Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 648/2009
ECLI:EU:C:2009:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 marzo 2009 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑184/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) n. 648/2004 – Art. 18 – Mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti – Sanzioni in caso di inosservanza»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)
2.
Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione (Art. 226 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 648/2004, artt. 17, n. 4, e 18) (v. punto 10)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle sanzioni dissuasive, effettive
e proporzionate per tutti i casi di violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004,
n. 648, relativo ai detergenti (GU L 104, pag. 1).
Dispositivo
1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le sanzioni ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Parlamento europeo
e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 648, relativo ai detergenti, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che
ad esso incombono in forza di tale articolo.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.