrenti contestano il regime di protezione previsto da tale decreto in quanto, da un lato, esso non riguarda tutte le specie di uccelli protette ai sensi dell’articolo 4 della direttiva «Uccelli», ma unicamente quelle che hanno giustificato la classificazione della zona interessata come ZPS e, dall’altro, esso non comprende misure di conservazione per ciascuna ZPS singolarmente considerata. Nutrendo dubbi in merito al corretto recepimento della direttiva «Uccelli» nell’ordinamento giuridico greco, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte. Giudizio della Corte La Corte inizia con il rammentare che la direttiva «Uccelli» concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato FUE. Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, gli Stati membri devono adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat in grado di garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva, nonché la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratrici non menzionate in tale allegato che ritornano regolarmente (in prosieguo, congiuntamente: le «specie protette»). L’articolo 4 della direttiva «Uccelli» istituisce quindi un regime specificamente mirato e rafforzato di protezione per tali specie protette, che trova la sua giustificazione nel fatto che si tratta delle specie più minacciate e delle specie che costituiscono un patrimonio comune dell’Unione. In tale contesto, gli Stati membri sono in particolare tenuti a classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie protette. Orbene, per quanto riguarda i requisiti di protezione, l’articolo 4 della direttiva «Uccelli» non opera alcuna distinzione a seconda che la ZPS interessata sia stata designata per le specie protette in forza di tale disposizione, o che tali specie vi siano «presenti», senza che tale zona sia stata classificata come ZPS per queste ultime. È vero che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «Habitat», che si applica alle ZPS classificate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva «Uccelli», impone agli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione ( 3 ), il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie «per cui [tali] zone sono state designate». Tuttavia, letto nel suo contesto, tale articolo conferma che, da un lato, il criterio pertinente per l’istituzione di misure di conservazione è quello della presenza delle specie sul sito interessato e, dall’altro, il livello di protezione contro il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie deve essere determinato, in particolare, alla luce degli obiettivi di conservazione del sito interessato. Pertanto, la Corte ritiene che gli Stati membri siano tenuti a definire, per ciascuna ZPS, singolarmente considerata, obiettivi e misure di conservazione riguardanti tutte le specie protette nonché il loro habitat. Al momento della definizione degli obiettivi di conservazione di un sito, occorre tener conto non solo delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «Uccelli» e delle specie migratrici non menzionate in tale allegato che ritornano regolarmente, che hanno entrambe giustificato la designazione di un sito come ZPS, ma anche delle altre specie di uccelli da proteggere in forza dell’articolo 4 di tale direttiva presenti in quantità significative nella ZPS di cui trattasi, senza che tale sito sia stato designato come ZPS per queste ultime. Un’interpretazione contraria non consentirebbe di conferire alle specie protette il regime specificamente mirato e rafforzato di protezione richiesto per l’insieme di tali specie dall’articolo 4 di tale direttiva. In tale contesto, spetta agli Stati membri definire le priorità in funzione dell’importanza delle possibili misure per la realizzazione degli obiettivi di conservazione di tutte queste specie. A tal fine, se le specie e gli habitat per i quali un sito è stato designato come ZPS beneficiano naturalmente di uno status prioritario per quanto riguarda le misure speciali di conservazione che occorre adottare e attuare su tale sito, l’adozione di siffatte misure di conservazione nei confronti di altre specie presenti, quali specie di uccelli rari, vulnerabili o persino specie di uccelli che evolvono naturalmente in maniera isolata nel sito interessato, può rivelarsi utile o necessaria per raggiungere gli obiettivi di conservazione pertinenti. ( 1 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ). ( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ). ( 3 ) Le zone speciali di conservazione designate conformemente alla direttiva «Habitat» fanno parte della rete di siti protetti Natura 2000 allo stesso titolo che le ZPS previste dalla direttiva «Uccelli».